Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7107 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. I, 29/03/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 29/03/2011), n.7107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI TERRACINA, in persona del Sindaco p.t, elettivamente

domiciliato in Roma, alla via F. Cesi n. 44, presso l’avv. GIACHI

FAUSTO MARIA, unitamente all’avv. AUTIERI FRANCESCO, dal quale e’

rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.L., elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Otranto n. 18, presso l’avv. PANICI PIER LUIGI, unitamente all’avv.

DI CIOLLO FRANCESCO dal quale e’ rappresentata e difesa in virtu’ di

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5193/03,

pubblicata il 9 dicembre 2003;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

gennaio 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. LETTIERI Nicola, il quale ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Con sentenza del 9 dicembre 2003, la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’opposizione alla stima proposta da A.L. nei confronti del Comune di Terracina, determinando in Euro 99.959,61 l’indennita’ dovuta da quest’ultimo per l’espropriazione di due fondi di proprieta’ della prima, siti in (OMISSIS) e riportati in Catasto al foglio 99, particelle 572, 573. 574, 575, 576, 614, 615, 616, 617 e 618.

Premesso che i fondi, espropriati per la realizzazione di edifici di edilizia economica e popolare, avevano una superficie rispettivamente di mq. 1280 e mq. 640 e natura edificatoria, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ne ha determinato il valore venale in Euro 1.084,56 al mq. sulla base dell’indice di fabbricabilita’ comprensoriale risultante dalla relazione del consulente tecnico di parte del Comune, anziche’ di quello indicato dal consulente tecnico d’ufficio, ed ha liquidato l’indennita’ ai sensi del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5, convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359, escludendo l’applicabilita’ della riduzione prevista da tale disposizione, in quanto le offerte formulate dall’Amministrazione risultavano notevolmente inferiori all’importo liquidato.

2. — Avverso la predetta sentenza il Comune di Terracina propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La A. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione di legge e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha recepito le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, determinando in mq. 640 la superficie di uno dei fondi espropriati, laddove da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ resa dall’attrice il 28 dicembre 2000 risultava una superficie di mq. 600.

2. — Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che il valore dei fondi espropriati avrebbe dovuto essere determinato con riferimento alla data di emissione del decreto di espropriazione, che determina il trasferimento della proprieta’ del bene, e sulla base di due criteri quello sintetico – comparativo e quello analitico – ricostruttivo, la cui applicazione avrebbe condotto alla liquidazione di un importo tale da giustificare l’indennita’ offerta all’espropriata.

3. — Le censure sono inammissibili.

Com’e’ noto, infatti, la denuncia in sede di legittimita’ del difetto di motivazione in ordine alla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali postula la specifica indicazione da parte del ricorrente delle circostanze che costituiscono oggetto della prova o del contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, e quindi, in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la trascrizione integrale degli stessi nel ricorso, al fine di consentire al giudice di legittimita’ il controllo della decisivita’ dei fatti da provare, e quindi delle prove stesse, che la Suprema Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, non essendo consentito sopperire alle relative lacune con indagini integrative (cfr. Cass., Sez. 6^, 30 luglio 2010, n. 17915; Cass., Sez. 3^ 28 giugno 2006, n. 14973: Cass. Sez. 1^, 17 maggio 2006, n. 11501).

Nel contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, poste a fondamento della decisione impugnata, il ricorrente si e’ sottratto all’adempimento del predetto onere, in quanto si e’ limitato ad affermare l’erroneita’ delle stesse con riferimento sia all’individuazione della superficie espropriata e della data di emissione del decreto di espropriazione che alla determinazione del valore dei fondi, astenendosi pero’ dal trascrivere nel ricorso i passi salienti della relazione ed il contenuto della dichiarazione sostitutiva che la Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare, e trascurando altresi’ d’indicare la sede in cui tale dichiarazione sarebbe stata prodotta, con la conseguenza che risulta impossibile a questa Corte esprimere qualsiasi giudizio in ordine alla fondatezza delle critiche mosse alla sentenza impugnata ed all’idoneita’ degli elementi indicati a condurre ad una decisione diversa da quella assunta dal Giudice di merito.

3. — Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il Comune di Terracina al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, ivi compresi Euro 5.000,00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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