Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7107 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. I, 20/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/03/2017),  n. 7107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maia Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6035/2012 proposto da:

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore

fallimentare dott. T.S., elettivamente domiciliata in

Roma, Corso d’Italia n. 19, presso gli Studi Legali Riuniti,

rappresentata e difesa dall’avvocato Mollica Corrado Edoardo, giusta

procura Notaio M.A. di (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Alto Calore Servizi S.p.a., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Lucullo n. 3, presso l’avvocato Sole Gianluca, rappresentata e

difesa dall’avvocato Volino Edoardo, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato U. Capocasale, con delega avv.

C.E. Mollica, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI

Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 112/2011, depositata il 21 gennaio 2011, con la quale il giudice di seconde cure – in parziale riforma della decisione n. 1149/2006, emessa dal Tribunale di Avellino – riteneva che le maggiori somme relative alle riserve formulate dall’impresa, in relazione al contratto di appalto stipulato con Consorzio Interprovinciale Alto Calore di (OMISSIS), in data 10 marzo 2000, non trovassero riscontro nelle previsioni contrattuali e nella contabilità in atti. Il ricorso è affidato a due motivi. Il resistente ha replicato con controricorso e con memoria.

2. Deve essere anzitutto disattesa l’accezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla resistente sotto il profilo che l’odierna ricorrente, (OMISSIS) s.r.l. costituirebbe un soggetto formalmente diverso dalla (OMISSIS) s.p.a., nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza impugnata. La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorchè connotato di personalità giuridica, non si traduce, infatti, nell’estinzione di un soggetto e correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, che comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali facenti capo all’originaria organizzazione societaria (Cass. 20/6/2011, n. 13467; Cass. 29/8/2011, n. 17690).

2.1 Nel merito, deduce anzitutto la ricorrente che la Corte di Appello sarebbe incorsa in extrapetizione, essendosi pronunciata in violazione del disposto dell’art. 345 c.p.c. – sulla contestazione operata dall’appellante committente, in base ad una diversa interpretazione di una specifica clausola contrattuale, dell’an delle pretese dell’impresa appaltatrice fondate sulle riserve formulate nel corso del rapporto di appalto, laddove, in prime cure, la difesa della società appaltante si sarebbe limitata ad eccepire esclusivamente la genericità di dette riserve.

Va, per contro, osservato che le eccezioni vietate in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2, sono, invero, soltanto quelle in senso proprio, ovvero “non rilevabili d’ufficio”, e non, indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti / per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d’ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni “in senso lato” o “improprie” (Cass. 21/5/2007, n. 11774; Cass. 19/5/2011, n. 11015). Nel caso di specie, la ricorrente deduce che la società Alto Calore avrebbe effettuato, in appello, una contestazione delle pretese contenute nelle riserve “attraverso una nuova, diversa e fino ad allora mai eccepita, interpretazione dell’art. 27001”. Si tratta, pertanto, di una mera difesa, fondata sulla diversa interpretazione di un atto acquisito al giudizio di merito, come tale non riconducibile al divieto sancito dall’art. 345 c.p.c..

2.2. La istante si duole, poi, che la Corte territoriale sia pervenuta alla conclusione di ritenere generiche le riserve formulate dall’impresa, non sulla base del “petitum cristallizzatosi attraverso la proposizione delle domande dell’attore e delle eccezioni del convenuto espresse nel primo grado del giudizio”, bensì in forza di una nuova “ricostruzione della fattispecie che non è per nulla aderente alle risultanze istruttorie”.

La censura è inammissibile, in quanto, sub specie del vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione, la ricorrente – sebbene abbia affermato di non volere “rivisitare il merito della questione” (p. 15) – ha operato, in realtà, una vera e propria rivisitazione delle difese spiegate in prime cure e del materiale probatorio (contratto di appalto, capitolato, riserve) acquisito agli atti del giudizio di merito e già esaminato dal giudice di appello, al fine dichiarato di “verificare se i documenti che veicolano la prova del giudizio risultano o meno correttamente valorizzati nella sentenza impugnata”. Trattasi, peraltro, di una deduzione del tutto inammissibile in questa sede di legittimità (Cass. S.U. 24148/2013).

3. Il ricorso proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. deve essere, di conseguenza, integralmente rigettato, con condanna della soccombente alle spese del presente giudizio.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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