Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7106 del 29/03/2011
Cassazione civile sez. I, 29/03/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 29/03/2011), n.7106
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.C. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA UMBERTO FRACCHIA 15, presso l’avvocato DE
NARDO LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
COEN ROBERTO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.A.R. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, LARGO L. ANTONELLI 27, presso l’avvocato
D’AMARIO RODOLFO, che la rappresenta e difende, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2101/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 09/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/12/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato L. DE NARDO che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/11/2001, G.C. chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con B.A.R..
Costituitasi, la B. chiedeva assegno per se’.
Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n. 29242 del 2002, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. Con sentenza definitiva in data 21/11/2003, esso poneva a carico del G. assegno mensile di Euro 600,00 per la moglie.
Proponeva appello il G., chiedendo revocarsi l’assegno per la moglie. Costituitasi, la B. chiedeva rigettarsi l’appello e, in via riconvenzionale, elevarsi l’importo dell’assegno a suo favore.
Con sentenza 19/04 – 9/05/2006, la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello principale e quello incidentale.
Ricorre per cassazione il G., sulla base di due motivi.
Resiste, con controricorso, la B..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione della L. Divorzio, art. 5, comma 6 con il secondo, vizio di motivazione della sentenza impugnata: il giudice a quo non avrebbe considerato la capacita’ lavorativa e di guadagno della B., e, al contrario, nonostante il regime di separazione dei beni tra i coniugi, avrebbe ritenuto rilevante, al fine di accertamento del tenore di vita dai coniugi stessi goduto durante il matrimonio, la consistenza del patrimonio immobiliare del marito e dei redditi da esso derivanti.
I motivi vanno dichiarati inammissibili per inadeguatezza dei relativi quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.
Nella specie, il quesito di diritto non e’ tale, ma risulta costituito da una somma di argomentazioni, a sostegno della tesi del ricorrente, ed una sollecitazione alla Corte perche’ accolga la domanda, ed appare per di piu’ privo di ogni riferimento alla fattispecie concreta (al riguardo, tra le altre, Cass. S.U. n. 26020/08); si afferma che il giudizio sull’accertamento del diritto all’assegno si articola in due fasi: l’esistenza del diritto, in relazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e la sua determinazione quantitativa; si individuano quindi del tutto astrattamente i criteri di quantificazione, nonche’ i caratteri del “tenore di vita”, cui rapportarsi.
Quanto alla sintesi, necessariamente collegata al vizio di motivazione (al riguardo, per tutte, Cass. S.U. n. 652/08), ancora una volta, il ricorrente presenta una serie di argomentazioni difensive, per gran parte astratte, senza che si indichi specificamente e concretamente il fatto controverso e la sua rilevanza al fini decisori.
Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011