Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7106 del 20/03/2017

Cassazione civile, sez. I, 20/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.20/03/2017),  n. 7106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13812/2012 proposto da:

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di

Catania In Liquidazione, (p.i. (OMISSIS)), in persona presidente pro

tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Antonio Fiumefreddo, giusta procura per Notaio

dott.ssa R.C.C. di (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AGRIDIV di D.S.V.N. S.a.s., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Aniene n. 14, presso l’avvocato Grisolia Carmine (Studio legale

Sciumè & Associati, rappresentata e difesa dall’avvocato

Castorina Emilio, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Assessorato Industria della Regione Siciliana, ora Assessorato

regionale delle attività produttive, in persona dell’Assessore pro

tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 460/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato SCIUME’ PIETRO, con delega

verbale, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO

Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Agridiv ha proposto ricorso al Tar Sicilia per ottenere dal Consorzio ASI di Catania la restituzione di terreni irreversibilmente trasformati per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria della strada del Blocco Torre Allegra dell’Agglomerato industriale di Pantano D’Arci o il risarcimento dei danni, oltre al pagamento dell’indennità di occupazione legittima.

Il Tar ha condannato il Consorzio al risarcimento dei danni e ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima per il periodo dal 30 giugno 1995 al 30 luglio 1997.

La causa è stata riassunta dinanzi alla Corte d’appello di Catania che, con sentenza in data 15 marzo 2012, ha ritenuto i terreni edificabili, in quanto ricompresi in area destinata a impianti infrastrutturali all’interno della zona industriale di Catania nella quale non era preclusa l’iniziativa privata, ed ha condannato il Consorzio al deposito dell’indennità di occupazione legittima.

Avverso questa sentenza il Consorzio ASI ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, notificato alla società Agridiv, la quale si è difesa con controricorso, e all’Assessorato regionale all’industria, che non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione di legge (L. n. 865 del 1971 e L. n. 359 del 1992, art. 5 bis), per avere la corte di merito, da un lato, riconosciuto la natura edificatoria dei terreni, in considerazione della possibilità di edificazione da parte dei privati, e, dall’altro, contraddittoriamente ammesso che i medesimi terreni erano stati irreversibilmente trasformati per la realizzazione di un’opera pubblica.

Il secondo motivo denuncia violazione dei suindicati parametri normativi, in ordine alla qualificazione urbanistica dei beni come edificabili, avendo la sentenza impugnata trascurato di considerare che essi erano utilizzati per scopi agricoli.

Entrambi i motivi si limitano a dedurre in astratto l’erronea qualificazione urbanistica dei beni, senza tuttavia precisare se e in che modo l’ipotizzato errore abbia in concreto viziato la quantificazione dell’equivalente pecuniario del bene, operata sulla base del valore di mercato; sono quindi inammissibili, vertendo su una violazione di legge ipotetica o su un fatto non necessariamente decisivo per il giudizio e, quindi, incensurabile con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 1270/2016 in motiv.). Inoltre, non è pertinente la doglianza circa l’utilizzazione dei terreni per scopi agricoli, atteso che il giudizio sulla edificabilità è di tipo legale, in relazione alla qualificazione urbanistica dei beni espropriati, non rilevando l’effettivo impiego degli stessi.

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore della controricorrente.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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