Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7106 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. I, 12/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 12/03/2021), n.7106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36295/2018 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi

Pirandello, n. 67/A presso lo studio dell’avvocato Belmonte Sabrina,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Squellati

Manuela;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/12/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino, con decreto del 20/11/2018, ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino (OMISSIS), I.G., avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale.

Il richiedente ha chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed, in via subordinata, della protezione umanitaria. A sostegno della domanda ha dichiarato che il giorno delle elezioni del governatore del (OMISSIS), recatosi a votare, veniva aggredito da alcuni sostenitori del partito (OMISSIS), i quali gli offrivano dei soldi in cambio del voto ed, a seguito del suo rifiuto, posto che egli apparteneva al partito oppositore ((OMISSIS)), lo denudavano e sfregiavano con l’acido. Successivamente alla vittoria da parte del partito (OMISSIS), i membri del partito avversario (OMISSIS), non accettando la sconfitta, si recavano per le case di coloro ai quali avevano dato del denaro in cambio del voto per chiederne il rimborso. Il richiedente, una volta uscito dall’ospedale presso il quale era stato ricoverato, trovava la propria casa bruciata. Decideva dunque di lasciare la (OMISSIS) per paura di subire ulteriori minacce.

Il Tribunale ha posto alla base della sua decisione le seguenti ragioni.

In primo luogo ha condiviso il giudizio emesso dalla C.T. in ordine alla carenza di credibilità della storia narrata dal richiedente, atteso che questa presenta numerose contraddizioni ed il supporto documentale fornito a sostegno della domanda, ossia le foto della gamba e della casa bruciata, non sono direttamente collegabili alla persona del richiedente.

Alla luce del difetto di credibilità, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Tantomeno ha ritenuto integrata l’ipotesi di danno grave di cui al medesimo art. 14, lett. C rilevato che le fonti internazionali consultate (Report Amnesty International 2014/2015; World Report 2016-(OMISSIS) dell’Human Rights Watch del 27/1/2016; articolo “(OMISSIS)” del (OMISSIS) in (OMISSIS); il sito (OMISSIS) pubblicato il 16/05/2018) escludono che la specifica zona di provenienza del richiedente ((OMISSIS)) sia interessata da un situazione di violenza indiscriminata, considerato che gli episodi di violenza perpetrati dal gruppo terroristico (OMISSIS) si concentrano nel Nord e Nord-Est del Paese.

Da ultimo, ha escluso il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerato che la situazione socio-politica del Paese di origine non appare così grave da compromettere l’esercizio dei diritti fondamentali della persona in caso di rimpatrio e che il richiedente non ha fornito alcuna prova circa un percorso di effettiva integrazione in Italia. A tal proposito non rilevano le varie attività svolte in sede di accoglienza e neppure la documentazione relativa allo svolgimento di un tirocinio formativo per sei mesi, integrando quest’ultima un contratto precario.

Avverso la decisione del Tribunale di Torino ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Il Ministero intimato ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 per avere il Tribunale erroneamente escluso che la specifica zona di provenienza del ricorrente sia caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata e diffusa tale da legittimare la protezione sussidiaria. Invero, il rapporto Amnesty International 2017-2018 conferma che la situazione di violenza in (OMISSIS) raggiunge livelli di intensità tali da ritenere che il richiedente, in caso di rimpatrio, possa subire un danno grave alla persona.

Il motivo è privo di fondatezza considerato che le fonti prodotte dalla difesa, sebbene più recenti di quelle consultate dal Tribunale (risalenti al biennio 2015-2016), a differenza di queste ultime si riferiscono genericamente alla (OMISSIS) e non in modo specifico al (OMISSIS), regione indicata dal ricorrente quale zona di provenienza. Difettando dunque del requisito della specificità, sono inidonee a dimostrare che il giudice del merito abbia assunto le sue conclusioni sulla base di informazioni non più attuali, precludendo di conseguenza a questa Corte la possibilità di valutare la teorica rilevanza e decisività della censura (Cass., Sez. 1, n. 26728 del 2019).

2. Nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 considerato che il Tribunale ha aprioristicamente escluso la sussistenza di condizioni di vulnerabilità in capo al ricorrente, senza valutare i rischi per la sua incolumità fisica e personale derivanti da una possibile espulsione. Precisamente, la situazione di particolare vulnerabilità, riconducibile alla compromissione e violazione dei diritti fondamentali che l’individuo potrebbe subire in caso di rimpatrio, giustifica la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità poichè si limita a censurare il mancato riconoscimento della protezione umanitaria sulla base di un’asserita e generica condizione di vulnerabilità del richiedente, non meglio specificata e comprovata. Di fatti, la difesa è venuta meno all’onere di indicare gli elementi idonei a far desumere che un eventuale rimpatrio possa determinare la violazione dei diritti fondamentali al di sotto della soglia ineliminabile della dignità umana, così come richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., Sez. 1, n. 13573 del 2020).

In conclusione la Corte rigetta il ricorso. Le spese legali seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in 2100,00 Euro oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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