Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7105 del 29/03/2011
Cassazione civile sez. I, 29/03/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 29/03/2011), n.7105
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso l’avvocato BOGGIA MASSIMO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MAZZIA NICOLA, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.A. (C.F. (OMISSIS));
– intimata –
avverso la sentenza n. 2/2007 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di
TARANTO, depositata il 11/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/12/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21/06/2001, C.A. chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con G. G., e che fosse posto a suo carico assegno di L. 1.200.000, per concorso al mantenimento proprio e delle figlie.
Si costituiva il G., opponendosi alla misura dell’assegno.
Con sentenza non definitiva, depositata in data 9/12/2002, il Tribunale di Taranto pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. Con sentenza definitiva in data 16/12/2005 il Tribunale affidava alla madre la figlia minore R., ponendo a carico del G. l’obbligo di corrispondere assegno mensile di Euro 625,00 per la moglie e le due figlie ( F., maggiorenne, non era autosufficiente economicamente).
Proponeva appello il G., chiedendo escludersi l’assegno per il mantenimento della moglie e della figlia maggiorenne, e limitarsi quello per la minore in Euro 180,00 mensili. Costituitosi il contraddittorio, la C. chiedeva rigettarsi l’appello. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza 20/10/2006 – 11/01/2007, rigettava l’appello.
Ricorre per cassazione il G., sulla base di due motivi.
Non ha svolto attivita’ difensiva la C..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 155 quinquies c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), sostenendo che legittimato a richiedere l’assegno di mantenimento sarebbe esclusivamente il figlio maggiorenne, non autosufficiente economicamente, e non il genitore convivente.
Il motivo va rigettato, in quanto infondato.
Secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (tra le altre, Cass. n. 11828/09), la novella del 2006, formulando l’art. 155 quinquies c.c. la’ dove si precisa che l’assegno per il figlio maggiorenne e’ di regola direttamente versato all’avente diritto, non esclude, in caso di inattivita’ del figlio, la legittimazione del genitore convivente.
Si tratta infatti, a ben vedere, di una mera modalita’ di pagamento, anche se evidentemente – ma cio’ si ammetteva pacificamente anche anteriormente alla predetta novella – il figlio potra’ agire per ottenere il mantenimento direttamente dal genitore obbligato.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. Divorzio, art. 5, comma 6 e art. 6, comma 6, nonche’ vizio di motivazione, avendo la sentenza impugnata escluso ogni rilevanza della convivenza della C. con altro uomo.
Anche tale motivo va rigettato, siccome infondato.
Secondo giurisprudenza altrettanto consolidata (per tutte, Cass. n. 23968/10), puo’ escludersi la corresponsione di assegno, ove l’obbligato fornisca idonea prova non solo di una convivenza stabile dell’avente diritto, ma pure dell’effettivo mantenimento da parte del partner.
Nella specie, al contrario, il giudice a quo afferma che neppure e’ stata raggiunta prova della convivenza more uxorio (semmai, a tutto concedere, soltanto della relazione della C. con altro uomo: essi infatti abitano – a dire della Corte di merito – in appartamenti distinti, seppur nello stesso stabile).
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011