Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7105 del 24/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 24/03/2010), n.7105
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
VIOLA Salvatore s.r.l., in persona del legale rappresentante V.
V., elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti IZZO
Girolamo e Salvatore Piccolo, giusta procura speciale in calce al
ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 174/31/06 della Commissione tributaria
regionale di Napoli, depositata il 26 febbraio 2007;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che in data 23 settembre 2009 è stata depositata relazione che qui si riporta:
Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione un maggior reddito d’impresa ai fini IRPEG e ILOR nei confronti della s.r.l. Salvatore Viola;
2. La C.T.P. di Caserta rigettava il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione in accoglimento dell’eccezione di giudicato formulata dall’Ufficio;
3. Ricorre per cassazione la società contribuente;
4. Si difende con controricorso l’Agenzia delle Entrate che eccepisce la inammissibilità del ricorso per la generica formulazione dei motivi e per la mancata formulazione dei quesiti prescritta dall’art. 366 bis c.p.c.;
Ritiene che:
1. l’eccezione di inammissibilità del ricorso è palesemente fondata atteso che la ricorrente ha presentato un ricorso del tutto generico e privo di riferimento alla chiara motivazione della C.T.R. e ha omesso la indicazione dei motivi di ricorso e la formulazione dei quesiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c.;
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010