Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7105 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. I, 20/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.20/03/2017),  n. 7105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3733/2012 proposto da:

M.R., (c.f. (OMISSIS)), C.L. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in Roma, Via Portuense n. 104, presso la

sig.ra De Angelis Antonia, rappresentati e difesi dall’avvocato

Margelli Renato, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Ca.Ma., Comune di Sassari;

– intimati –

avverso la sentenza n. 750/2010 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 16/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Marcelli Renato che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO

Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- I sig.ri M.F. (cui è succeduta Ca.Ma.), M.R. e C.L. hanno convenuto in giudizio il Comune di Sassari e ne hanno chiesto la condanna al risarcimento del danno per l’accessione invertita e per l’occupazione legittima di una porzione di terreno di loro proprietà, irreversibilmente trasformato nell’ambito di una procedura espropriativa per la realizzazione di una rete fogniaria, dichiarata di pubblica utilità.

2.- Nel contraddittorio con il Comune di Sassari, il Tribunale di Sassari ha ritenuto illegittimo il comportamento del Comune, essendo la dichiarazione di pubblica utilità venuta meno per effetto dell’annullamento da parte del TAR della variante del PRG del Comune e non essendo stato emesso il decreto di espropriazione; ha ritenuto inapplicabile il D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, conv. con L. n. 359 del 1992; ha determinato il danno per la perdita della proprietà in base al valore di mercato del bene, considerato edificabile, alla data della irreversibile trasformazione, nonchè il danno per la perdita del godimento nel periodo dell’occupazione illegittima, con interessi e rivalutazione.

3.- Il gravame del Comune di Sassari è stato parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, con sentenza 16 dicembre 2010, nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che la dichiarazione di pubblica utilità fosse venuta meno a causa dell’annullamento della variante al PRG, mentre non v’era alcun collegamento tra la suddetta variante e la dichiarazione di pubblica utilità relativa all’opera programmata (che risultava dalle Delib. GM n. 1631 del 1988, Delib. n. 1892 del 1989 e dall’ordinanza sindacale n. 47046 del 1989); la corte ha escluso la qualificazione dell’occupazione data dal primo giudice come sostanzialmente usurpativa, ha qualificato il bene come inedificabile ed ha determinato il danno in base ai VAM, riconoscendo la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla data dell’irreversibile trasformazione; ha compensato le spese processuali.

4.- Avverso questa sentenza M.R. e C.L. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi; il Comune di Sassari non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo ed il sesto motivo, riguardanti la qualificazione del terreno come inedificabile, i ricorrenti denunciano l’erronea interpretazione delle norme urbanistiche, avendo la corte di merito ritenuto che l’annullamento in sede giurisdizionale della variante al PRG avesse lasciato immutato il precedente regime urbanistico del fondo.

1.1.- Entrambi i motivi sono inammissibili perchè privi di specificità (art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6), lamentando l’erronea qualificazione del bene come inedificabile, senza però censurare specificamente l’affermazione della corte d’appello circa la presenza di vincoli di inedificabilità, nè precisare quale sia il contenuto della menzionata sentenza del Tar, dalla cui interpretazione dipenderebbe la qualificazione del terreno come edificabile; inoltre, del tutto generica è la doglianza secondo la quale sarebbe corretta la diversa valutazione espressa al riguardo dal giudice di primo grado.

2.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 4, conv. in L. n. 359 del 1992, per avere determinato il danno in base al criterio dei VAM, giudicato incostituzionale dal giudice delle leggi.

2.1.- Il motivo è fondato. Infatti, il criterio dei valori agricoli medi, previsto in passato per i beni inedificabili ed applicato dal giudice di merito, è stato giudicato incostituzionale dal giudice delle leggi (Corte cost. n. 181/2011), sicchè l’unico criterio utilizzabile, così come per i beni edificabili, è quello della piena reintegrazione patrimoniale commisurata al prezzo di mercato, sulla base delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del suolo (v. tra le tante Cass. n. 6296/2014).

3.- Il terzo motivo denuncia violazione di legge per avere ancorato la determinazione del valore del bene al momento dell’irreversibile trasformazione (nell’anno 1994), anzichè alla data in cui sarà adottato un atto legale avente efficacia traslativa.

3.1.- Il motivo è infondato, alla luce del principio (correttamente applicato nella sentenza impugnata) secondo cui il debito risarcitorio connesso alla perdita della proprietà del bene va commisurato al suo valore di stima al momento in cui, a seguito della irreversibile trasformazione del fondo, si è verificato il fatto illecito e il proprietario ha subito il danno (Cass. n. 11041/2015, 9472 e 13585/2006).

4.- Il quarto motivo, che denuncia violazione di legge per avere negato il riconoscimento degli accessori sul credito azionato in giudizio (interessi moratori sulla somma rivalutata dalla data in cui l’occupazione era divenuta illegittima), è assorbito in conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo.

5.- Il quinto motivo denuncia, in sostanza, l’erronea esclusione della natura usurpativa dell’occupazione eseguita dall’amministrazione pubblica, dovendosi considerare la dichiarazione di pubblica utilità come inefficace o non apposta.

5.1.- Il motivo è inammissibile perchè non specifica quale sia l’interesse dei ricorrenti a una diversa qualificazione della fattispecie, in termini usurpativi anzichè acquisitivi, atteso che la presenza o meno della dichiarazione di pubblica utilità non è in grado di differenziare le due forme di illecito, trattandosi pur sempre di occupazione illegittima a carattere permanente (v., tra le altre, Cass. n. 7137/2015).

6.- Il settimo motivo, riguardante la compensazione delle spese di lite, è assorbito.

7.- In conclusione, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibili il primo, quinto e sesto motivo; accoglie il secondo motivo; rigetta il terzo e dichiara assorbiti il quarto e il settimo motivo; in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in versa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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