Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7105 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. I, 12/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 12/03/2021), n.7105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36190/2018 proposto da:

E.K., elettivamente domiciliato in Torino, Via Cibrario n.

12, presso lo studio dell’Avv. Massimo Pastore, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/12/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino con decreto del 30/10/2018 ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino nigeriano, E.K., avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale.

Il richiedente ha chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed, in via subordinata, della protezione umanitaria. A sostegno della domanda ha dichiarato di aver subito violenze sessuali da parte di un signore facoltoso, il Sig. Ed., proprietario di diverse imprese, al quale aveva inviato il curriculum al fine di trovare un’occupazione. Quest’ultimo invitava il richiedente in hotel per la stipula di un contratto di lavoro e, rimasti soli nella stanza di albergo, affermava di essere innamorato di lui e di volervi intrattenere un rapporto sessuale. Il richiedente tentava di fuggire ma l’aggressore riusciva a bloccarlo e violentarlo, offrendogli poi una borsa piena di soldi che rifiutava. Tornato a casa raccontava l’accaduto alla madre che si recava insieme al fratello dall’autore della violenza, il quale negava l’accaduto e minacciava di morte tutta la famiglia. Successivamente, il fratello moriva in un incidente stradale e la madre, supponendo si trattasse di un omicidio programmato per il richiedente, in ragione della somiglianza tra i due fratelli, gli suggeriva di lasciare la (OMISSIS).

Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le seguenti ragioni.

In primo luogo ha condiviso la valutazione della Commissione Territoriale in ordine al difetto di credibilità della vicenda narrata in sede di audizione, dal momento che si presenta contraddittorio ed incoerente dal punto di vista cronologico. Di fatti, risulta del tutto inverosimile che in una società come quella (OMISSIS), che punisce severamente le relazioni omosessuali, un datore di lavoro facoltoso dichiari apertamente il proprio orientamento sessuale, esponendosi ad una situazione di serio pericolo. Inoltre, il rischio paventato dal richiedente di essere arrestato e condannato per il reato di omosessualità è infondato considerato che egli, dopo la violenza subita, è rimasto in (OMISSIS) per circa un anno senza che gli accadesse nulla. Anche il timore nei confronti del datore di lavoro risulta del tutto soggettivo poichè basato su un mero sospetto della madre circa la preordinazione dell’incidente stradale all’uccisione del figlio.

Alla luce di tali elementi, ha escluso la sussistenza dei requisiti legittimanti il rilascio dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Tantomeno ha ritenuto integrata la diversa ipotesi di danno grave di cui al medesimo articolo, lett. C, posto che le fonti internazionali consultate escludono che la specifica zona di provenienza del richiedente ((OMISSIS)) sia interessata da una situazione di violenza indiscriminata e diffusa derivante da conflitto armato od internazionale, essendo le violenze perpetrate dal gruppo (OMISSIS) circoscritte alle regioni del Nord-Est del Paese. Per quanto concerne il riferimento contenuto nel ricorso circa il rischio di attentati terroristici in tutta la (OMISSIS), esso appare infondato giacchè detto pericolo si è concretizzato anche in moltissime aree occidentali.

Da ultimo, ha negato la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilevando che il richiedente non ha fornito prova alcuna circa un percorso di effettiva integrazione nel Paese di accoglienza. A tal punto sono insufficienti le attestazioni dell’associazioni di volontariato relative allo svolgimento di attività di volontariato e di lavoro occasionale presso la stessa, con retribuzione complessiva di 480.00 Euro.

Avverso la presente decisione ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Il Ministero intimato ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e 5 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2, artt. 3 e 27 poichè il Tribunale ha valutato le dichiarazioni del richiedente un punto di vista meramente soggettivo, senza ricercare riscontri oggettivi ovvero richiamare le informazioni relative al Paese di origine. Di fatti, è stata omessa un’analisi approfondita della vicenda narrata in relazione al rischio per il ricorrente di essere arresto e di subire un grave danno alla persona in caso di rientro in (OMISSIS), a causa del proprio orientamento sessuale.

2. Nel secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 per avere il giudice del merito posto a fondamento delle sue conclusioni fonti non istituzionali e genericamente indicate (il sito (OMISSIS) ed un rapporto di Amnesty International), nonostante il richiedente nel ricorso introduttivo avesse allegato numerose fonti di incontestata autorevolezza che non sono state prese minimamente in considerazione nel corso del procedimento.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, atteso che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato negato senza che il giudice di prime cure prendesse in considerazione il fatto che il richiedente è legato da vincolo matrimoniale (seppure al momento solo secondo il rito religioso) ad una cittadina italiana con la quale convive (come dimostrato dalla documentazione prodotta all’udienza di comparizione).

4. Il primo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per le ragioni che seguono.

4.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità ove sia sorretta da una motivazione adeguata e comprensibile (Cass., Sez. 1, n. 3340/2019). Il giudice è tenuto a valutare innanzi tutto se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili alla luce degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 ed, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione, alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune ed incongruenze, non deve procedere al controllo di credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poichè tale controllo assolverebbe alla funzione esclusivamente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati, riferiti in modo assolutamente non convincente al richiedente. Invero, il difetto di attendibilità delle dichiarazioni rese dal cittadino straniero fa venire meno il dovere del giudice di esercitare i propri poteri istruttori ed approfondire la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, limitatamente all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) (Cass., Sez. 1, n. 24575/2020; Cass., Sez. 1, n. 10286/2020; Cass., Sez. 6, n. 33096/2018; Cass., Sez. 6-1, n. 16925/2018).

4.2. Nel caso di specie, la difesa si è limitata a censurare genericamente le la valutazione negativa di credibilità del ricorrente operata Tribunale, senza specificare in che modo questa sia stata condotta in violazione dei criteri normativi di cui al citato art. 3. Per contro, il giudice del merito ha adeguatamente motivato le sue conclusioni in relazione al difetto di credibilità della vicenda narrata dal ricorrente, evidenziando gli elementi in forza dei quali ha formato il proprio convincimento, nel pieno rispetto dei parametri normativi di cui al predetto art. 3. Precisamente, all’interno delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, ha rilevato numerose contraddizioni interne ed incoerenze sul piano cronologico che lo hanno portato a dubitare della veridicità di quanto narrato, nonchè ad escludere la necessità di procedere ad un approfondimento istruttorio circa il rischio prospettato dal richiedente di essere arrestato e condannato per il reato di omosessualità in caso di rimpatrio, così operando in piena conformità ai principi giurisprudenziali suesposti. Deve inoltre precisarsi che il Tribunale ha escluso la fondatezza del suddetto rischio persecutorio non solo sulla base della rilevata inattendibilità della vicenda narrata, bensì anche in ragione del fatto che tale rischio, casualmente connesso all’orientamento omosessuale, non è riferibile al richiedente che asserisce di aver subito una violenza da parte di persona omosessuale senza che aver mai dichiarato di avere tale orientamento.

5. Il secondo motivo è fondato dal momento che il Tribunale ha posto a base della decisione fonti non datate una delle quali peraltro il sito (OMISSIS) (l’altro è Amnesty International). Così operando, il giudice del merito non ha esercitato correttamente i propri poteri di cooperazione istruttoria che si sostanziano nell’acquisizione di fonti informative ufficiali ed aggiornate al momento della decisione. Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto dell’informazione da essa tratta, nonchè la data o l’anno di pubblicazione e l’autorità o l’ente da cui la fonte consultata proviene, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di detta informazione con riguardo alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente (Cass., Sez. 2, n. 1777/2021; Cass., Sez. 1, n. 29147/2020).

5.1. Deve poi evidenziarsi che nel caso di specie trova applicazione l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ove le fonti utilizzate dal giudice del merito non siano verificabili per difetto di specificazione del contenuto, della data o dell’ente che le ha pubblicate, non si possa gravare il ricorrente dell’onere di indicare nel ricorso per cassazione le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, essendogli in tal caso preclusa la possibilità di contrastare efficacemente le fonti poste a base della decisione in relazione al rispetto dei requisiti di precisione ed aggiornamento di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Ne consegue che ove il giudice del merito abbia reso note le fonti consultate, per mezzo dell’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne la inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso di legittimità le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio, così permettendo a questa Corte di valutare la fondatezza della censura. Diversamente, nel caso in cui il richiamo delle fonti sia assente, generico o deficitario nei suoi elementi essenziali, è sufficiente la censura consistente nella carenza degli elementi identificativi (contenuto, data di pubblicazione ed ente di provenienza). Tale conclusione risulta coerente con la ricostruzione fornita dalla giurisprudenza di legittimità del dovere di cooperazione istruttoria del giudice del merito, ricomprendente non solo l’obbligo di acquisire e consultare fonti accreditate ed aggiornate al momento della decisione, riferite alla specifica zona di provenienza indicata dal cittadino straniero, bensì anche quello di specificarne il contenuto ed indicare la data di pubblicazione e l’ente o l’autorità di provenienza.

6. La censura relativa alla protezione umanitaria, contenuta nel terzo motivo, ha natura subordinate ed è conseguentemente assorbita dall’accoglimento del secondo motivo.

In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo ed assorbe il terzo. Cassa e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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