Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7105 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. I, 12/03/2020, (ud. 27/06/2019, dep. 12/03/2020), n.7105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTI Antonio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25685/2015 proposto da:

P.G., C.R., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Via XX Settembre n. 98-G, presso lo studio dell’avvocato

Scatamacchia Fabio, che li rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Intesa Sanpaolo S.p.a., derivante dalla fusione per incorporazione

della Sanpaolo Imi S.p.a. nella Banca Intesa S.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Largo di Torre Argentina n. 11, presso lo studio dell’avvocato

Martella Dario, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Buzzoni Giovanni, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3325/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2019 dal consigliere VELLA PAOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I signori P. e C. proposero opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Sanpaolo Imi S.p.a. per la somma di Euro 10.272,24 (a titolo di saldo negativo di c/c e residuo finanziamento) contestando, tra l’altro, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la sua estensione alle commissioni di massimo scoperto e la natura usuraria degli interessi applicati. All’esito di c.t.u. contabile, il Tribunale di Pavia accolse parzialmente l’opposizione, condannando gli opponenti al pagamento di Euro 9.936,24 oltre accessori.

2. La Corte d’appello di Milano, rinnovata la c.t.u., ha accolto parzialmente l’appello principale degli attori, condannandoli alla minor somma di Euro 3.681,66 ed ha rigettato l’appello incidentale di Intesa Sanpaolo S.p.a. sulle spese della fase monitoria.

3. I ricorrenti censurano detta decisione con 12 motivi di ricorso, corredati da memoria difensiva; la banca resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che oggetto del contendere fosse la ripetizione di indebito limitatamente al “periodo dal 25.2.1998 al 30.6.2000” quando invece la domanda riguardava l’intero periodo decorrente dall’apertura del c/c n. (OMISSIS) sino al 26/05/2005.

4.1. La censura è inammissibile per difetto di specificità. Invero, a fronte dell’affermazione che si legge nella sentenza impugnata – per cui è “corretta (…) la ricostruzione del rapporto di dare/avere fra le parti operata dal CTU nominato da questa Corte a decorrere dall’anno 1998”, senza indicazione di una data finale – sarebbe stato onere di parte ricorrente enucleare quest’ultima, chiarendo su quali basi la decisione fosse stata effettivamente limitata al periodo febbraio 1998 – giungo 2000. Del resto, la Corte territoriale ha espressamente accolto l’eccezione di ius novorum con riguardo alla nullità delle commissioni di massimo scoperto per difetto di causa e ai rapporti diversi dal c/c n. (OMISSIS), mentre dagli atti di causa emerge che essa commissionò al c.t.u. un duplice conteggio, uno sino al 30 giugno 2000, data di entrata in vigore della relativa delibera CICR, e uno sino all’estinzione del conto.

5. Il secondo e il terzo mezzo denunziano rispettivamente la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. nonchè la nullità della sentenza in relazione agli artt. 112,342-345 e 346 c.p.c., con riguardo al giudicato interno e al principio tantum devolutum quantum appellatum sulla questione delle commissioni di massimo scoperto, non avendo la banca impugnato con l’appello incidentale il capo della sentenza di primo grado che le escludeva dal calcolo delle somme dovute dal correntista; di conseguenza, il giudice di secondo grado non avrebbe dovuto conteggiarle nel calcolo delle somme dovute alla banca.

5.1. I suddetti motivi vanno accolti, poichè per un verso è pacifico che l’appello incidentale della banca non riguardasse le commissioni di massimo scoperto, per altro verso l’affermazione della Corte territoriale per cui “la censura si era incentrata in primo grado unicamente sulla loro illegittima capitalizzazione e non già sulla nullità per difetto di causa” non risulta aderente agli atti, dai quali emerge come in sede di opposizione a decreto ingiuntivo fosse stata invocata la “nullità dell’art. 7 del contratto di conto corrente ex art. 1283 c.c. e/o art. 1815 c.c.” (cfr. conclusioni trascritte a pag. 2 del ricorso) e come il tribunale avesse espressamente statuito che, “perchè la banca possa pretendere somme a titolo di commissione di massimo scoperto, è necessario non solo che esista una espressa pattuizione che la preveda e ne determini l’ammontare, ma inoltre che il calcolo sia effettuato sulla somma messa a disposizione e non già su quella utilizzata”, sicchè “deve escludersi che sussista il diritto della banca di pretendere somme a tale titolo, posto che non risulta alcuna specifica pattuizione nel contratto di apertura di credito (…) e inoltre, come si evince dagli estratti conto prodotti, risulta erroneamente calcolata ogni trimestre sulla massima esposizione del periodo” (v. trascrizione a pag. 11 del ricorso).

6. Con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 1224 e 1284 c.c., poichè, in mancanza di pattuizioni sulla misura degli interessi, si sarebbero dovuti applicare i soli interessi legali sino al saldo, senza alcuna capitalizzazione – come peraltro indicato dalla stessa Corte d’appello – “e non il tasso del 7,41% come deciso con la sentenza impugnata alla pagina 12 punto 19 e con il dispositivo”. La medesima questione viene posta nei motivi quinto e sesto, che deducono la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., (non essendo vero che gli appellanti non avevano impugnato il capo della sentenza di primo gradorelativo alla misura del tasso sostitutivo del 7,41%) e per difetto assoluto di motivazione, stante la sua assoluta contraddittorietà e apparenza.

6.1. La censura motivazionale va accolta – con assorbimento dei restanti profili – poichè effettivamente la motivazione presenta evidenti contraddizioni tra il dispositivo e il punto 19 (da una parte) e il punto 13, a pag. 9-10 (dall’altra), dove nei primi si applica il tasso del 7,41% stabilito dalla sentenza di primo grado (in quanto sul punto asseritamente non gravata) e nel secondo si dichiara invece di aderire all’opzione del c.t.u. con applicazione dei soli interessi legali. L’oggettiva incomprensibilità della motivazione la rende nulla, rendendo necessaria una nuova delibazione sul punto.

7. Il settimo mezzo integra un’ulteriore censura di nullità per difetto assoluto di motivazione circa l’affermata esclusione del superamento del cd. tasso soglia, che secondo la Corte d’appello emergerebbe “inequivocabilmente dal conteggio riepilogativo a pag. 17 della relazione peritale” (v. pag. 11 sentenza), mentre a pag. 10 e 11 dell’elaborato peritale il c.t.u. avrebbe dato conto del superamento del tasso soglia in ben nove trimestri (v. trascrizione in nota 13, pag. 23 s. del ricorso).

7.1. La censura merita accoglimento poichè la vaghezza della motivazione sul punto – centrale nella controversia – la rende meramente apparente, anche alla luce degli ulteriori rilievi di parte controricorrente, per cui il giudice d’appello avrebbe erroneamente affermato che l’accertamento dell’usurarietà dei tassi applicati dalla banca era stato “ingiustificatamente omesso dal giudice di prime cure” (v. pag. 15 controricorso) e, soprattutto, che nel conteggio riepilogativo di pag. 17 il c.t.u. avrebbe esposto “diverse opzioni”, rimesse alla valutazione del giudice, sicchè l’esito cui la Corte territoriale rinvia con motivazione per relationem non appare affatto inequivocabile. Ricorre pertanto una evidente anomalia

motivazionale riconducibile alla violazione di legge

costituzionalmente rilevante, tuttora deducibile col ricorso per cassazione (Cass. Sez. U, 8053/2014). D’altro canto, la questione sarà influenzata anche dalle valutazioni che dovranno essere effettuate in sede di rinvio in esito all’accoglimento degli altri motivi di ricorso.

8. Dall’accoglimento del settimo motivo restano assorbiti i successivi ottavo e nono, in quanto afferenti la medesima questione della soglia usuraria degli interessi, sotto il profilo, rispettivamente, della violazione di legge (art. 1339 c.c., e art. 1815 c.c., comma 2) – in relazione allo ius variandi della banca per il tasso degli interessi a debito del cliente, che esulerebbe dal tema della cd. usura sopravvenuta – e dell’omesso esame di fatto decisivo, con riguardo alle risultanze della c.t.u. (aspetto già considerato nel settimo motivo).

9. Con il decimo motivo si censura la violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., e art. 117 t.u.b., per essere stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi dopo l’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, nonostante il relativo art. 7 la legittimasse solo a condizione di reciprocità tra banca e cliente e in presenza di un patto scritto (nella specie mancante) e sebbene la disposizione transitoria prevedesse l’adeguamento dei contratti stipulati prima della delibera (come quello per cui è causa) mediante patto scritto in caso di peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, peggioramento che erroneamente la Corte territoriale avrebbe inteso valutare non in astratto, ma in concreto.

9.1. Il motivo va accolto.

9.2. Come questa Corte ha avuto più volte occasione di precisare, il declassamento da uso normativo a uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo ha reso nulle, per contrasto con l’art. 1283 c.c., le clausole in forza delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sicchè, una volta dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati in un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000), il giudice deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass., Sez. 1, 24156/2017, 24153/2017, 17150/2016).

9.3. Al riguardo, le disposizioni dettate con la sopra menzionata delibera trovano fondamento normativo nel D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, commi 2 e 3, i quali hanno rispettivamente disposto (aggiungendo nell’art. 120 t.u.b. i nuovi commi 2 e 3): i) che il CICR stabilisse “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”, purchè con la stessa periodicità del conteggio di interessi debitori e creditori nelle operazioni in conto corrente; ii) che le clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati anteriormente al 22 aprile 2000 dovessero essere conformate alle indicazioni del CICR, che con gli artt. 2 e 7 della delibera medesima ha imposto la descritta reciprocità e previsto la possibilità di adeguamento delle condizioni applicate entro il 30 giugno 2000, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione scritta alla clientela alla prima occasione utile (comunque, entro il 31 dicembre 2000), salva la necessità dell’approvazione specifica del correntista, con perfezionamento di un nuovo accordo, qualora le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate (cfr. Cass. 6987/2019).

9.4. Orbene, l’art. 7 della citata disposizione interministeriale è una norma transitoria correlata, per comunanza di fini, al D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, che come detto ha introdotto nell’art. 120 t.u.b. il comma 3, sicchè, essendosi di questo dichiarata l’illegittimità costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 425 del 2000), la nullità dell’anatocismo praticato dalle banche – che l’art. 25, comma 3, cit. aveva tentato di comprimere – ha ripreso tutto il suo vigore, risultando perciò “difficile negare che l’adeguamento alle disposizione della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell’anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali” (Cass. Sez. 1, 26769/2019 e 26779/2019).

9.5. In effetti, la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all’assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicchè, proprio in applicazione dell’art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”) sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.

10. Restano assorbite le censure veicolate con i motivi undicesimo e dodicesimo, in quanto afferenti le spese processuali.

11. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio in accoglimento dei motivi secondo, terzo, quarto, settimo e decimo (stante l’inammissibilità del primo e l’assorbimento dei restanti), oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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