Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7104 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8656/2005 proposto da:

COMUNE DI BASIANO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PARAGUAY 5 presso lo studio dell’Avvocato

ROSSI Giovanna, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato

DE ROSA BRUNELLO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.R.;

– intimata –

sul ricorso 12818/2005 proposto da:

COMUNE DI BASIANO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PARAGUAY 5 presso lo studio dell’Avvocato

ROSSI GIOVANNA, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato

DE ROSA BRUNELLO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8

presso lo studio dell’Avvocato DELLA VALLE EUGENIO che lo rappresenta

e difende giusta procura speciale notarile DR. OVIDIO DE NAPOLI,

Notaio in INZAGO (MI), Repertorio numero 66.168 del 9 giugno 2005;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2003 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO, depositata il 31/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCO SQUICQUERO, per delega

Avvocati BRUNELLO DE ROSA e GIOVANNA ROSSI, che ha chiesto

l’accoglimento dei ricorsi anzi la riunione del ricorso numero

12818/2005 al ricorso numero 8656/2005;

udito l’Avvocato EUGENIO DELLA VALLE, difensore del resistente signor

S.S., che ha chiesto il rigetto del ricorso numero

12818/2005, anzi la riunione dello stesso al ricorso numero

8656/2005;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che non si oppone alla riunione.

Preliminarmente, sentite le parti, la Corte dispone la riunione del

ricorso numero 12818/2005 al ricorso numero 8656/2005 perchè

proposti avverso la stessa sentenza.

Il P.M., Dott. PIETRO ABBRITTI, conclude per l’accoglimento dei

ricorsi riuniti.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La controversia ha ad oggetto l’impugnativa proposta dalla parte contribuente sopra indicata avverso l’avviso di accertamento per omesso versamento dell’ICI, per il periodo d’imposta in contestazione, relativamente ad un fabbricato di sua proprietà, che riteneva esente dal tributo in quanto compreso in area considerata agricola, come destinazione urbanistica, e perchè destinato ad attività avicola.

La C.T.P. accoglieva il ricorso, esulando i fabbricati rurali dall’imposizione ICI e rientrando quelli in questione in tale categoria, come da certificato urbanistico e non avendo il Comune indicato motivi per i quali avessero perso i requisiti di ruralità.

Respingendo l’appello del Comune, la C.T.R., con la sentenza in epigrafe, ha considerato che esattamente l’appellante negava che un certificato di destinazione urbanistica potesse dimostrare la strumentalità del fabbricato rispetto all’impresa agricola; tuttavia anche all’attività avicola doveva riconoscersi natura agricola;

inoltre, la qualità di coltivatore diretto, come tale imprenditore agricolo a titolo principale, integrava la dimostrazione diretta dei requisiti soggettivi ed indiretta di quelli oggettivi (strumentalità e complementarietà dell’attività avicola con la coltivazione e sfruttamento per l’esenzione dell’ICI; sull’esistenza di questi ultimi, da presumersi data la qualifica del contribuente, l’ente impositore non aveva fornito elementi probatori in contrario.

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di V. R., quale erede di S.R., che non veniva notificato, stante l’intervenuto decesso dell’intimata. Il Comune, pertanto, notificava il ricorso nei confronti di S.S., quale erede della predetta, nel quale, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione su punto decisivo, lamenta che la C.T.R., ritenendo rilevante e decisiva, ai fini dell’esenzione, la qualifica di coltivatore diretto del contribuente, oltre ad introdurre un ulteriore motivo, non dedotto dalla parte, per considerare rurale il fabbricato in questione, non ha tenuto conto che, all’indicato fine, rileva l’attività cui i beni sono effettivamente adibiti, da qualificare ai sensi del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, e segg., conv. con L. n. 133 del 1994, che richiama le attività agricole di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29 (T.U.I.R.), con onere probatorio a carico di chi invoca il beneficio (diversamente da quanto ritenuto dalla C.T.R.) e senza che possa considerarsi tale un’attività volta alla collocazione di uova sul mercato e all’instaurazione di rapporti con operatori non agricoli.

S.S. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, chiedendo il rigetto del ricorso. Sostiene che spetta all’ente impositore provare l’insussistenza dei requisiti da cui dipende la ruralità del fondo, in quanto rispetto ai fabbricati rurali difetterebbe il presupposto impositivo ICI e non ricorrerebbe una semplice esenzione o agevolazione; richiama, inoltre le disposizioni normative in base alle quali l’attività avicola e quella di commercializzazione delle uova rientrerebbero a pieno titolo tra le attività agricole prese in considerazione dalla legislazione tributaria, senza contare che il D.L. n. 557 del 1993, comma 3 bis, è stato introdotto (ed è quindi applicabile) solo a seguito del D.P.R. n. 139 del 1998, successivamente quindi al periodo d’imposta in contestazione.

I due ricorsi, che sono stati registrati con diverso numero di Registro Generale, sono stati riuniti all’odierna udienza, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza.

Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di V.R., per mancata costituzione del contraddittorio e conseguente non necessità di pronunzia sulle spese del relativo (insussistente) rapporto processuale.

Quanto, invece, al ricorso nei confronti del S., anzitutto, rileva la Corte che non vi è stato l’accoglimento in appello di un profilo di nullità dell’atto impositivo non dedotto nel ricorso in primo grado, posto che, in detta sede, la non debenza del tributo era stata motivata anche con riferimento all’impiego degli immobili in attività agricola: allevamento di galline ovaiole con vendita di prodotti agricoli derivanti dall’attività.

Gli altri profili della censura vanno valutati in relazione alla disciplina applicabile alla fattispecie.

In base al D.Lgs. n. 504 del 1992, presupposto dell’ICI è “il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa” (art. 1, comma 2), intendendosi per fabbricato “l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano” (art. 2, lett. a) e per terreno agricolo “il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile” (art. 2, lett. c). Ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta, per i fabbricati iscritti in catasto il valore di riferimento è costituito “da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1^ gennaio dell’anno d’imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell’u.c., dell’art. 52 del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131” (art. 5, comma 2). Invece, “per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente all’1 gennaio dell’anno d’imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque” (art. 5, comma 7). Dalle citate disposizioni si evince complessivamente che:

1 – secondo l’originario sistema delineato dal D.Lgs. n. 504 del 1992 e tenuto conto della disciplina normativa del catasto edilizio urbano (R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652; D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142) vigente, ratione temporis, al 1 gennaio 1993, data di entrata in vigore dell’imposta comunale sugli immobili (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 50), i fabbricati rurali non erano soggetti all’ICI, nel senso che il possesso di tali fabbricati non costituiva presupposto del tributo, in quanto gli stessi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 504 del 1992, non erano iscritti nel catasto edilizio urbano a norma del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 38 e 39;

2 – la ragione di tale esclusione si rinviene nel già richiamato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 7, che, prevedendo per i terreni agricoli il calcolo della base imponibile con riferimento al valore determinato dal reddito dominicale moltiplicato per settantacinque, sottopone al tributo non soltanto la rendita derivante dal valore del suolo, ma anche quella parte di reddito, conteggiata forfettariamente, conseguente allo svolgimento sul terreno dell’attività agricola e comprensiva del valore delle immobilizzazioni e quindi anche dei fabbricati strumentali allo svolgimento di detta attività agricola. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’ICI ai terreni agricoli, il reddito dominicale è comprensivo della redditività delle costruzioni rurali asservite al terreno e strumentalmente funzionali alle necessità del fondo. E’ evidente, in base a quanto precede, che la scelta del legislatore di determinare, ai fini dell’ICI, il reddito dominicale secondo modalità comprensive anche del valore dei fabbricati strumentali all’attività agricola, ha imposto coerentemente – onde evitare un’illegittima duplicazione d’imposta – di escludere i fabbricati rurali dall’autonomo assoggettamento al tributo.

Secondo il D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3 e 3 bis, conv. con L. n. 133 del 1994 (non assumendo rilievo, nella presente controversia, per quanto si dirà in seguito, che detto comma 3 bis sia stato introdotto solo con il successivo D.P.R. n. 139 del 1998), la “ruralità” dei fabbricati doveva essere desunta dall’essere strumentali all’attività agricola.

Il più recente intervento legislativo incidente nella materia è rappresentato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, che recita: “Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni”. La norma, mediante il richiamo alla L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2, è dichiarata espressamente disposizione di interpretazione autentica ed è quindi applicabile retroattivamente. Si tratta, invero, di una disposizione che ha effettivamente carattere interpretativo, intervenendo su una materia oggetto di differenziati orientamenti interpretativi, sia in giurisprudenza che in dottrina, per chiarire definitivamente, dopo tante incertezze, che i fabbricati rurali non sono soggetti ad ICI: e lo fa colmando una lacuna avvertita da tutti gli interpreti, stabilendo cioè un diretto collegamento tra riconoscimento della ruralità e normativa ICI, definendo il senso della disposizione fondamentale in materia circa il concetto di “fabbricato” il cui possesso è presupposto dell’imposizione.

Lo ius superveniens sottolinea la decisività della classificazione catastale quale elemento determinante per escludere (o per affermare) l’assoggettabilità ad ICI di un “fabbricato”. La norma interpretativa sostanzialmente conferma che la “ruralità” del fabbricato direttamente e immediatamente rileva ai fini della relativa classificazione catastale, ma ricollega a questa conseguita classificazione l’esclusione del “fabbricato (catastalmente riconosciuto come) rurale” dalla (stessa) “nozione” di “fabbricato imponibile” (ai fini ICI): le disposizioni di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, (convertito dalla L. n. 133 del 1994), e successive modificazioni, giocano, quindi, il loro ruolo, peraltro in perfetta coerenza con la ratio e persino con lo stesso titolo assegnato alla norma dal legislatore (“Istituzione del catasto fabbricati”), nella determinazione della categoria catastale nella quale il “fabbricato” è classificabile, con la conseguenza che il fabbricato che sia stato classificato “rurale”, con attribuzione della relativa categoria, perchè in possesso dei requisiti indicati dalla richiamata norma, sarà automaticamente escluso dall’area di imponibilità ai fini ICI, per effetto della disposizione di interpretazione autentica più volte ricordata.

Ciò significa che qualora un “fabbricato” sia stato catastalmente classificato come “rurale” (categoria (OMISSIS) per le unità abitative, categoria (OMISSIS) per gli immobili strumentali alle attività agricole) resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad ICI del fabbricato medesimo, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della classificazione catastale riconosciuta nei riguardi dell’amministrazione competente;

allo stesso modo, e in senso inverso, qualora il “fabbricato” non sia stato catastalmente classificato come “rurale”, il proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, non avrà altra strada che impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione (dovendosi ribadire quanto affermato, al riguardo, da Cass. S.U. n. 18565/09).

L’accertamento dei predetti requisiti in difformità dell’attribuita categoria catastale non può, tuttavia, essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell’ICI da parte del contribuente. Il classamento, infatti, è rispetto alla pretesa tributaria concretamente opposta, l’atto presupposto e in ragione del “carattere impugnatorio del processo tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d’imposta, e nel quale il potere di disapplicazione del giudice è limitato ai regolamenti ed agli atti amministrativi generali, legittimati a contraddire in merito all’impugnativa dell’atto presupposto (possono essere) unicamente gli organi che l’hanno adottato”, ossia (prima l’UTE, ora) l’Agenzia del Territorio (Cass. n. 6386 del 2006; 15449 del 2008;

nonchè S.U. n. 18565/09, cit.). Tra la controversia relativa all’ICI e quella relativa al classamento vi è un rapporto di pregiudizialità, che esclude il “litisconsorzio necessario fra l’Agenzia del territorio ed il Comune, privo di autonoma legittimazione nella causa relativa alla rendita catastale, il provvedimento di attribuzione della quale, una volta divenuto definitivo, vincola non solo il contribuente, ma anche l’ente impositore, tenuto ad applicare l’imposta unicamente sulla base di quella rendita, costituente il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l’imposizione fiscale che la legge a tale dato commisura” (Cass. nn. 9203 del 2007; 25278 del 2008; v. anche Cass. nn. 6386 e 26380 del 2006).

Nella specie, quindi, il ricorso deve essere accolto; ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della medesima C.T.R., per nuovo esame alla luce dei riferiti principi, dovendosi verificare il classamento degli immobili in lite, nonchè per la determinazione delle spese anche del presente giudizio.

PQM

Pronunziando sui ricorsi riuniti, dichiara inammissibile quello proposto nei confronti di V.R.; accoglie quello proposto contro S.S.. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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