Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7104 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. I, 12/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 12/03/2021), n.7104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35090/2018 proposto da:

E.U., elettivamente domiciliato in Novara, Corso

Cavallotti, n. 40 presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Cardinali, che

lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 18/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/12/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino con decreto del 18/10/2018 ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino nigeriano, E.U., avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale, con il quale egli chiedeva il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed, in via subordinata, della protezione umanitaria.

Il richiedente ha dichiarato di provenire dall'(OMISSIS) dove, a seguito della morte del padre, è cresciuto con la nonna. Le ragioni dell’espatrio concernono problemi avuti a causa della cugina che usciva con due ragazzi, entrambi appartenenti a delle gang giovanili. A seguito dell’aggressione di uno dei fidanzati da parte dell’altro, il richiedente è stato accusato di avervi partecipato e di appartenere alla gang di cui era membro il fidanzato autore del pestaggio. Per questa ragione, è stato cacciato da casa e la polizia, che nel mentre lo ricercava, lo ha messo in prigione per due settimane senza cibo, per poi rilasciarlo quando un signore, ex paziente del richiedente, ha pagato la cauzione. A quel punto ha asserito di aver lasciato definitivamente la (OMISSIS) e di non volervi ritornare perchè teme di essere ucciso poichè “ci sono persone che hanno giurato con la loro vita”.

Le ragioni poste a fondamento della decisione del Tribunale sono state le seguenti.

In primo luogo, ha condiviso il giudizio negativo di credibilità emesso dalla C.T. in ordine al racconto del richiedente, posto che presenta numerose contraddizioni ed incongruenze. Con riferimento specifico all’appartenenza del fidanzato autore del pestaggio ad una “setta”, circostanza che la difesa ha chiesto di approfondire, deve evidenziarsi che il ruolo svolto dalla setta o dalla presunta appartenenza del richiedente alla stessa, appare del tutto incidentale, trascurabile e, dunque, privo di qualsiasi rilievo rispetto alla domanda, tenuto conto che tale aspetto della vicenda non ha avuto alcuna ripercussione sulla decisione del richiedente di espatriare. Inoltre, i riferimenti a tali sette sono del tutto generici, solo nel ricorso il difensore ne menziona alcune in modo specifico, ipotizzando che il pestaggio sia riconducibile ad un conflitto tra due di queste. Da ultimo, è irrilevante che la C.T. abbia qualificato tali gruppi come sette e non come vere e proprie gang (come sottolineato dal difensore) atteso che, per le ragioni su esposte, il nesso tra l’attività di queste e la vicenda del richiedente è alquanto labile.

In merito alla circostanza che il fratello del richiedente abbia ottenuto la concessione della protezione sussidiaria da parte del Tribunale di Campobasso, deve rilevarsi come siffatta concessione sia stata giustificata sulla base della situazione socio-politica della (OMISSIS) e non della vicenda personale, la quale, peraltro, è stata ritenuta vaga ed in parte inattendibile.

Alla luce di questi elementi, il giudice del merito non ha ritenuto sussistenti i requisiti per riconoscere lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Tantomeno è risultata integrata l’ipotesi di danno grave di cui alla lett. c) medesimo articolo considerato che, dalle fonti informative aggiornate consultate nel corso del procedimento, l'(OMISSIS) non risulta caratterizzato da una situazione di violenza indiscriminata e diffusa. Invero, l’attività terroristica del gruppo Boko Haram colpisce gli Stati del Nord e Nord Est della (OMISSIS) e le uniche ipotesi di violenza hanno connotati politici, concernendo lo sfruttamento del petrolio e non possono integrare un’ipotesi di conflitto armato.

Da ultimo, è stata negata la concessione della protezione umanitaria il richiedente non ha allegato nessun elemento atto a comprovare una sua effettiva integrazione in Italia.

Avverso il decreto del Tribunale ha proposto ricorso per Cassazione il cittadino straniero. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nella specie l’omessa valutazione dei fatti documentali e delle istanze istruttorie. La difesa nel ricorso di merito ha evidenziato come la valutazione negativa di credibilità del ricorrente operata dalla C.T. sia stata inficiata da un insufficiente approfondimento e da una traduzione non precisa, che ha portato a qualificare come “sette” delle vere e proprie gang criminali. Invero, ha precisato, anche mediante la produzione di un articolo giornalistico ((OMISSIS)), che tali gang in (OMISSIS) sono chiamate “cults” ed agiscono come squadroni della morte al servizio delle fazioni politico religiose presenti sul territorio. Il Tribunale, nonostante le informazioni e le prove fornite, ha ritenuto irrilevante la qualificazione di tali gruppi come “sette” e non come gang, omettendo di procedere ad un approfondimento delle loro modalità operative ritenendo “labile” il nesso tra tale attività ed il racconto del richiedente.

In secondo luogo, il giudice del merito è incorso in un’ulteriore violazione di legge per avere omesso in toto di pronunciarsi sulla richiesta istruttoria di audizione del Sig. E.B.P., fratello del richiedente, cui è stata riconosciuta dal Tribunale di Campobasso la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

1.1. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità per le ragioni che seguono. La difesa si è limitata a riproporre in sede di legittimità le medesime argomentazioni difensive contenute nel ricorso di merito, prospettando una loro diversa interpretazione rispetto a quella fornita con il decreto impugnato, considerato che queste sono state oggetto di valutazione da parte del Tribunale che ha adeguatamente motivato le sue conclusioni tanto con riferimento al difetto di credibilità del richiedente, quanto alla scarsa rilevanza del ruolo delle gang nella vicenda narrata e dell’errore di traduzione da parte della C.T.

In merito alla richiesta di audizione del fratello del richiedente, beneficiario della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C deve rilevarsi come la difesa abbia lamentato genericamente la sua mancata audizione, senza specificare in che modo l’acquisizione del contributo espositivo del Sig. E.B., potesse rilevare ai fini della decisione finale.

In ogni caso, il giudice del merito ha tenuto conto della circostanza che il fratello del richiedente avesse ottenuto la protezione sussidiaria, ritenendo che non fosse rilevante ai fini del procedimento, posto che il racconto del Sig. E.B. non è stato ritenuto credibile dal Tribunale di Campobasso, il quale ha concesso la protezione sussidiaria alla luce della situazione di violenza indiscriminata esistente in (OMISSIS); valutazione dalla quale il Tribunale di Torino si è discostato in forze delle fonti informative consultate e tale conclusione non è stata contestata dal ricorrente nel presente ricorso.

In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese poichè il Ministero intimato non ha svolto difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

 

 

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