Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7104 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 12/03/2020), n.7104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24836-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CENTRO STUDI RIUNITI SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1,

presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE LAI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 98/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 09/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro il Centro Studi Riuniti srl, impugnando la sentenza resa dalla CTR Sardegna indicata in epigrafe che, nell’annullare l’avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di vari tributi per l’anno 2006, aveva ritenuto viziato l’atto in ragione della mancanza delle ragioni della delega e del nominativo del soggetto delegato, evidenziando che la delega impersonale non era ammessa nel sistema interno.

La parte intimata non si è costituita.

L’Agenzia ricorrente deduce il vizio di ultrapetizione, non avendo la parte contribuente dedotto, nel corso del giudizio, il profilo di invalidità dell’atto per l’esistenza di una delega impersonale, per converso prospettando in primo grado l’invalidità dell’atto per assenza di delega ed in secondo grado, peraltro inammissibilmente, la questione relativa al fatto che l’atto di delega era stato firmato da un soggetto che non ricopriva la carica di dirigente di ruolo ma di mero funzionario con incarico dirigenziale, senza tuttavia mai prospettare la questione relativa all’invalidità delle delega impersonale, invece individuata autonomamente dalla CTR come autonoma causa di invalidità dell’atto.

Il motivo è fondato.

E’ noto che il giudizio tributario è un procedimento a critica fissa, condizionato dalle censure proposte dalla parte contribuente, rispetto alle quali può senz’altro riconoscersi al giudice, come correttamente evidenzia la controricorrente, il potere autonomo di qualificazione giuridica della fattispecie e di sussunzione della stessa nel corretto paradigma normativo – cfr. Cass. n. 16213 del 31/07/2015 -, senza che ciò, tuttavia, consenta al giudice di individuare come ragione solutoria della controversia questioni allo stesso non prospettate nel corso del giudizio, fondate su elementi di fatto non invocati dalla parte. La censura che afferisce all’assenza dell’atto di delega non può contemplare quella che attiene all’invalidità della delega perchè rilasciata in modo non conforme alla legge, altrimenti demandando al giudice l’individuazione di una pluralità di cause di invalidità che non consentirebbero alla controparte di adeguatamente prospettare in giudizio la propria difesa.

Sulla base di tali principi, ormai sedimentati nella giurisprudenza di questa Corte, appare lampante il vizio di ultrapetizione nel quale è incorsa la CTR che, chiamata a verificare se l’atto impugnato fosse valido sotto il profilo dell’esistenza della delega da parte del soggetto munito del potere di accertamento, ha autonomamente posto a base della ritenuta invalidità dell’atto la circostanza che l’atto di delega prodotto dall’amministrazione, pur esistente, non fosse valido in ragione del carattere impersonale dell’atto di conferimento di delega.

Risulta dunque evidente come la decisione abbia valorizzato un elemento, quello dell’impersonalità della delega, sul quale non si era mai appuntata la critica della contribuente, in tal modo conclamando il vizio censurato dall’Agenzia.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sardegna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sardegna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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