Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7103 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. un., 29/03/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 29/03/2011), n.7103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.B. COSTRUZIONI S.R.L. A SOCIO UNICO, in persona dell’amministratore

unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEVE DI CADORE 30,

presso lo studio dell’avvocato FEMIA GIUSEPPE, rappresentata e difesa

dagli avvocati SERRA ANTON UGO, GRATTERI GIUSEPPE, BONACCHI LUIGI,

per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TERNA – RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio degli avvocati DE VERGOTTINI

GIUSEPPE, CATURANI CESARE, che la rappresentano e difendono

unitamente agli avvocati PASSEGGIO FILOMENA, BUSON ELENA, per delega

a margine del controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1993/2009 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di FIRENZE;

uditi gli avvocati Giuseppe GUALTIERI per delega dell’avvocato Anton

Ugo Serra, Cesare CATURANI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

DESTRO Carlo, il quale chiede che le sezioni unite della Corte di

Cassazione vogliano, accogliendo il ricorso per regolamento di

giurisdizione in premessa indicato, dichiarare che spetta all’AGO la

giurisdizione in ordine all’individuazione del soggetto su cui

debbano gravare le spese per lo spostamento della servitu’.

Fatto

RILEVA IN FATTO

La soc. P.B. Costruzioni a r.l. – proprietaria di un fondo in (OMISSIS), attraversato per l’intera estensione da un elettrodotto gestito da s.p.a. TERNA – in vista di realizzazioni edilizie consentite dal vigente strumento urbanistico, ed ottenuta la approvazione del progetto edificatorio da parte del Comune (condizionata alla “messa in sicurezza” del cavo ad alta tensione traversante l’area), chiese a TERNA l’autorizzazione ad operare l’interramento della linea ed ottenne da detta societa’ la disponibilita’ alla autorizzazione ma all’esito della accettazione del progetto che, importando una modifica del tracciato dell’elettrodotto autorizzato con D.M.LL.PP. del 1956, avrebbe comportato una complessa variante ed una spesa complessiva, per l’inserimento in cavo lungo la viabilita’ comunale, pari ad oltre Euro 1.660.000. La soc. P.B. Costruzioni chiese quindi al Tribunale di Grosseto, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 2, comma 2 e art. 700 c.p.c. un provvedimento cautelare, ma il giudice adito con ordinanza 7.5.2009, accogliendo l’eccezione di TERNA, nego’ la chiesta misura urgente stante il difetto di giurisdizione del G.O.;

ordinanza confermata dal Tribunale di Grosseto in sede di reclamo con provvedimento del 16.10.2009, adducente la riserva alla giurisdizione esclusiva del G.A. delle controversie in materia di pubblici servizi.

La soc. P.B. Costruzioni adi’ pertanto il TAR della Toscana che, con ordinanza 16.12.2009, nego’ la chiesta misura cautelare sull’assunto di essere incompetente per territorio, detta competenza essendo stata riservata al TAR del Lazio dalla L. n. 99 del 2009, art. 41.

Adito dalla soc. P.B. Costruzioni, il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello negando applicazione alla L. n. 99 del 2009, art. 41 e ritenendo la materia regolata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 552 che non prevedeva la competenza funzionale del Tar del Lazio, ma ha sottolineato perplessita’ sulla stessa invocata giurisdizione stante la riconduzione al G.O. delle questioni afferenti le spese dello spostamento dell’elettrodotto (come a suo tempo rilevato da S.U. n. 329 del 1999). Su queste premesse la soc. P. e B. Costruzioni, nella pendenza del predetto giudizio innanzi al TAR della Toscana (con il n. RG 1993 del 2009), ha proposto in data 23.4.2010 regolamento ex art. 41 c.p.c. nel quale, rammentata la portata delle pronunzie 204/2004 e 191/2006 della Corte Costituzionale e prospettata la assenza dell’esercizio, da parte di Terna, di alcun potere autoritativo, e la presenza di una controversia su solo diritto R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 122 (inconferente essendo l’eventuale anteatta dichiarazione di p.u.

dell’elettrodotto, peraltro avendo TERNA acquisito la servitu’ per solo effetto della incontestata usucapione della stessa), ha nondimeno dato atto della ipotesi della attrazione della controversia nell’ambito delle questioni afferenti i pubblici servizi ed ha pertanto chiesto alla Corte regolatrice di decidere al proposito.

La soc. TERNA ne suo controricorso, ricostruita analiticamente la vicenda, ha premesso che l’intervento auspicato non avrebbe mai potuto riguardare la soia area di proprieta’ di P.B. Costruzioni ma avrebbe comportato interventi di alto impatto ambientale tra i due sostegni e quindi la necessita’ di sostituire un ampio tratto dell’elettrodotto con cavo interrato in dimensioni abbisognevoli di una variante urbanistica e presupponenti la relativa dichiarazione di p.u. Ad avviso di TERNA pertanto si fuoriusciva dall’ambito della controversia di cui al R.D. 1775 del 1933, art. 122 essa essendo afferente le modalita’ di esercizio del servizio elettrico (stante la indiscutibile appartenenza dell’elettrodotto de quo, autorizzato dal D.M. del 1956, della Rete di Trasmissione Nazionale) e pertanto venendo in applicazione la riserva al G.A. di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 552 (richiamante le controversie ingenerate dai provvedimenti e i risarcimenti attingenti la rete elettrica di trasmissione nazionale di cui al D.L. n. 7 del 2002, art. 1 convertito in L. n. 55 del 2002) e quindi quella di cui alla L. n. 99 del 2009, art. 41 (previsione abrogata e quindi sostituita dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133). Il requirente P.G. nelle sue richieste del 19.1.2011 ha ricondotto la domanda alla pretesa di non vedere aggravate le condizioni del fondo servente e di veder gravare le spese dell’interramento sul soggetto obbligato (R.D. n. 1775 del 1933, art. 126) ed ha affermato che la sua cognizione spettasse al G.O.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Ritiene il Collegio – rammentato come ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rilevi non gia’ la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (si rammenta al proposito quanto da ultimo statuito in S.U. n. 3165 de 2011 e n. 15323 del 2010) – che la cognizione delle questioni poste dalla soc. P.B. Costruzioni a r.l. nel ricorso al TAR della Toscana in data 1.12.2009, spetti al giudice ordinario.

Indiscutibili dati di fatto nel giudizio sono: il carattere di p.u.

dell’elettrodotto che attraversa il fondo della soc. P.B. (autorizzato dal D.M. n. 5933 del 1956); l’avvenuta acquisizione della servitu’ sulla particella della soc. P.B. per usucapione da parte del dante causa di Terna, gestore del servizio; la richiesta di “innalzamento” dell’elettrodotto – nella parte traversante la proprieta’ in discorso – da parte del dante causa di soc. P.B. in data 24.1.2006; l’inesistenza di alcun atto amministrativo intervenuto, da tal richiesta in poi, da parte di Terna; l’avvenuto rilascio di permesso di costruzione da parte del Comune di Grosseto per le sole costruzioni esterne alla fascia di rispetto dell’elettrodotto e la subordinazione del rilascio de permesso per le altre costruzioni alla esecuzione dell’ipotesi progettuale dell’interramento dell’intera linea secondo nuovo tracciato; la attivita’ “progettuale” di Terna, delineante tracciato, tempi e modi di esecuzione, costi dell’intervento e la correlata proposta di assunzione di detti costi a carico della soc. P.B.; il rifiuto della soc. P.B. di accollarsi siffatti costi e la sua invocazione del proprio diritto ad esigere lo spostamento dell’elettrodotto R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 122.

L’esito processuale di tale ultima pretesa della soc. P.B. (il ricorso innanzi al Tribunale ordinario e quindi innanzi al TAR, le pronunzie cautelari ed interlocutorie) e’ stato sintetizzato nella narrativa in fatto.

Che il trasporto dell’energia elettrica sia servizio di pubblica utilita’ e’ dato indiscutibile e che gli atti del gestore di tale servizio, funzionali alla sua costituzione ed alla determinazione delle modalita’ di esercizio, siano devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e’ dato altrettanto indubitabile alla stregua del disposto del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33 nel testo risultante dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 disposto recante richiamo ai servizi di cui alla L. n. 481 del 1995. Ancor piu’ diretta e’ poi la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di provvedimenti e procedimenti per gli impianti ed il trasporto di energia elettrica che ha operato la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 552, facendo rinvio alle previsioni del D.L. n. 7 del 2002 convertito nella L. n. 55 del 2002. Nello stesso segno si iscrivono poi tanto la L. n. 99 del 2009, art. 41 (altresi’ assegnante alla competenza esclusiva del TAR del Lazio le controversie afferenti procedure e provvedimenti attingenti le infrastrutture di trasporto di energia elettrica comprese nella rete di trasmissione nazionale) quanto, e da ultimo, il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, lett. O) (il cui art. 4, comma 1 n. 43 all. 4 ha abrogato il citato art. 41), per il quale spettano alla giurisdizione esclusiva del G.A. tutte le controversie, anche risarcitorie, concernenti atti e procedimenti della P.A. relativi, tra l’altro, alla rete di trasmissione nazionale.

Altrettanto indubbio e’, poi, che il rapporto tra singolo proprietario de fondo asservito dall’elettrodotto e suo gestore debba essere regolato dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 122, comma 4 contenente la previsione, espressiva del tempo in cui venne dettata, di un diritto del proprietario di esigere dall’esercente l’elettrodotto lo spostamento senza costi della linea, diritto la cui cognizione non puo’ che spettare al giudice ordinario (e si rammenta al proposito S.U. ord. 329 del 1999): tale previsione, che esprimeva una visione lenticolare del servizio (in tempi nei quali non esisteva una rete di trasmissione nazionale), presenta margini di applicazione nei limiti in cui lo spostamento preteso non comporti di necessita’ l’adozione di provvedimenti di diversa modulazione della rete fuori dei confini della proprieta’ asservita del richiedente, in tal caso subentrando la decisione dell’Amministrazione Pubblica (oggi del gestore della R.T.N.) secondo una valutazione, gia’ chiara nel R.D. del 1933, art. 126 il cui sindacato e’ ab origine sottratto alla cognizione del giudice ordinario.

Orbene, e venendo alle questioni poste dalla soc. P.B. Costruzioni, e’ agevole rilevare che la societa’ non contesta l’esercizio di alcun potere da parte del gestore Terna ne’ afferma che dal medesimo gestore sia provenuto un qualche provvedimento assunto nell’esercizio delle sue funzioni, ma invoca soltanto la rimozione della linea elettrica dal suo fondo secondo il “progetto” di Terna collegato ad una bozza di convenzione (che non ha mai acquisito efficacia giuridica). Dopo aver predicato la propria indifferenza per la soluzione tecnica che Terna potrebbe scegliere (interramento – aggiramento – rifacimento dell’intero tracciato) la societa’ prospetta anche, e non in linea subordinata, una domanda di risarcimento dei danni patiti per effetto della accertanda impossibilita’ di portare a completamento il programma edificatorio autorizzato con il permesso di costruire rilasciato dal Comune. Si tratta quindi di un complesso di richieste (il petitum sostanziale) che non presuppone che il contraddittore evocato in giudizio abbia assunto provvedimenti o si sia mosso nell’esercizio, procedimentalizzato, del potere di realizzare infra strutture di trasporto comprese nella rete di trasmissione nazionale (cfr. D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. O): e tali richieste, giuste le esposte premesse, spettano alla cognizione del giudice ordinario. La novita’ della questione induce a disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti innanzi al Tribunale competente; compensa tra le parti le spese del giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 8 Marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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