Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7103 del 20/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 20/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.20/03/2017),  n. 7103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30501/2011 proposto da:

Autosantoro S.n.c. di G.S. & C. (p.i./c.f.

(OMISSIS)), in persona legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Sicilia n. 50, presso

l’avvocato Napolitano Luigi, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Paolino Gaetano, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Consorzio Area Sviluppo Industriale di Salerno, D.N.O.;

– intimati –

e contro

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno (c.f.

(OMISSIS)), in persona legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Tiziano n. 80, presso

l’avvocato Ricciardi Paolo, rappresentato e difeso dall’avvocato

Ricciardi Stefano, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Autosantoro di Gabriele Santoro & C. S.n.c., D.N.O.;

– intimati –

e contro

D.N.O., anche nella qualità di titolare dell’omonima

impresa, elettivamente domiciliato in Roma, Via Del Gesù n. 62,

presso l’avvocato Visone Lodovico, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Autosantoro S.n.c. di Gabriele Santoro & C. (p.i./c.f.

(OMISSIS)), in persona legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Sicilia n. 50, presso

l’avvocato Napolitano Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Paolino Gaetano, giusta procura a margine del ricorso

principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno (c.f.

(OMISSIS)), in persona legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Tiziano n. 80, presso

l’avvocato Ricciardi Paolo, rappresentato e difeso dall’avvocato

Ricciardi Stefano, giusta procura in calce al controricorso al

ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 420/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 28/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Napolitano che si riporta;

udito, per il contro ricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

Marcelli Renato, con delega avv. Visone, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO

Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso Autosantoro e

Consorzio; inammissibile il ricorso incidentale dell’espropriato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Corte d’appello di Salerno, con sentenza in data 28 aprile 2011, ha determinato, in complessivi Euro 1.039.900,00, l’indennità dovuta ad D.N.O. per l’esproprio di un terreno e di un fabbricato di sua proprietà, situati nell’agglomerato industriale di (OMISSIS), espropriati dal Consorzio ASI (Area di Sviluppo Industriale di Salerno).

La società Autosantoro era stata autorizzata ad ampliare la propria area, da destinare alla trasformazione di autoveicoli, sul terreno confinante di D.N., essendo quest’ultimo stato inadempiente all’obbligo di realizzare ivi un impianto industriale, assentito dal Consorzio.

La Corte ha valutato il terreno come edificabile, in quanto inserito in un PIP, e non ha applicato la riduzione del venticinque per cento, prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 per gli interventi di riforma economica e sociale, trattandosi di esproprio finalizzato a realizzare non l’interesse generale, ma l’interesse di un’impresa privata.

2.- Hanno proposto ricorso per cassazione, in via principale, l’Autosantoro con tre motivi e, in via incidentale, il Consorzio ASI con due motivi e D.N. con tre motivi, illustrati da memoria; l’Autosantoro ha resistito con controricorso e ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso principale, la Autosantoro, a sostegno della denunciata violazione della L.R. Campania 13 agosto 1998, n. 16, art. 10, comma 12, osserva che, per la realizzazione di un impianto industriale, il D.N. aveva ottenuto un nulla-osta che, in base ad una convenzione stipulata con il Consorzio ASI, era stato revocato, essendo egli inadempiente all’obbligo assunto di iniziare i lavori ed attivare l’impianto nel termine prestabilito, sicchè il Consorzio ASI era rientrato nel possesso dell’area, senza possibilità di opposizione da parte del D.N. e senza maggiorazione del prezzo, come previsto dalla menzionata disposizione; inoltre, osserva che erroneamente la sentenza impugnata aveva valutato il rustico che il D.N. aveva realizzato in parziale attuazione del progetto industriale assentito dal Consorzio, mentre l’indennizzo doveva essere determinato in base allo stato in cui si trovava l’area al momento dell’assegnazione, a prescindere dagli interventi costruttivi realizzati e, comunque, in base non al valore di mercato ma al costo di realizzazione del rustico.

Il motivo è da rigettare in entrambi i profili in cui è articolato.

1.1.- Il primo concerne l’interpretazione della L.R. n. 16 del 1998, la quale prevede che i Consorzi ASI, ai quali è affidato il compito di promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell’industria e dei servizi all’impresa, anche mediante espropriazioni, rientrino nel possesso dei suoli senza maggiorazione di prezzo e senza possibilità di opposizione da parte degli assegnatari, qualora nel termine previsto costoro non abbiano avviato i lavori di costruzione degli impianti o questi non siano entrati in funzione. Il citato art. 10, dodicesimo comma, tuttavia, non è applicabile nella fattispecie, non solo, ratione temporis, essendo entrato in vigore anni dopo la concessione del nulla osta (che risale al 25 marzo 1991) e verosimilmente dopo la scadenza del termine previsto per il compimento dell’opera, ma anche perchè presuppone che il Consorzio ASI rientri in possesso di beni di cui era già proprietario, mentre, nella specie, il proprietario del terreno era D.N., il quale lo aveva acquistato in epoca precedente.

1.2.- Il secondo profilo del motivo in esame riguarda la quantificazione dell’indennizzo, che si assume avrebbe dovuto essere riferita all’area nuda, senza considerare la costruzione ivi realizzata, e comunque al solo costo di realizzazione del rustico. Esso è inammissibile, sia perchè non rispetta il canone della necessaria specificità del ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6), sia perchè richiederebbe una indagine istruttoria, preclusa a questa Corte, sulle caratteristiche concrete del rustico realizzato dal D.N. (anche con riferimento all’epoca di realizzazione), sia perchè trascura che il fabbricato è stato stimato al grezzo e il suo valore di mercato è stato abbattuto del sessantacinque per cento.

2.- Il secondo motivo (al quale è connesso il secondo motivo del ricorso incidentale del Consorzio ASI) denuncia violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 nel testo novellato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, lett. a), nonchè motivazione incoerente e contraddittoria, per avere erroneamente escluso la riduzione del venticinque per cento dell’indennità di esproprio per l’attuazione degli interventi di riforma economico-sociale.

2.1.- Il motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione del principio, che va ribadito, secondo cui, affinchè sussista il presupposto dell’intervento di riforma economico-sociale, che giustifica la riduzione del venticinque per cento del valore venale del bene ai fini della determinazione dell’indennità, esso deve riguardare l’intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca (Cass. n. 1621/2016 e n. 2774/2012, in relazione alla realizzazione di PEEP; n. 13252/2013 e n. 27327/2012, in relazione ai PIP).

3.- Il terzo motivo (cui è connesso il primo motivo del ricorso incidentale del Consorzio ASI) denuncia insufficienza e contraddittorietà della motivazione, per avere ancorato l’indennità di esproprio al valore di mercato di beni liberi da vincoli, destinati ad uso abitativo e collocati in centro cittadino sulla base delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del territorio, mentre si trattava di immobili non ultimati e l’indennità doveva essere commisurata al costo di costruzione del rustico e di acquisto del terreno.

3.1.- Il motivo reitera argomenti svolti nella seconda parte del primo motivo ed è inammissibile, in parte, per le ragioni già dette (sub 1.2) e, in parte, perchè censura una valutazione tipicamente di merito, qual è quella concernente la concreta quantificazione dell’indennizzo.

4.- Venendo al ricorso incidentale di D.N., il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine al rigetto dell’istanza di sospensione del giudizio per pregiudizialità di un procedimento penale nei confronti degli amministratori del consorzio ASI per i reati di abuso d’ufficio e falso ideologico, che inciderebbe sulla legittimità e congruità della stima.

4.1.- Il motivo è inammissibile perchè non rispettoso del canone della specificità del ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6). Infatti, pur prescindendo dall’obiezione, sollevata dai controricorrenti, secondo cui la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 18 febbraio 2016, avrebbe pronunciato una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, il motivo non contiene alcuna illustrazione delle ragioni per le quali una eventuale condanna in sede penale degli amministratori del consorzio ASI renderebbe automaticamente invalida la stima.

5.- Con il secondo motivo, il D.N. denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 42 e 37 nonchè omessa e contraddittoria motivazione, per avere escluso la riduzione dell’indennità per gli interventi di riforma economico-sociale, in ragione del fatto che l’espropriazione era strumentale alla realizzazione di un PIP già attuato, anzichè per il fatto che questo era scaduto per decorso del termine di legge e che il Consorzio ASI non aveva più il potere di procedere all’espropriazione.

5.1.- Il motivo è inammissibile per difetto di interesse da parte del D.N., avendo ad oggetto non la decisione, che è a lui favorevole, di escludere la contestata riduzione dell’indennità, ma soltanto la motivazione adottata dalla corte di merito. Com’è noto, l’interesse all’impugnazione – inteso quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo – deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l’esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass., sez. un., n. 12637/2008). Pertanto, la parte risultata vittoriosa non può impugnare la sentenza a sè favorevole per far valere motivi attinenti alla motivazione della stessa, non avendo interesse a dedurre la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte e che, quindi, sia diretta all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (Cass. n. 6894/2015, n. 13373/2008).

6.- Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 42 e 37 e vizio di motivazione, per avere trascurato le osservazioni critiche rivolte dal consulente di parte alla relazione del consulente tecnico d’ufficio in ordine alla stima dei beni espropriati.

6.1.- Il motivo è inammissibile. La corte di merito, contrariamente a quanto dedotto, ha valutato come non condivisibili le osservazioni critiche del consulente di parte, perchè riferite a titoli comparativi inadeguati o ad elementi privi di riscontro. E’ questa una valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità.

7.- Venendo al ricorso incidentale del Consorzio ASI, il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 63 e omessa o insufficiente motivazione, per avere erroneamente determinato l’indennità di esproprio, attribuendo ai beni un valore pari alla somma dei valori venali del manufatto e dell’area fabbricabile.

7.1- Il motivo è inammissibile per le ragioni indicate sub 1.2 e 3.1.

8.- Il secondo motivo del ricorso del Consorzio ASI denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37, della L. n. 448 del 1998, art. 63 e della L.R. Campania n. 16 del 1998, artt. 1, 2, 4, 8, 10 e 11 nonchè omessa e insufficiente motivazione, per avere escluso la riduzione dell’indennità prevista per gli interventi di riforma economico-sociale.

8.1.- Il motivo è infondato per le ragioni esposte al punto 2.1.

9.- In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale del Consorzio ASI sono rigettati; il ricorso incidentale di D.N. è inammissibile.

10.- Sussistono giusti motivi per compensare le spese, stante la reciproca soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale del Consorzio ASI; dichiara inammissibile il ricorso incidentale di D.N.; compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA