Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7103 del 11/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7103 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 6837-2015 proposto da:
SCARIMBOID ISABELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PARAGUAY 3/5, presso h) sindio dell’avvqeato LORENZO

)1

rappre;entata e difesa dall’avvocato GIUSEPP1

N

MASS\1(i giusta procura in calce al ricorse);
,

– ricorrente contro
1(ll’,NZI .1 DELLE ENTRATI 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

c. 0 . 4 c

Data pubblicazione: 11/04/2016

avverso la sentenza n. 1915/1/2014 della CON1MISIONE
TRIBUTARL\ REGIONALE della Puglia del 9/06/2014, depositata
il 29/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA 10FRIDA;

verbale dell’Avvocato MASSARI, difensore del ricorrente, che si
riporta ai motivi.

In fatto
Scarimbolo Isabella propone ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, nei confronti dell’Agenzi delle Entrate (che si costituisce al solo
Fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione o all’udienza ex
art.380 bis c.p.c.), avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Puglia n. 1915/01/2014, depositata in data
29/09/2014, con la

quale

– in controversia concernente

l’impugnazione di un avviso di accertamento, per maggiore IRPEF
dovuta in relazione all’anno d’imposta 2007, emessa a seguito di
rettifica del reddito d’impresa della società ST Auto Capirai srl, società,
esercente attività di commercio di autoveicoli, a ristretta base
partecipativa (di cui la Scarimbolo era socia, con quota pari al 50% del
capitale sociale), con avviso di accertamento divenuto definitivo per
mancata impugnazione, e per effetto della presunzione di distribuzione
ai soci dei maggiori utili extra-contabili – è stata riformata la decisione
di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.
in particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame
dell’Agenzia delle Entrate, hanno respinto le eccezioni mosse
dall’appellante di nullità dell’avviso di accertamento, per vizi di omesso
previo contraddittorio e di carenza di motivazione, ed hanno sostenuto
che, a fronte dell’accertatnento, a carico della società di capitali, di un
Ric.
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2015 n. 06837 sez. MT – ud. 18-02-2016

udito l’Avvocato LORENZO COLEINL’:, giusta delega allegata al

reddito non dichiarato relativo all’anno d’imposta 2007, accertamento
divenuto definivo per mancata impugnazione, e della indiscussa
ristrettezza della base sociale, la contribuente non aveva provato che “i

mngiori riwpi non siano stati frutto oggetto di distn’bu.zione„ ma siano stati, invece,
accantonati dalla società, omero da essa reinvestiti”, non essendo prove idonee

dalla medesima (ai danni dell’altro socio e di un terzo, ritenuto “socio
occulto”), né “l’eventuale estraneità dalla gestione sociale”.
seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.

In diritto
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa
applicazione, ex art.360 n.3 c.p.c., degli artt. 85 del TU1R, 38,39 e 42
DPR 600/1973, 54 e 55 DPR 633/1972, 41,44 e 47 TUIR, 2967, 2729
e 2727 c.c., avendo i giudici della C.IA., da un lato, ritenuto sufficienti
la ristretta base societaria ed i vincoli di parentela (peraltro, nella
specie, insussistenti) a legittimare la presunzione di distribuzione ai soci
del maggior reddito accertato in capo alla società, avendo invece
l’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la reale ed effettiva
percezione pro-quota da parte dei soci del maggior reddito sociale, e,
dall’altro lato, trasposto sul socio gli effetti della sopravvenuta
definitività dell’accertamento notificato alla società.
Con il secondo motivo, la stessa ricorrente lamenta poi la violazione,
ex art.360 n. 3 c.p.c., artt.33 comma 3 DPR 600/1973, 63 comma 1
DPR 633/1972, 56 dig46/1992, 112, 115, per avere i giudici d’appello
ritenuto inammissibili le eccezioni sollevate da essa contribuente
avverso l’avviso di accertamento notificato) a carico della società, atto

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•Ce;-;-7(12.-

né “l’estratto conto bancario della contlibuente”, né “l’e.Oostol querela sporto”

prodromico rispetto all’avviso di accertamento) emesso a carico della
socia.
2. 1,a prima censura è infondata.
1,a giurisprudenza di questa Corte ha chiarito chc, nella presunzione di
distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta

presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non è costituito
dalla sussistenza di questi ultimi, ma dalla ristrettezza della base sociale
e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal
caso, normalmente caratterizza la gestione sociale, cosicché

la

sussistenza di utili extracontabili costituisce il presupposto non della
presunzione di distribuzione degli stessi tra i soci, ma dell’accertamento
della concreta percezione di una determinata somma, da ciascun socio,
in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali.
Tale presunzione – fondata sul disposto dell’art. 39, primo comma, lett.
ci), del d.1 3.R. 29 settembre 1973, n. 600 – determina inversione
dell’onere della prova a carico del contribuente (cfr., di recente e tra le
tante, Cass. n.18032 del 2013; id. Cass.25271 del 2014). Si è, ancora,
costantemente statuito che “rimane salva la facoltà del contribuente di
offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti
oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla
società ovvero da essa reinvestiti” (Cass. 18640/2008; Cass.5076/2011;
Cass.18032 dei 2013).
Nella specie, i giudici d’appello, non essendovi contestazione sulla
ristrettezza della base azionaria della società ST .1uto Capirai srl e
tenuto conto della definitività, per mancata impugnazione, dell’avviso
di accertamento di rettifica del reddito, per maggiori utili non
dichiarati, adottato nei confronti della società, hanno ritenuto, in
conformità ai principi di diritto sopra richiamati e con accertamento in
Ric. 2015 n. 06837 sez. MT – ud. 18-02-2016

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base sociale (Cass. n. 9519/2009), il fatto noto che sorrwe la

fatto, in ordine alla valutazione del materiale probatorio offerto in
giudizio dalle parti, che la contribuente, socia al 50%, non avesse
offerto idonea prova contraria in ordine al superamento della
presunzione di distribuzione dei maggiori utili sociali prodotti ai soci,
essendosi la stessa limitata a produrre un estratto conto bancario del

confronti dell’altro socio e di un terzo, ritenuto “socio occulto” .
3. Anche la seconda censura è infondata.
Invero, quanto ai vizi formali di nullità dell’avviso di accertamento
notificato alla società (per violazione del contraddittorio, mancata
notifica del processo verbale di constatazione e mancato rispetto delle
necessarie autorizzazioni dell’Autorità giudiziaria ai fini della verifica
fiscale), è preclusa al socio la facoltà di contestare, in sede di
impugnazione dell’avviso di accertamento nei suoi confronti, vizi
formali dell’avviso accertamento di maggiori utili, divenuto ormai
definitivo, a carico della società (Cass.19565/2014), essendo oggetto
del contendere, nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo a
carico del socio, l’applicabilità della presunzione di distribuzione dei
maggiori utili extra-contabili ai soci ed il fatto (oggetto di prova
contraria a carico del contri)uente) della effettiva distribuzione degli

In ordine poi al vizio di motivazione dell’avviso di accertamento,
invero, la C.T.R. si è limitata a rilevare che l’avviso di accertamento
relativo al maggior reddito sociale, costituente “atto presupposto dell’avviso
di accertamento nei (»Ovuli dei

SOCr,

risultava allegato all’atto impositivo

notificato alla Scarimbolo, con conseguente pieno esercizio del diritto
di difesa della medesima.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Ric. 2015 n. 06837 sez. MT ud. 18-02-2016
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proprio conto corrente personale ed una denuncia penale sporta nei

Non vanno liquidate le spese processuali del presente giudizio di
legittimità, non avendo la resistente Agenzia delle 1ntrate svolto
attività difensiva. Ai sensi dell’art. – 13, comma 1 quater del DPR
115/2002, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento
da parte del ricorrente dell’importo a titok) di contributo unificato, pari

art.13.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art.13, comma i quater del DPR 115/2002, dà atto della
ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, in Roma, il 18/02/2016.

a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso

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