Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7103 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 03/03/2022), n.7103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9567/2021 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cicerone n.

28, presso lo studio dell’avvocato Rampelli Elisabetta, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Prioreschi Maurilio,

Tortorella Silvia, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

K.E., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Cevolin Guglielmo, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, del 06/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2022 dal cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto n. 2703/2020 pubblicato il 6-10-2020, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma del decreto reso dal Tribunale di Roma, ha dichiarato sussistere la giurisdizione di detta Autorità giudiziaria italiana sulle sole domande avanzate da K.E. in ordine alla determinazione dell’assegno mensile dovuto da M.F. per il mantenimento del figlio Ma.Fe.Vi., nato il (OMISSIS), alla ripartizione fra essi genitori del costo delle spese straordinarie ed alla relativa regolamentazione, alla messa a disposizione del figlio di un alloggio quando in (OMISSIS) con la madre. In relazione a dette domande, a mente del disposto dell’art. 353 c.p.c., la Corte d’appello ha rimandato le parti innanzi al Tribunale di Roma con termine di tre mesi per la riassunzione della causa, confermando, per il resto, la pronuncia con la quale il Tribunale ha dichiarato non sussistere la propria giurisdizione sulle altre istanze formulate dalla ricorrente, nonché dichiarando integralmente compensate fra le parti le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.

2. Avverso il suddetto decreto, M.F. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e illustrato con memoria, nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma, che è rimasto intimato, e di K.E., che resiste con controricorso, illustrato con memoria.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e norme di diritto in particolare della L. n. 218 del 1995, artt. 36 bis, 37 e 42 nonché dell’art. 5 della Convenzione dell’Aja del 1996 e la violazione del foro del minore e del c.d. “principio di prossimità” e adduce che la Corte di merito, scindendo la domanda di affidamento da quella di mantenimento del minore e ritenendo quest’ultima non rientrante nell’ambito applicativo della Convenzione dell’Aja del 1996 ai sensi dell’art. 4 di detta Convenzione, era incorsa in numerose violazioni di legge. In particolare il ricorrente deduce che: a) le norme citate nella sentenza impugnata riguardano solo il criterio di scelta della disciplina sostanziale (L. n. 218 del 1995, art. 36 bis) e la giurisdizione limitatamente a questioni inerenti la filiazione o rapporti personali tra padre e figlio (art. 37 stessa legge), mentre nella specie oggetto del contendere è la violazione della responsabilità genitoriale; b) erroneamente la Corte di merito ha ritenuto non applicabile la L. n. 218 del 1995, art. 42 che riguarda la giurisdizione e la legge applicabile in materia di protezione dei minori e che richiama la Convenzione dell’Aja, dovendosi applicare il fondamentale principio della residenza abituale del minore, nella specie in (OMISSIS), o principio di prossimità, che prevale e deroga a tutti gli altri principi in relazione a ogni questione inerente la responsabilità genitoriale, come chiarito da numerose pronunce di questa Corte che richiama e da ultimo dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23100/2019, pronunciata in una fattispecie che assume essere simile a quella oggetto del presente giudizio; c) il principio di prossimità riguarda la responsabilità genitoriale nella sua globalità, e quindi anche l’obbligo di mantenimento, mentre non esiste alcuna norma di carattere generale che consenta di derogare al foro del minore allorché la domanda di mantenimento sia proposta separatamente da quella di affidamento, avendo, peraltro, la madre chiesto all’autorità giudiziaria della Federazione Russa di pronunciarsi anche sugli obblighi di mantenimento, salvo, di seguito, rinunciare a quella domanda in corso di causa; d) l’art. 1, u.c. Convenzione dell’Aja del 1996 espressamente definisce la responsabilità genitoriale comprendendovi tutti i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori nei confronti della persona e dei beni dei minori e, come statuito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. SU n. 24608/2019 e SU n. 30657/2018), la domanda relativa al mantenimento del figlio ha natura accessoria rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale, non potendosi operare alcuna scissione della domanda, come erroneamente effettuato dalla Corte d’appello; e) tali principi erano stati ribaditi anche in relazione ai regolamenti attuativi della Convenzione dell’Aja di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 45.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 218 del 1995, art. 45 che richiama, quanto alle obbligazioni alimentari nella famiglia, la legge designata dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 e l’art. 3, lett. d) prevede che l’autorità giurisdizionale competente, in via esclusiva, a conoscere della domanda relativa a un obbligazione alimentare è quella competente a conoscere dell’azione sulla responsabilità genitoriale, qualora risulti ad essa accessoria, viste le richieste proposte dalla madre al giudice italiano.

3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione degli artt. 38 disp. att. c.c., art. 709 ter c.p.c. e art. 15 Reg. CE n. 2201/2003 sulla competenza a decidere dell’affidamento e mantenimento del minore di coppie non unite da vincolo matrimoniale. Deduce che le norme citate radicano il foro del minore per ogni provvedimento che lo riguardi, ivi compreso quello relativo all’assegno di mantenimento in suo favore, nel luogo di residenza abituale del minore stesso, o comunque nel luogo in cui ha il domicilio il soggetto della cui situazione giuridica si discute, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama, ribadendo che il figlio, pur se nato a (OMISSIS) e avente la doppia nazionalità (italiana e russa), ha la residenza anagrafica in Russia, dove ha sempre vissuto da quando aveva tre mesi di età.

RITENUTO CHE:

1. In via pregiudiziale, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, la quale assume difettare del carattere di definitività il provvedimento impugnato. Secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., 25774/2015), la sentenza con cui il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado, rimettendo la causa al giudice a quo ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall’art. 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate (conf. tra le tante Cass. 10015/2021 e Cass. 133/2017).

2. Tanto precisato, si pone, nella specie, la questione di giurisdizione in ordine alle domande aventi ad oggetto: il mantenimento del figlio minore, che ha doppia cittadinanza (italiana e russa) e risiede abitualmente in Russia; la ripartizione tra i genitori del costo delle spese straordinarie; la disponibilità di un appartamento a (OMISSIS) per il soggiorno in Italia del minore, accompagnato dalla madre.

2.1. La Corte di merito ha rilevato che le suddette domande erano state proposte dalla madre in via autonoma rispetto alle altre pretese attinenti alla responsabilità genitoriale, avendo già deciso il giudice russo in ordine all’affidamento e alla collocazione del figlio, e ha ritenuto non applicabile nella specie il principio della giurisdizione del giudice dello Stato ove il minore ha residenza abituale (art. 5 della “Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori” stipulata all’Aja il 19 ottobre 1996, ratificata dall’Italia con la L. 18 giugno 2015, n. 101), poiché l’art. 4 della stessa Convenzione stabilisce che “Sono esclusi dall’ambito della convenzione…. e) gli obblighi degli alimenti….”.

La Corte territoriale, in ragione di detta esplicita esclusione, qualificate le domande come rientranti nella categoria delle azioni a tutela degli “obblighi degli alimenti”, ha, di conseguenza: ritenuto inapplicabile la L. n. 218 del 1995, art. 42 che rinvia alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sostituita ratione temporis dalla Convenzione dell’Aja del 1996; ha ravvisato sussistente la giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana, in base a quanto previsto dalla L. n. 218 del 1995, art. 37; e ha individuato la legge sostanziale applicabile in base al disposto dell’art. 36 bis medesima Legge.

La Corte d’appello ha, inoltre, precisato che con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23100/2019, diffusamente richiamata dal ricorrente anche nel presente giudizio, era stata affermata la competenza dell’Autorità giurisdizionale svizzera a decidere anche sulla domanda di alimenti dovuti per il minore, poiché accessoria a quella inerente la responsabilità genitoriale, in forza dell’espresso richiamo all’art. 5, par. 2, lett. c) Convenzione di Lugano del 30.10.07, entrata in vigore l’1.10.2010, alla quale non risulta aver aderito la Federazione Russa.

Osserva il Collegio che, nella citata sentenza delle Sezioni Unite (pag. 11), è in effetti precisato espressamente che il fondamento della competenza del giudice svizzero, ossia dello Stato di residenza abituale del figlio, sulla domanda di mantenimento è la convenzione di Lugano, non il reg. CE che non può applicarsi ad uno stato terzo, non facente parte dell’Unione Europea, quale è la Svizzera. Inoltre, nel caso scrutinato con la citata sentenza si discuteva anche di affidamento del figlio e di diritto di visita dei genitori, oltre che di mantenimento, e solo in relazione a quest’ultimo – la competenza giurisdizionale è stata individuata in base alle previsioni della Convenzione di Lugano. In quella fattispecie, per contro, in tema di affidamento, collocazione e visita del minore, la fonte regolatrice del criterio di individuazione della giurisdizione è stata individuata nell’art. 5 della Convenzione dell’Aja del 1996, che è per l’appunto, anche per gli Stati non facenti parte dell’Unione Europea ma aderenti alla citata Convenzione, quale è anche la Federazione Russa, quello dell’ultima residenza abituale del minore. E infatti, nel caso in esame, come si dà atto nella sentenza impugnata ed è incontroverso tra le parti, il giudice russo ha già statuito in punto di affidamento e visita del figlio, facendo così applicazione del citato art. 5.

2.2. La controricorrente ha rimarcato l’inapplicabilità, nella specie, del reg. CE, da cui si ricava il carattere necessariamente accessorio della domanda di mantenimento (ex art. 3, lett. d reg CE n. 4/2009 cfr. Cass. S.U. 30657/2018; 2276/2016; 27091/2017), e ha richiamato la Convenzione di assistenza giudiziaria firmata a Roma il 25 gennaio 1979 e ratificata con L. n. 766 del 1985 dell’11 dicembre 1985, che si assume applicabile in luogo del Regolamento Europeo 4/2009 e che all’art. 1 prevede: “I cittadini di una Parte Contraente hanno il diritto di rivolgersi liberamente e senza impedimenti ai tribunali, alle procure e ad altre istituzioni dell’altra Parte Contraente, nella cui giurisdizione in conformità con la legislazione di quest’ultima rientrino cause civili (ivi comprese quelle di famiglia): possono comparire presso di esse, presentare istanze e sporgere querele, alle stesse condizioni dei cittadini dell’altra Parte Contraente”. Pertanto, ad avviso della controricorrente, in coordinamento con i principi generali di diritto internazionale privato (L. n. 281 del 1995, artt. 37 e 45 ed artt. 3 e 9 c.p.c.), anche in base alla suddetta convenzione, è sussistente la giurisdizione del Giudice italiano nella fattispecie che si sta scrutinando. Va aggiunto, per quanto occorra, che la Convenzione dell’Aja del 2-101973 – a cui ha aderito la Russia -, disciplina la legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono e della questione di giurisdizione posta dal ricorso, si chiede di stabilire:

i) se e come debba raccordarsi il criterio della residenza abituale del minore, stabilito dall’art. 5 della Convenzione dell’Aja del 1996, con le previsioni dell’art. 4 della stessa Convenzione e con il disposto della L. n. 218 del 1995, art. 42 nel caso in cui: la residenza abituale del minore si trovi nella Federazione russa; l’autorità giudiziaria russa abbia già statuito in ordine all’affidamento e alla collocazione del figlio; e l’oggetto del giudizio instaurato innanzi all’autorità giudiziaria italiana sia limitato alla domanda di mantenimento del minore e a prestazioni in senso lato economiche a carico del genitore non affidatario;

ii) se e come la soluzione interpretativa accolta dalla Corte di merito, che ha escluso l’applicabilità, nel caso di specie, della Convenzione dell’Aja del 1996, si possa conciliare con la funzione, di massima protezione del figlio, svolta dai provvedimenti in materia minorile e con il principio di concentrazione delle tutele (cfr. Cass. 1310/2017 e Cass. 1/2001 per l’affermazione di detti principi e dell’inapplicabilità dell’art. 4 della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, vigente ratione temporis).

4. Non ravvisandosi quella evidenza decisoria che consente la definizione della questione di giurisdizione da parte della sezione semplice ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1, vanno rimessi gli atti al Primo Presidente per le determinazioni di competenza.

5. Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Rimette gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione della questione di giurisdizione, di cui in motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 374 c.p.c., comma 1.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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