Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7102 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. I, 12/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 12/03/2021), n.7102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34336/2018 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato PONTENANI ALESSIA;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/12/2020 da Dott. ACIERNO MARIA;

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino, con decreto n. 5214 del 2018, ha rigettato il ricorso proposto da M.N., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale. Le ragioni poste a fondamento della decisione sono state le seguenti:

il richiedente ha dichiarato di essere nato a (OMISSIS), dove viveva con il padre e la zia paterna e di non aver mai frequentato la scuola poichè, sin da piccolo, ha dovuto portare al pascolo gli animali della zia. A seguito dei maltrattamenti perpetrati da quest’ultima, che lo avrebbe costretto a lavorare minacciandolo di morte, egli vendeva alcuni animali ad insaputa della zia, guadagnandosi così il denaro necessario a fuggire. Ha asserito infine di non volere ritornare in (OMISSIS) in quanto teme una reazione violenta della zia.

Il Tribunale ha ritenuto non credibile la vicenda raccontata perchè appare del tutto inverosimile che la zia paterna affidasse i suoi animali al nipote pur ritenendolo un ladro ed una persona poco affidabile. Inoltre, non si comprende come questa potesse arrivare addirittura a minacciarlo di morte ed, al riguardo, il ricorrente non è stato in grado di spiegarne le ragioni.

Alla luce della suddetta carenza di credibilità, ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Ha inoltre escluso il rischio per il richiedente di subire un danno grave ai sensi del medesimo art. 14, lett. C atteso che dalle numerose fonti informative consultate, il (OMISSIS) non risulta caratterizzato da una situazione di violenza indiscriminata.

Da ultimo, è stata negata la concessione della protezione umanitaria perchè il richiedente non ha allegato situazioni afferenti beni primari della persona che possano essere compromesse in caso di un eventuale rimpatrio.

Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per Cassazione il cittadino straniero. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, posto che il Tribunale ha omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti nonostante il richiedente ne avesse formulato specifica istanza. Tale adempimento, ai sensi della disposizione citata, risultava doveroso in mancanza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la C.T.

La censura è infondata dal momento che nel provvedimento impugnato, precisamente nella parte espositiva dei fatti (pag. 1), si legge chiaramente che l’udienza di comparizione delle parti ha avuto luogo il giorno 3 ottobre 2018 ed, in tal sede, è comparso il difensore del ricorrente che si è richiamato al contenuto ed alle conclusioni del ricorso di merito.

2. Nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dei criteri legali per la valutazione di credibilità del ricorrente, a causa della quale il giudice del merito ha erroneamente escluso i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. Il ricorrente ha dichiarato di essere stato allontanato dalla matrigna a seguito di una falsa accusa di furto, senza che il Tribunale operasse alcuna valutazione circa le reali condizioni di una possibile detenzione.

Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità dal momento che la difesa lamenta genericamente una erronea valutazione di credibilità del ricorrente ed un’omessa valorizzazione della falsa accusa di furto ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, senza specificare in che modo tali censure possano scalfire la ratio del provvedimento impugnato. Per contro, il Tribunale ha adeguatamente motivato il giudizio negativo di credibilità del ricorrente, evidenziando gli elementi alla luce dei quali ha formato il proprio convincimento ed, a seguito di tale valutazione, ha ritenuto di non dover procedere ad alcun approfondimento istruttorio dei fatti narrati (compresa la falsa accusa di furto); così operando conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale il vaglio positivo di credibilità si pone come presupposto necessario del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) dovendo i rischi che il ricorrente asserisce di poter subire essere effettivi ed individuali e non configurabili in via meramente ipotetica o di supposizione (Cass., Sez. 1, n. 10286/2020; Cass., Sez. 3, n. 11936/2020).

3. Con il terzo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 nonchè l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio relativi alle condizioni di vulnerabilità del richiedente ed al suo livello di integrazione in Italia. Precisamente, il (OMISSIS) risulta essere uno dei Paesi più poveri al mondo con la maggior parte della popolazione priva di alfabetizzazione ed impiegata in una agricoltura di sola sussistenza. Invero, il Sig. M. viveva in una capanna, senza acqua e corrente elettrica. Tali circostanze non sono state considerate dal Tribunale che, al contrario, ha descritto il (OMISSIS) come un Paese idilliaco.

La censura è inammissibile per difetto di specificità. La difesa asserisce genericamente che la condizione di estrema povertà del (OMISSIS) avrebbe dovuto condurre il Tribunale a riconoscere la protezione umanitaria, senza specificare se tale condizione economico-sociale sia stata allegata in sede di merito e se il ricorrente, in caso di rimpatrio, possa essere esposto ad una situazione di assoluta indigenza. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la situazione di vulnerabilità legittimante la protezione umanitaria è integrata dall’allegazione non di una condizione di generica povertà, bensì di assoluta ed inemendabile povertà che, colpendo alcuni strati della popolazione o tipologie soggettive analoghe a quelle del ricorrente, determini per quest’ultimo un’impossibilità di provvedere al proprio sostentamento, configurandosi in tale ipotesi una violazione dei diritti umani della persona al di sotto del loro nucleo essenziale (Cass., Sez. 1, n. 16119/2020; Cass., Sez. 1, n. 18443/2020).

4. Nel quarto motivo di ricorso si deduce la nullità del provvedimento amministrativo considerato che è stato redatto e sottoscritto dal solo Presidente della Commissione territoriale, in violazione della normativa inerente alla regolare costituzione di quest’ultima. Inoltre, non risulta che al Presidente sia stato attribuito il compito della estensione della decisione, conseguentemente il suddetto provvedimento appare viziato anche per eccesso di potere.

La censura è inammissibile per difetto di specificità perchè nel provvedimento impugnato non c’è traccia di esame dell’eccezione di nullità prospettata con il motivo di ricorso e nel corpus della censura non c’è alcuna indicazione relativa alla preventiva formulazione dell’eccezione nel grado di merito.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese poichè il Ministero intimato non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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