Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7101 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. un., 29/03/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 29/03/2011), n.7101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ACQUALATINA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA TERESA 23, presso lo

studio dell’avvocato PIETROSANTI FABRIZIO, che la rappresenta e

difende, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI

9, presso lo studio degli avvocati MARTINO CLAUDIO, GUZZO ARCANGELO,

che lo rappresentano e difendono, per delega a margine del

controricorso;

EQUITALIA GERIT S.P.A., in persona del Legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVALIER D’ARPINO 8,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato SIGNORE MARIO, per delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– controricorrenti –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

434/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di LATINA;

uditi gli avvocati Fabrizio PIETROSANTI, Claudio MARTINO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, il quale chiede che la Corte di cassazione a

sezioni unite voglia dichiarare la giurisdizione del giudice

ordinario.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Acqualatina s.p.a. – gestore del servizio idrico integrato nell’ATO 4 (Lazio meridionale – Latina) in forza di convenzione 2.8.2002 stipulata ai sensi della L.R. Lazio n. 53 del 1998, art. 36 e della L. n. 36 del 1994, art. 27, comma 3 e come tale tenuto a versare ai Consorzi di Bonifica dell’area un canone per contribuire alle spese di manutenzione dei canali dei consorzi in relazione agli scarichi in detti canali riversati di quanto proveniente dagli immobili urbani, si e’ visto notificare da Equitalia Gerit s.p.a., agente per la riscossione dei crediti del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, del Consorzio di Bonifica del Sud Pontino e del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare, cartelle esattoriali per (rispettivi) Euro 4.490.284, Euro 1.149.162, Euro 224.302 a titolo di canoni obbligatori arretrati (anni 2006 – 2007 – 2008) determinati con delibere dell’ATO assunte all’esito di convenzioni tra Autorita’ ATO e Consorzi.

Acqualatina ha quindi impugnato innanzi al TAR Lazio dette delibere, innanzi al Tribunale ordinario le convenzioni ATO – Consorzi ed innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Latina ed al Tribunale ordinario di Latina le menzionate cartelle di pagamento.

In particolare, innanzi al TAR Acqualatina ha impugnato le Delib. G. R. Lazio n. 146 del 2006 di approvazione della convenzione – tipo, nella parte in cui TATO si impegnava ad obbligare il gestore del servizio a versare al Consorzio di Bonifica il canone quale corrispettivo del beneficio ottenuto dal recapito nei canali degli scarichi degli immobili dell’area urbana, di competenza del gestore stesso e n. 692/2008 di determinazione dei canoni spettanti a ciascun consorzio.

Innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, la predetta societa’ ha proposto domanda di annullamento delle cartelle esattoriali emesse dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino in date 24.12.2008 e 2.1.2009 e, negata la istanza cautelare di sospensione, costituitisi il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ed Equitalia Gerit, ha proposto ricorso ex art. 41 c.p.c. in data 9.3.2010 al quale hanno opposto difese il Consorzio ed Equitalia Gerit con i propri controricorsi.

Nel proprio ricorso Acqualatina, che contesta la base normativa per provvedere alla riscossione mediante ruoli dei canoni di utilizzo, afferma che detti canoni sarebbero meri corrispettivi dovuti ai consorzi dagli utenti del servizio idrico integrato e, per essi (esonerati dal contributo di bonifica), dal gestore; detto canone, a differenza dei contributi (costituenti oneri reali gravanti sui proprietari dei fondi, esigibili mediante ruoli e pertanto assimilati ai tributi), sarebbe equiparabile ad una entrata di diritto privato dei Consorzi regolata dalle convenzioni tra Consorzi ed Autorita’ ATO (nella specie quella del 29.9.2009, conclusa in ossequio alla convenzione “tipo”) contenenti a loro volta obbligo dell’Autorita’ di imporre, previa apposita convenzione, al gestore del servizio l’assunzione degli obblighi di contribuzione conformi alla convenzione a monte (consorzio – Autorita’ ATO). Ad avviso della ricorrente non ricorrerebbero i dati sintomatici del carattere tributario del “contributo” in discorso, quali delineati da Corte Cost. 238 del 2009 (doverosita’ della prestazione – non sinallagmaticita’ del rapporto -collegamento della prestazione alla pubblica spesa), stante la convenzionalita’ della disciplina, la rinunziabilita’ del servizio e il collegamento del canone alla sua effettiva fruizione. Il Consorzio sarebbe quindi impegnato a fornire i recettori degli scarichi ed il gestore sarebbe tenuto a versare i compensi per gli interessati (i proprietari di immobili urbani estranei al consorzio), sulla base di una tariffa costituente, come affermato per quella afferente il servizio di depurazione da Corte Cost. 335 del 2008, un mero corrispettivo.

Nel proprio controricorso il Consorzio di Bonifica ha negato che i canoni in questione fossero corrispettivi di diritto privato posto che, lungi dal chiedersi al Consorzio di fornire alcun servizio di raccolta di scarichi, allo stesso dovevano solo essere versati i contributi per le spese di gestione e manutenzione delle opere delle quali il gestore si avvaleva, alla stregua del chiarissimo disposto della L. n. 36 del 1994, art. 23, comma 3 e del vigente D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 166 (nonche’ dalla L.R. Lazio n. 53 del 1998, art. 36), con la conseguenza per la quale, trattandosi anche in tal caso di contributi per la gestione delle opere di bonifica (R.D. n. 215 del 1933, art. 21), di essi doveva predicarsi, come da costante giurisprudenza delle S.U., la natura tributaria. D’altro canto era palese che il Consorzio non fosse assimilabile ad alcun gestore privato di servizi ed era chiaro che il contributo di bonifica, ex lege inesigibile dai privati proprietari di immobili urbani, fosse dovuto dal gestore Acqualatina con specifico nesso con i costi sostenuti dal Consorzio per la gestione delle opere che Acqualatina andava ad utilizzare. Analoghe tesi sono state esposte da Equitalia Gerit nel proprio controricorso.

Il requirente P.G. ha invece argomentato dal carattere privatistico del rapporto, intercorrente tra Consorzio e gestore (ad esso non iscritto), quale desunto dalla L. n. 36 del 1994, art. 27, comma 3 per affermare la giurisdizione del G.O. I difensori hanno discusso oralmente.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Ritiene il Collegio che, con riguardo alle questioni poste da Acqualatina s.p.a. in sede di opposizione alle cartelle esattoriali notificate da Equitalia Gerit per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, opposizione pendente con il n. RG 434/2009 innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, debba essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in piena condivisione con le considerazioni dispiegate dalla societa’ Acqualatina nel ricorso per regolamento.

Il quadro che si delinea dall’esame delle norme statali e regionali applicabili, infatti, e segnatamente dalla L. n. 36 del 1994, art. 27, comma 3 sostituito dal vigente D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 166, comma 3 del offre gli esatti contorni del “contributo” del quale e’ contestata la spettanza (nella misura deliberata ed azionata in executivis): coloro che, non proprietari di fondi compresi nel perimetro consortile, nondimeno utilizzano i canali consortili come recapito dei propri scarichi provenienti da insediamenti abitativi od industriali esterni, devono versare al Consorzio somme (“contributi”) di importo ragguagliato al beneficio ottenuto con quel recapito. La normativa regionale (L.R. Lazio n. 53 del 1998, art. 36, commi 2 e 3), richiamato il ruolo di gestione polivalente del gestori dei servizi idrici integrati (L. R. Lazio n. 6 del 1996), prevede poi che il rapporto tra i proprietari di insediamenti (che altrimenti dovrebbero recapitare i rifiuti in pubbliche fognature corrispondendo la relativa tariffa e che, invece, per il tramite del gestore del S.I.I. recapitano gli scarichi nei canali consortili) ed il Consorzio di Bonifica, che riceve detti scarichi e sostiene le spese di gestione dei canali, sia mediato dal gestore del predetto S.I.I. al quale compete, da un canto, la riscossione dai propri beneficiari delle quote per il servizio di raccolta, depurazione e sversamento e, dall’altro canto, il pagamento al Consorzio delle spese consortili nella forma di canoni.

E la stessa normativa prevede che la contribuzione venga assolta mediante il versamento di canoni, e che detti canoni siano determinati all’esito di un triplice livello di normazione: quella regionale avente natura di normativa quadro, afferente convenzioni tipo approvate con delibera di Giunta, quella attuativa – negoziale consistente in convenzioni tra Autorita’ d’ambito e consorzi di bonifica aventi ad oggetto procedimenti determinativi e misura dei canoni (in questa sede regionale indicata come ragguagliata al “beneficio diretto ottenuto nella gestione del s.i.i.”) ed infine quella tra Autorita’ d’Ambito e gestore del S.I.I., (che attua verso il Consorzio la promessa di obbligazione del fatto solutorio del terzo gestore del S.I.I.). Gia’ il dato normativo sopra rammentato, eloquente nella sua lettera e chiaro nella sua ratio, indica come si sia al di fuori della previsione originaria del R.D. n. 215 del 1933, art. 21 per il quale ai soggetti proprietari di fondi ricompresi nei consorzi sono imposti, quali oneri reali (art. 860 c.c.), contributi per la gestione (ordinaria e speciale) delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario: ed e’ noto come il contributo di bonifica nella sua specifica connotazione evidenzia una obbligazione indiscutibilmente tributaria a carico dei consorziati, la cui cognizione spetta alle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 novellato dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2 come costantemente rammentato da queste Sezioni Unite (ex multis n. 17943/2009, n. 16428/2007, n. 10703/2005, n. 8087/2002). Ma le descritte norme indicano uno schema di obbligazione, gravante sul gestore per conto e nell’interesse dei proprietari di insediamenti, affatto distinta dalla contribuzione di bonifica: se quest’ultima e’ determinata direttamente dal percettore quale contributo pro quota alle spese della gestione dei canali e delle opere di miglioramento, il gestore deve un canone che nella sua determinazione scaturisce dal momento negoziale della convenzione tra Autorita’ d’Ambito e Consorzio. Ne’ la obbligatorieta’ ex lege della convenzione o la sua rispondenza al modello tipizzato dalla delibera regionale sono elementi in grado di revocare in dubbio il dato costituito dalla bilateralita’ della fonte determinativa. Cosi’ come non rileva ad escludere la ineluttabilita’ di una determinazione convenzionale di una prestazione periodica (il canone dovuto dal gestore) il fatto che il “contraente” ex lege sia un ente pubblico economico quale il Consorzio di bonifica, il quale, per la prestazione al gestore del servizio pubblico della ricezione nei canali delle acque reflue trattate degli insediamenti esterni riceve una entrata modulata esattamente – e non casualmente -secondo lo schema del canone.

Le recenti decisioni della Corte Costituzionale forniscono – infine – il piu’ chiaro quadro di giustificazione delle ragioni per le quali, a differenza del contributo di bonifica, nel caso del canone dovuto dal gestore del S.I.I. non puo’ affermarsi la natura tributaria della prestazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2 quale novellato ed attinto dalle pronunzie della Corte.

Come dianzi visto, la legge ha dato rilievo genetico e funzionale alla volonta’ delle parti (Corte Cost. n. 238 del 2009) nella costruzione, a diversi livelli di obbligatorieta’, della prestazione del servizio fornita dal Consorzio ed a quella, sinallagmatica, assicurata dal gestore, segnatamente rimettendo a tali livelli la determinazione del quantum, peraltro indicato in termini di correlazione alle quantita’ nel tempo.

Il canone dovuto dal gestore, e specularmente recuperato dagli utenti finali con riscossione di quote secondo apposita tariffa, si atteggia certamente quale corrispettivo di una prestazione commerciale complessa la cui obbligatorieta’ per l’utente finale non trae origine dall’atto impositivo ma, come detto, dai livelli distinti di una contrattazione che, se pur imposta dalla legge, resta espressiva nei suoi contenuti dell’autonomia negoziale (Corte Cost. n. 335 del 2008 e n. 39 del 2010).

Ne’ certamente, e da ultimo, appare in alcun modo irragionevole che l’ambito operativo del Consorzio di bonifica veda una disparita’ di regime della pretesa contributiva, correlata al servizio reso, verso i proprietari di aree agricole consortili (astretti al versamento del contributo – tributo, in quanto gravati da onere reale) e verso i proprietari degli insediamenti abitativi esterni (tenuti pro quota ad un canone privatistico, attraverso la mediazione istituzionale obbligatoria del gestore); la diversita’ del regime, correlata alla evidente diversita’ della fattispecie di utilizzo dei canali, alla obbligatorieta’ o rinunziabilita’ del servizio, appare fugare ogni dubbio di irragionevolezza nella operata distinzione di natura e tutela giurisdizionale.

Devesi quindi, accogliendo il ricorso, dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario e rimettere le parti innanzi al Tribunale ordinario competente.

La novita’ della trattata questione induce a compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti innanzi al competente Tribunale ordinario; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 8 Marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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