Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7101 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. I, 12/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 12/03/2021), n.7101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15182/2019 proposto da:

E.O., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, n.

38, presso lo studio dell’Avv. Roberto Maiorana, che lo rappresenta

e difende in virtù di procura speciale posta in calce al ricorso

per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 7287/2019 del Tribunale di ROMA, pubblicato in

data 8 aprile 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2020 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto dell’8 aprile 2019, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto da E.O., cittadino nato in (OMISSIS), a (OMISSIS), avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Il richiedente ha dichiarato di avere lasciato il proprio paese di origine il 25 febbraio 2016 perchè dopo la morte della madre, avvenuta quando aveva 12 anni, nessuno si era più occupato di lui; il padre si era sposato con un’altra donna e per sei anni aveva vissuto in strada, aiutato da alcuni amici con del cibo e dei piccoli lavori; che era arrivato in Libia, dove era rimasto per 11 mesi, ed era stato catturato e sequestrato dagli (OMISSIS) che gli avevano chiesto dei soldi; che non avendo soldi era stato tenuto in prigionia e picchiato; che gli avevano procurato una lesione alla gamba sinistra e che era riuscito a scappare aiutato dalla persona per la quale lavorava.

3. Il Tribunale ha ritenuto che i fatti esposti non erano sorretti da alcuna documentazione sulle lesioni alla gamba sinistra ed erano inattendibili; che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria tenuto conto delle fonti richiamate in relazione allo (OMISSIS) ed anche la domanda di protezione umanitaria non poteva essere accolta non essendo stata allegata dal ricorrente alcuna specifica ragione di vulnerabilità.

4. E.O. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a quattro motivi.

5. L’Amministrazione intimata ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’omesso/errato esame delle dichiarazioni rese alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della sua condizione personale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, l’errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto della discussione tra le parti e specificamente della condizione di pericolosità e delle situazioni di violenza generalizzata esistenti in (OMISSIS).

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost.; la contraddittorietà tra le fonti citate e il loro contenuto e le conclusioni raggiunte; la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; l’errato e omesso esame di fatti decisivi, anche in riferimento all’integrazione socio-lavorativa in Italia.

3.1 Premesso che il Tribunale ha esaminato e respinto la domanda di riconoscimento di protezione internazionale, avuto specifico riguardo alle dichiarazioni del richiedente e alla protezione sussidiaria, sicchè il lamentato “omesso esame” è palesemente destituito di fondamento, le riportate doglianze non meritano accoglimento.

3.2 Il Tribunale ha correttamente escluso la sussistenza del “danno grave”, in relazione alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. a) e b), in ciò valutando proprio il racconto del richiedente e ritenendolo non attendibile e non documentato (pag. 2 del provvedimento impugnato).

3.3 Ed invero, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), e tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass., 5 febbraio 2019, 2019, n. 3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

3.4 Il Tribunale ha, altresì, provveduto ad escludere la sussistenza di situazioni di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)) evidenziando il mutato assetto politico-istituzionale della (OMISSIS) in relazione alla zona di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)).

Il Tribunale valorizza, infatti, richiamando specifiche fonti a pagina 3 del provvedimento impugnato, la circostanza che con riferimento alla zona di provenienza del ricorrente il rischio di attacchi dei gruppi ribelli nella regione del (OMISSIS) riguardava la produzione del petrolio e che le criticità erano riconducibili alla attività dei cult, particolarmente attivi in ambito universitario.

Ed infatti, anche le circostanze estrapolate dalle fonti sulle criticità esistenti nel territorio (OMISSIS), per l’attività dei culti e la presenza di molti giovani armati in scontri elettorali, lungi dall’essere affermazioni contraddittorie, sono ulteriori riscontri valorizzati dal Tribunale ai fini della ritenuta insussistenza di una situazione di violenza generalizzata su tutto il territorio.

L’apprezzamento di fatto, concludente, e sottratto al sindacato di legittimità, ha condotto, quindi, il Tribunale ad escludere la sussistenza di una situazione di grave danno in capo al ricorrente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 anche per il profilo di cui alla lett. c).

3.5 Il motivo è pure infondato per quanto concerne l’ulteriore profilo di censura, perchè la motivazione esiste ed è basata su risultanze di causa specificamente richiamate e valutate dal Tribunale e quindi sorretta da un contenuto non inferiore al “minimo costituzionale”, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, così da sottrarsi al sindacato di legittimità della stessa e alla conseguente valutazione di “anomalia motivazionale” delineata come violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053).

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, che il Tribunale aveva errato a non riconoscere al ricorrente la protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrevano seri motivi di carattere umanitario; era stato omessa l’applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi e dell’art. 10 Cost., nonchè l’esame della protezione umanitaria.

4.1 Del pari infondato è il motivo che insiste sulla situazione di vulnerabilità del ricorrente, richiedente la protezione umanitaria, mediante l’allegazione delle critiche e rischiose condizioni di vita esistenti in (OMISSIS), oltre che il richiamo alla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo e tra questi il dritto alla salute e all’alimentazione, trattandosi di circostanze inidonee ad integrare, quantomeno in ragione della loro astrattezza, i presupposti della misura invocata e, comunque, dedotte in difetto di correlazione con la specifica ratio decidendi della statuizione che ha affermato la mancata allegazione da parte del richiedente di specifiche ragioni di vulnerabilità.

In proposito, questa Corte, dopo avere precisato che “la protezione umanitaria, nel regime vigente “ratione temporis”, tutela situazioni di vulnerabilità – anche con riferimento a motivi di salute – da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente” ha evidenziato che “non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di ” estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass., 7 febbraio 2019, n. 3681).

4.2 E’ infondata anche la censura che richiama il principio di non refoulement previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 oltre che dalla direttiva 2008/115/CE.

Senza prescindere dalla genericità della deduzione che manca di ogni puntuale riferimento al caso in esame e manca di confronto con la decisione impugnata, va precisato che l’istituto del divieto di espulsione o di respingimento previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, in cui si declina il più generale principio di non refoulement, resta in ogni caso inserito nel diverso contesto dell’opposizione alla misura espulsiva, che impone al richiedente di prospettare il concreto pericolo di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine, mentre la disciplina della protezione internazionale introduce una misura umanitaria, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale, qualora tale condizione venga positivamente accertata dal giudice (Cass., 8 aprile 2019, n. 9762; Cass., 17 febbraio 2011 n. 3898).

4.3 Del pari infondata è la dedotta violazione dell’art. 10 Cost. in relazione all’invocato diritto di asilo, avendo questa Corte ha più volte affermato che tale diritto è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste in relazione alle diverse forme di protezione interna, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione 6 del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3 (Cass., 19 aprile 2019, n. 11110).

5. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna E.O. alla rifusione, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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