Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7101 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 12/03/2020), n.7101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20261-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.S., L.A., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO

ZUCCONI, rappresentate e difese dall’avvocato VIERI ROMAGNOLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 642/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 21/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro L.A. e L.S., impugnando la sentenza resa dalla CTR Toscana indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la decisione resa dalla CTP di Roma che aveva annullato l’avviso di accertamento catastale emesso nei confronti delle predette. La CTR ha ritenuto che l’avviso di accertamento impugnato, con il quale è stato disposto il classamento dell’immobile, risultava privo di adeguata motivazione.

L.A. e L.S. si sono costituite con controricorso.

La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e dell’art. 156 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La sentenza d’appello avrebbe errato nel ritenere nullo l’avviso di accertamento in quanto carente di motivazione.

Deduce con il secondo motivo la violazione di legge per erronea applicazione del D.L. n. 16 del 1993, art. 2 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe errato nel ritenere non corretto l’avviso di accertamento per il fatto che la controparte era pienamente a conoscenza delle valutazioni tenute dall’Ufficio in sede di verifica della procedura DOCFA.

I due motivi, che meritano un esame congiunto in relazione alla loro stretta connessione, sono fondati.

Ed invero, questa Corte, con ordinanza n. 2709 del 6 febbraio 2014, ha ritenuto che l’atto con cui l’amministrazione disattende le indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato debba contenere una adeguata – anche solo sommaria – motivazione che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria. Ciò è reso tanto più necessario in considerazione delle incertezze proprie del sistema catastale italiano che si riflettono sull’atto (classamento) con cui l’amministrazione colloca ogni singola unità immobiliare in una determinata categoria, in una determinata classe di merito e le attribuisce una “rendita”. Analogamente, si è espresso il principio per il quale in caso di mancato recepimento delle indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato l’atto deve contenere una adeguata – ancorchè sommaria – motivazione che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria (Cass. n. 3394/2014).

Sul punto, si è poi aggiunto che in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass. n. 23237/2014).

Si tratta di un orientamento ormai stratificato nella giurisprudenza di questa Corte, ove si è anche di recente ribadito che in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass. n. 12497/2016).

Ora, ritiene il Collegio che la sentenza, nell’annullare l’accertamento impugnato, non si sia attenuta ai principi superiormente affermati, avendo fatto discendere il vizio di motivazione dell’atto successivo alla procedura DOCFA senza nemmeno misurarsi sulle ragioni che avevano determinato l’amministrazione a discostarsi dalle valutazioni operate dai contribuenti e se, quindi, si fosse o meno in presenza di diversa ponderazione di fatti immutati rispetto a quelli indicati dalla parte ovvero se l’accertamento avesse fondato la ripresa su fatti nuovi e diversi, che l’amministrazione avrebbe dovuto indicare (tenuto conto della variazione solo interna proposta in sede di DOCFA).

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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