Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7100 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.E., B.G., in qualita’ di eredi

della signora B.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’Avvocato VICENTINI GUIDO giusta procura a

2010 margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI BARZANA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 165/2004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 13/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. PERSICO Mariaida;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.E. e B.G., nella qualita’ di eredi di B.M., il (OMISSIS) proposero ricorso avverso il diniego di rimborso ICI per gli anni dal 1993 al 1997, rimborso richiesto il 13.12.1998 a seguito della sopravvenuta inedificabilita’ dell’area tassata, come da variante generale al P.R.G. adottata dal Comune di Barzana, in accoglimento delle modifiche proposte dalla Regione Lombardia, pubblicata il 24.12.1997 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Denunciavano la carenza di motivazione e l’infondatezza e illegittimita’ del diniego.

Il Comune restava contumace; la C.T.P. accoglieva il ricorso.

La relativa sentenza veniva impugnata dal Comune che descriveva l’esatto iter della pianificazione urbanistica intervenuta, osservando che l’inedificabilita’ dell’area in questione era stata disposta con la Delib. consiliare 19 settembre 1997, che accoglieva una “imposizione” formulata dalla Giunta Regionale Lombarda. Gli appellati resistevano eccependo la retroattivita’ dell’art. 25 del regolamento comunale del 1999, posto a base della decisione di primo grado.

La Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello.

Contro tale sentenza ricorre con duplice motivo il contribuente;

l’intimato non resiste.

Diritto

MOTIVAZIONE

I contribuenti, con il primo motivo, hanno dedotto la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13, comma 1 (art. 360 c.p.c., n. 3), nel testo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58 e la contraddittorieta’ della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5);

con il secondo motivo hanno dedotto l’illegittimita’ della impugnata sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2 sul rilievo che la C.T.R. ha disatteso il motivo di impugnazione – illegittimamente formulato dal Comune perche’ costituente argomentazione nuova rispetto alle argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado – ed ha motivato su argomentazioni nuove e diverse da quelle prospettate dalle parti.

Quest’ultimo motivo di ricorso, da esaminare prioritariamente ponendo una questione pregiudiziale, e’ manifestamente infondato.

Ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2, (come sostituito, nel testo vigente, dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52), non sono ammissibili in appello nuove eccezioni, al di fuori di quelle rilevabili d’ufficio, mentre sono sempre proponibili le mere difese, che si differenziano dalle prime poiche’ con esse le parti si limitano a contestare genericamente le reciproche pretese (Cass. 13770/2006; 12.9.2005 n. 18096; Cass. 19.7.2005 n. 15211). Nel caso di specie, il Comune non ha per nulla sollevato un’eccezione in senso tecnico – che gli sarebbe stata preclusa dall’art. 345 c.p.c. – ma ha invocato una norma, anche se secondaria quale quella portata dal regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI, invocandone la non retroattivita’; su tale punto si e’ formato il contraddittorio ed il giudice ha legittimamente pronunciato. Ugualmente infondato e’ anche l’altro profilo sollevato nel medesimo motivo: e’ vero infatti che il giudice d’appello ha motivato il suo decisum con argomentazioni diverse da quelle prospettate dalle parti, ma e’ vero altresi’ che ha fatto discendere la sua decisione dal richiamo ad una precisa norma giuridica, quella stessa che i ricorrenti richiamano, anche se con diversa interpretazione, con il primo motivo del ricorso.

Anche il primo motivo e’ infondato come si ricava facendo riferimento alle stesse norme invocate dai ricorrenti. Ed infatti la istanza di rimborso relativa agli anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 e’ stata presentata il 13.12.1998, come dichiarato dai ricorrenti, cioe’ sotto il vigore della nuova normativa conseguente alla soppressione dell’invocato del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13, comma 1, secondo periodo, soppressione disposta del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 1, lett. C) entrato in vigore 1.1.1998. Tale ultimo decreto legislativo al successivo art. 59 stabiliva che i Comuni potessero, eventualmente, prevedere con Regolamento “il diritto ai rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalita’ ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici”;

Ma, nel caso di specie, non e’ dato sapere neppure se una tale norma regolamentare sia stata o meno emanata dal Comune, non avendola alcuna parte invocata.

Quindi dopo il 1 gennaio 1998, in mancanza di una specifica norma regolamentare, la domanda di rimborso per le aree successivamente divenute in edificabili non poteva piu’ essere presentata mancandone il supporto normativo.

Cio’ determina il rigetto del ricorso.

Non deve esser preso alcun provvedimento sulle spese non essendosi costituito l’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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