Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7100 del 20/03/2017
Cassazione civile, sez. I, 20/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.20/03/2017), n. 7100
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso 4635/2012 proposto da:
Trevisan S.r.l. (p.i./c.f. 02157270279), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Antonio Sebastiani n. 31/33, presso lo Studio dott. Lawrence O.
Osondu, rappresentata e difesa dagli avvocati Bollini Maria Chiara,
Villani Piero, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., S.V. & Figli S.p.a.,
Sielte S.p.a., Zurich Insurance Company – Rappresentanza Generale
per l’italia S.p.a.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 3805/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 20/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/01/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE
AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, la ricorrente Trevisan s.r.l. ha dichiarato di rinunciare al ricorso iscritto a ruolo al n. 4635/2012 R.G., con il quale la medesimo aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3805/2011;
che l’intimata Sielte s.p.a. non si è costituita nel presente giudizio; ritenuto che ricorrano, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. senza alcuna statuizione sulle spese.
PQM
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017