Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 710 del 18/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/01/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 18/01/2021), n.710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 384911-2019 proposto da:

Z.H., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CRISTINA POLIMENO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 1858/2019 del

TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 06/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI

GIUSEPPE.

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GUNERALE DOTT. PATRONE IGNAZIO che chiede alla

CORTE di dichiarare la competenza del TRIBUNALE di FIRENZE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Z.H. ha impugnato la decisione del Ministero dell’Interno, resa dall’organo cosiddetto Unità di Dublino, con cui quest’ultimo ha ritenuto che la decisione sulla domanda di protezione internazionale fosse di competenza della Svezia.

Il ricorrente ha proposto impugnazione di tale decisione davanti al Tribunale di Firenze, ritenuto competente territorialmente in ragione del fatto che nella circoscrizione di tale Tribunale si trova il centro di accoglienza presso cui il medesimo ricorrente è ospite.

Il Ministero dell’Interno, convenuto in tale giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Tribunale, d’ufficio, ha ritenuto la propria incompetenza in favore del ‘Tribunale di Roma, in ragione del luogo in cui ha sede l’organo ministeriale (Unità Dublino) che ha emesso la decisione.

Avverso tale pronuncia Z. ricorre con regolamento di competenza basato su un motivo di censura. Non v’è costituzione del Ministero. Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p..- Il ricorrente lamenta violazione del D.L. n. 13 del 2007, art. 3, convertito in L. n. 46 del 2017.

Ritiene che, se dapprima l’orientamento di questa corte era nel senso affermato dalla decisione impugnata, è tuttavia cambiato in seguito con affermazione del principio per cui competente a decidere sulle pronunce dell’Unità Dublino è il Tribunale del luogo in cui si trova il centro di accoglienza, nella fattispecie, quello di Firenze.

Il motivo è fondato.

Infatti, da ultimo questa corte, con orientamento cui si intende dare continuità ha statuito che in tema di protezione internazionale, l’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 13 del 2007, comma 3, coordinato con l’art. 4, comma 1, conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 (Cass. 31127/ 2019; Cass. 11873/ 2020).

Il ricorso va dunque accolto ed affermata la competenza per territorio del Tribunale di Firenze.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2021

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