Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 710 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 13/01/2017, (ud. 07/11/2016, dep.13/01/2017),  n. 710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI FRANCESCO – Presidente –

Dott. BIELLI STEFANO – Consigliere –

Dott. MARULLI MARCO – Consigliere –

Dott. TRICOMI LAURA – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI LUCIO – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29712-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 56/2009 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

BOLZANO, depositata il 20/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 56 del 20 ottobre 2009 la Commissione Tributaria di Secondo Grado del Trentino Alto-Adige rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto, pervia riunione, i ricorsi proposti da A.R. avverso tre avvisi di accertamento riguardanti IVA, IRPEF ed IRAP relativamente agli anni di imposta 1999, 2000 e 2001, che l’Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti del predetto contribuente sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. in data 29 novembre 2006, con il quale si contestava al medesimo l’esercizio, mai dichiarato, dell’attività di agenzia di viaggio.

2. Sosteneva il giudice di appello che l’Amministrazione finanziaria aveva prestato acquiescenza alla statuizione di primo grado che aveva accertato l’espletamento da parte del contribuente di un lavoro subordinato, la cui sussistenza contraddiceva la tesi dell’Ufficio dello svolgimento di attività imprenditoriale, come confermato anche dal fatto che era stata emessa cartella di pagamento del solo importo dovuto per IRPEF da lavoro dipendente a seguito di iscrizione a ruolo dell’importo riconosciuto in primo grado, effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1, lett. b).

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un unico motivo, cui non replica l’intimato.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., commi 1 e 2 e dell’art. 2909 cod. civ., sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere che l’Agenzia delle entrate, proponendo appello avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento nelle parti in cui sottoponevano a tassazione il reddito di impresa conseguito dal contribuente, avesse prestato acquiescenza alla statuizione di primo grado che aveva confermato la sottoposizione a tassazione del reddito da lavoro dipendente dal contribuente pure conseguito, e che ciò comportasse il rigetto dell’appello.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Il presupposto necessario ed imprescindibile perchè possa ricorrere l’ipotesi di accettazione espressa o tacita di una pronuncia giudiziale è la soccombenza della parte cui quella statuizione è rivolta. Ciò si desume dal tenore dell’art. 329 c.p.c., comma 1, e dalla definizione della natura dell’istituto dell’acquiescenza, che si configura a seguito di accettazione espressa o tacita della sentenza e che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 10112 del 1993, seguito da numerose pronunce conformi delle sezioni semplici, tra cui Cass. n. 11803 del 1998, n. 5689 del 2003 e n. 26156 del 2006), integra un negozio giuridico, posto che la suddetta norma “fa uso dei concetti tipici che qualificano il negozio giuridico, prevedendo, accanto all’accettazione espressa, il compimento di atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge”. Infatti, non è in alcun modo ipotizzabile un’acquiescenza della parte processuale a sentenza a sè favorevole, come invece ha fatto nella specie la Commissione di appello, peraltro sull’assunto del tutto erroneo che l’espletamento da parte del contribuente di un lavoro dipendente contraddicesse la tesi dell’Ufficio circa il contemporaneo svolgimento da parte di quello di un’attività imprenditoriale, che non può affatto escludersi.

4. Nell’affermare, poi, che l’Amministrazione finanziaria aveva prestato acquiescenza alla statuizione di primo grado per avere proceduto all’iscrizione a ruolo ed emesso la relativa cartella di pagamento per il solo importo dovuto dal contribuente per IRPEF da lavoro dipendente, peraltro ammettendo che ciò aveva fatto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1, lett. b) che detta la disciplina del “pagamento del tributo in pendenza di giudizio”, la CTR ha ingiustificatamente violato il principio giurisprudenziale assolutamente consolidato in base al quale “la richiesta di pagamento e l’effettiva riscossione, ad opera della parte vittoriosa nel giudizio, di quanto alla stessa ivi riconosciuto, non comportano acquiescenza, trattandosi di condotte riconducibili alla volontà di conseguire quanto già riconosciuto nella sentenza, che, di per sè, non è incompatibile con l’intento di impugnarla per ottenere quanto negato o, comunque, dovuto” (cfr. n. 21491 del 2014; conf. n. 11258 del 1996, n. 15185 del 2001, n. 1963 del 2012, n. 3934 del 2016).

5. Da quanto detto discende l’accoglimento del motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Trentino Alto-Adige, in diversa composizione, che dovrà esaminare i motivi di appello proposti dall’Agenzia delle entrate, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale del Trentino Alto-Adige, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5^ sezione civile, il 7 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA