Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7099 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. un., 29/03/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 29/03/2011), n.7099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente agg. –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di Sezione –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 16574 del Ruolo Generale degli affari

civili del 2010, proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in Roma alla Via

Sansepolcro n. 3/B, presso l’avv. Paola Piccinno con l’avv. BELMONTE

GUIDO che lo rappresenta e difende, per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI

NOLA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI,

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la decisione del Consiglio nazionale forense n. 253/09 del 28

novembre – 30 dicembre 2009;

Udita, alla pubblica udienza del 1 marzo 2011, la relazione del Cons.

Dott. Fabrizio Forte;

Udito l’avv. Belmonte, per il ricorrente, e il P.M. Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con ricorso presentato al Consiglio nazionale forense ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 31, u.c., il dr. S. L. ha domandato di essere iscritto al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Nola che per tre mesi aveva omesso di pronunciarsi sulla stessa istanza, affermando di avere diritto all’iscrizione all’albo professionale degli avvocati, per avere svolto le funzioni di vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica di Napoli per cinque anni consecutivi, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. b, di detto R.D… Il Consiglio nazionale forense, con decisione 28 novembre – 30 dicembre 2009 notificata al L. il 12 maggio successivo, ha rigettato la domanda di iscrizione, ritenendo non equiparabile la posizione di magistrato onorario a quella di magistrato dell’ordine giudiziario. Per la cassazione di tale pronuncia il L. ha proposto ricorso di un unico motivo, notificato il 10 – 11 giugno 2010 e illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., ed ha denunciato violazione del R.D. 26 novembre 1933, n. 1578, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente, pur riconoscendo le differenze riscontrate anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 60 del 6 febbraio 2006, tra magistrati di ruolo e magistrati onoraria nel sistema di nomina, che solo per i primi è quello del concorso, nella temporaneità dell’incarico dei secondi e per la tendenziale gratuità delle funzioni esercitate da costoro, nega che tale mancata equiparazione tra magistrati togati e onorari rilevi anche ai fini della iscrizione all’albo professionale degli avvocati.

Si afferma in ricorso che la ratio del citato R.D. del 1933, art. 26, prevede solo l’appartenenza all’ordine giudiziario dei giudici onorari che li rende idonei alla iscrizione all’albo nell’ipotesi di esercizio delle funzioni giurisdizionali per il periodo di tempo di cui al citato articolo dell’ordinamento della professione di avvocato, come confermano la lett. e) di detta norma e l’art. 30, lett. f), che davano diritto ai vice pretori onorari con dodici o quindici anni di anzianità alla iscrizione.

Ad avviso del ricorrente, tale iscrizione non è negabile, dopo che ai giudici onorari sono state attribuite le medesime funzioni svolte da quelli ordinari, dovendosi altrimenti dubitare della legittimità costituzionale della non equiparazione di tali categorie, per contrasto con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., considerato anche il diverso trattamento riservato ai vice pretori onorari nei sensi sopra indicati.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, avendo questa Corte già enunciato (Cass. n. 8737 del 2008 e 4905 del 1997), con riferimento ai giudici conciliatori e ai giudici di pace, il principio di diritto per il quale i “magistrati onorari” nominati in base alla legge sull’ordinamento giudiziario come previsto dall’art. 106 Cost., comma 2, non sono equiparabili a quelli dell’ordine giudiziario ai fini dell’iscrizione all’albo degli avvocati, sulla base del mero decorso dell’arco temporale stabilito dalla legge per i magistrati professionali, ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 26, comma 1, lett. b, e art. 30, lett. a”, norma quest’ultima relativa all’albo degli avvocati all’epoca distinto da quello dei procuratori. I magistrati onorar restano infatti “estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia” (art. 108 Cost.), ai quali è assicurata la medesima indipendenza nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali dei giudici togati; come tali essi non sono equiparabili a “coloro che per cinque anni siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo” di cui al R.D. n. 1578 del 1933, art. 26, in quanto solo per questi ultimi il concorso di accesso alla nomina assicura un accertamento della capacità professionale del soggetto che chiede l’iscrizione, analoga a quella di chi partecipa al c.d. esame di concorso per la professione di avvocato (così espressamente C. Cost. 22 dicembre 1980 n. 174).

L’esigenza di un particolare accertamento dell’idoneità professionale per i giudici onorari è del resto confermato anche dalla previsione speciale relativa ai vice pretori onorar per i quali l’iscrizione era consentita non solo dopo un periodo di tempo di esercizio della funzione giurisdizionale maggiore di quello sancito per i giudici togati (dodici e quindici anni ai sensi della L. n. 1578 del 1933, art. 26, lett. e, art. 30, lett. f) ma anche alla condizione del rilascio dai Capi della Corte d’appello di appartenenza di un attestato della loro “particolare capacità e cultura nell’esercizio delle funzioni”, costituente una valutazione tecnica della loro idoneità alla professione forense.

D’altronde, mentre i giudici di professione costituiscono l’ordine giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 4, comma 1, ordine cui l’art. 104 Cost., garantisce l’autonomia e indipendenza da ogni altro potere, i giudici onorari hanno riconosciuta dallo stesso ordinamento giudiziario solo una appartenenza “funzionale” allo stesso ordine giudiziario (secondo comma del citato art. 4), per la quale deve negarsi che abbiano il medesimo titolo dei giudici togati alla iscrizione all’albo degli avvocati.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione restano a carico del ricorrente che le ha anticipate.

PQM

La Corte a sezioni unite rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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