Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7099 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO

MORIN 44 presso lo studio dell’Avvocato GIORDANO GAETANO,

rappresentato e difeso dall’Avvocato LANFREDINI GIOVANNA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAMAIORE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 24/2004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di FIRENZE, depositata il 30/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.N.A. il 18.4.2002 propose ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale il Comune di Camaiore aveva rettificato la dichiarazione ICI per l’anno 1998 relativamente ad un appezzamento di terreno; specificava di aver acquistato tale immobile, del quale solo mq. 2443 erano edificabili, il 24.6.63; che il 3.5.84 il Comune aveva modificato il Piano Particolareggiato di zona e che l’8.4.94 il Comune aveva adottato la variante a detto piano in conseguenza della quale il terreno aveva perso la connotazione dell’edificabilità per essere destinato a parco pubblico; che successivamente tale terreno era stato inserito in un comparto, ma che solo nel 2001 i proprietari dei vari appezzamenti inseriti in tale comparto si erano costituiti in Consorzio per ridistribuire tra loro la quantità di suolo edificabile; che quindi solo dopo tale data gli erano attribuiti mq.

579 edificabili.

Chiedeva quindi l’annullamento dell’avviso di accertamento per mancanza del presupposto d’imposta e, con memoria depositata D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32, evidenziava che il Comune, con Delib. 30 ottobre 2000, aveva aumentato i valori delle aree fabbricabili e li aveva retrodatato per gli anni dal 1993 al 1998.

Il Comune restava contumace; la C.T.P. accoglieva il ricorso.

La relativa sentenza veniva impugnata dal Comune che specificava che il Piano Particolareggiato, approvato il 29.9.94 contemplava la cessione di alcune aree alla Pubblica Amministrazione in cambio dell’edificabilità di altre nell’ambito dello stesso piano; che quindi sia il ricorrente che gli altri proprietari i cui immobili erano stati inseriti nel conseguente comparto si erano costituiti in consorzio permutando i propri diritti fin dal 1994, anche se la stipula della convenzione di attuazione del Piano Particolareggiato – previa ridistribuzione delle aree fabbricabili inserite nel comparto mediante assegnazione dei lotti ai singoli proprietari – era materialmente avvenuta successivamente; di avere quindi sottoposto a tassazione proporzionalmente tutti i proprietari che, a seguito di tale ridistribuzione all’interno del consorzio, hanno percepito il diritto di fabbricazione nel comparto; che i valori delle aree edificabili di cui alla Delib. 30 ottobre 2000, erano comunque inferiori a quelli delle aree ad edificazione diretta. Il contribuente resisteva.

La Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello.

Contro tale sentenza ricorre con duplice motivo il contribuente;

l’intimato non resiste.

Diritto

MOTIVAZIONE

Il contribuente, con il primo motivo, ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2 (art. 360 c.p.c., n. 3) sul rilievo che la C.T.R. ha riconosciuto la natura edificabile di parte del terreno in contestazione, e quindi la sua soggezione all’imposta ICI, in base alla corrispondente destinazione prevista dal P.P. del 29.9.1994 del Comune di Camaiore e dalla convenzione del 27.9.01, trascurando di considerare che, nell’anno in riferimento, non era stato ancora stipulato, la convenzione di attuazione del P.P. con l’assegnazione dei lotti ai singoli proprietari. Sicchè il fondo ancora non aveva acquisito la concreta attitudine edificiale.

La censura è infondata in virtù di principi già enucleati da questa Corte che (Sez. U, Sentenza n. 25506 del 30/11/2006,Rv.

593375; n. 15558 del 02/07/2009,Rv. 608628)) ha affermato “In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f). L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio”.

Nel caso di specie l’edificabilità di parte dell’area discende dal Piano Particolareggiato e quindi correttamente, in attuazione dei principi di cui sopra, il giudice dell’appello ha ritenuto corretto il prelievo fiscale “operato dal Comune che ha sottoposto a tassazione proporzionalmente tutti i proprietari” indipendentemente dall’adozione degli strumenti attuativi, quale la convenzione di attuazione del Piano Particolareggiato.

Col secondo motivo, è dedotta il vizio di (omessa,insufficiente e contraddittoria) motivazione sulla retrodatazione dei valori delle aree fabbricabili.

Lo stesso è fondato. La C.T.R., infatti, pur essendo stata tale retrodatazione oggetto di una specifica censura, e pur avendo il Comune accettato il contraddittorio resistendo sul punto (peraltro irregolarmente introdotto), non l’ha assolutamente esaminata, nè ha motivato in proposito, così venendo meno al dovere di esaminare e motivare su ciascun motivo d’impugnazione.

Pertanto, in ordine a tale specifico punto, l’impugnata decisione deve essere annullata per carenza di motivazione e la relativa causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, che, oltre a eliminare il vizio rilevato, provvederà anche a regolare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo;

cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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