Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7099 del 20/03/2017
Cassazione civile, sez. I, 20/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.20/03/2017), n. 7099
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27046/2013 proposto da:
Bottega Veneta Sa, successore di Bottega Veneta Internationale
S.a.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Pietra n. 8-39, presso
l’avvocato Grippiotti Giovanni Antonio, rappresentata e difesa dagli
avvocati Gavuzzi Elisabetta, Roncaglia Pierluigi, giusta procura per
Notaio avv. M.B.G. di (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Recòs di F.C. e R. S.n.c., in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso
Trieste n. 87, presso l’avvocato Antonucci Arturo che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato Brunori Piero, giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1001/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 21/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/01/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato M. BOLETTO, con delega, che ha
chiesto l’estinzione;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO
Luigi, che ha concluso per l’estinzione.
Fatto
RILEVA IN FATTO
la Corte:
che con atto notificato l’11 aprile 2008 Bottega Veneta s.r.l. evocava in giudizio Recòs di F.C. e R. s.n.c. per sentire accertato che l’uso intrecciato in pelle impiegato delle borse commercializzate dalla convenuta rappresentava contraffazione del marchio italiano di cui era titolare l’attrice, nonchè illecito concorrenziale;
che l’istante chiedeva inibirsi alla convenuta l’ulteriore compimento degli illeciti lamentati, con fissazione di una penale per le eventuali future violazioni, ordinarsi il ritiro dal mercato e la distruzione della merce contraffatta e condannarsi, infine, la controparte al risarcimento dei danni;
che Recòs si costituiva eccependo la nullità del marchio per mancanza di novità, di originalità e di capacità distintiva;
che il Tribunale di Firenze respingeva le domande attrici e compensava le spese di giudizio;
che la sentenza era impugnata da entrambe le società contendenti: Bottega Veneta insisteva per l’accoglimento delle domande che erano state respinte in primo grado, mentre Recòs chiedeva riformarsi la sentenza impugnata con riferimento al capo relativo alle spese e domandava condannarsi controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;
che la Corte di appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 21 giugno 2013, respingeva il gravame principale e accoglieva quello incidentale con esclusivo riguardo al tema delle spese processuali;
che contro tale sentenza Bottega Veneta ha proposto un ricorso per cassazione basato su due motivi, mentre Recòs ha notificato controricorso;
che parte ricorrente ha depositato in cancelleria atto di rinuncia, corredato dell’accettazione del controricorrente;
che l’atto di rinuncia risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c., sicchè deve essere dichiarata l’estinzione del procedimento;
che non è luogo a pronunciare condanna alle spese, stante l’adesione alla rinuncia da parte di Recòs.
PQM
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017