Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7099 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. I, 12/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 12/03/2021), n.7099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12708/2019 proposto da:

M.S.B., rappresentato e difeso dall’Avv. Rosa Vignali, come

da procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto n. 513/2019 del Tribunale di CAMPOBASSO,

pubblicato il 14 marzo 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2020 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto del 14 marzo 2019, il Tribunale di Campobasso ha rigettato il ricorso proposto da M.S.B., cittadino nato a (OMISSIS) ((OMISSIS)), avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Il richiedente ha dichiarato di avere lasciato il proprio paese di origine nel 2014 a causa del rapimento del fratello e delle minacce provenienti da persone che pretendevano la restituzione di quanto prestato e che avevano già attuato condotte criminali nei confronti della sua famiglia.

3. Il Tribunale ha ritenuto che i fatti esposti erano di natura privata e personale e non rientranti in alcuna delle ipotesi di persecuzione individuate dalla normativa; che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c) non essendo stato allegato alcun danno in modo specifico e tale non potendosi ritenere il generale richiamo alla percentuale della popolazione povera esistente in (OMISSIS) e al fatto che il (OMISSIS) fosse uno dei paesi più poveri del mondo; che non sussistevano nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato fatti costitutivi del diritto e avendo richiamato soltanto la difficoltà che avrebbe incontrato per un nuovo radicamento sociale stante la giovane età in cui aveva lasciato il proprio paese di origine.

4. M.S.B. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a cinque motivi.

5. Con istanza depositata il 4 ottobre 2019, il ricorrente ha chiesto la correzione dell’errore materiale riguardante il nome, erroneamente indicato in ” S.”, anzichè in ” S.” poichè erano sorte difficoltà nella certificazione della pendenza del ricorso, dato che la Questura competente non aveva riconosciuto le corrette generalità; correzione di errore materiale che è stata autorizzata con provvedimento del 10 ottobre 2019.

6. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè il decreto aveva omesso di pronunciare sul motivo di impugnazione relativo alla regolarità del procedimento in Commissione per difetto di partecipazione collegiale, elemento quantomai rilevante perchè il Tribunale non aveva svolto istruttoria limitandosi ad acquisire le risultanze dei lavori della Commissione.

1.1 Il motivo è inammissibile perchè in tema di immigrazione, la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento, poichè tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata e deve pervenire alla decisione nel merito circa la spettanza, o meno, del diritto stesso non potendo limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo (Cass., 27 giugno 2018, n. 17318; Cass., 3 settembre 2020, n. 18632).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2, perchè il Tribunale non aveva proceduto all’audizione del ricorrente nonostante l’assenza di videoregistrazione.

2.1 La censura è inammissibile.

2.2 Questa Corte, di recente, ha affermato che “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass., 7 ottobre 2020, n. 21584).

Ancor più di recente è stato ribadito che l’audizione non è un obbligo, ma una facoltà che ha come presupposto imprescindibile l’esplicitazione dei motivi della decisione assunta al riguardo, a fronte della quale non si pone il diritto potestativo del ricorrente, come sarebbe se fosse riscontrabile un incombente processuale automatico, necessariamente insito nella fissazione dell’udienza e tale da impedire al giudice di rigettare altrimenti la domanda e che il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; nel senso che il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza (Cass., 11 novembre 2020, n. 25312).

2.3 Tanto premesso, nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato le specifiche circostanze fattuali su cui avrebbe voluto essere sentito, nè l’incidenza di tali fatti nella fattispecie in esame, con la conseguenza che la censura si appalesa del tutto generica e, per conseguenza, priva di decisività e ciò avuto riguardo anche alle motivazioni spiegate dal Tribunale, a pagine 2 del provvedimento impugnato, sulle dichiarazioni del richiedente asilo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere il Tribunale esaminato che prima del rapimento del fratello del richiedente vi erano stati violenti scontri politici a (OMISSIS) tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 e che anche il suo negozio era stato interamente distrutto.

3.1 Anche la censura sull’omesso esame non merita accoglimento, in quanto nei termini in cui è formulata si risolve nella richiesta di una rivalutazione dei fatti già oggetto del sindacato del giudice di merito e nella sollecitazione ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede, spettando al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass., 26 marzo 2010, n. 7394).

Ed invero, l’art. 360 c.p.c., comma 1, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito dalla L. n. 13 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ovvero che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415).

Ne consegue che il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il “come” e “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico sia stato comunque preso in esame, anche se la sentenza non abbia dato atto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nel caso in esame, il ricorrente non argomenta in ordine alla decisività dei fatti dedotti, affermando in modo generico ed estremamente assertivo che era indiscutibile che fossero fatti decisivi perchè integravano gli estremi della violenza rilevante e perchè si trattava di violenza indiscriminata in occasione di tumulti politici, tutte circostanze motivatamente escluse nel provvedimento impugnato.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che mancavano i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria perchè la vicenda descritta aveva natura privatistica e non aveva tenuto conto degli elementi sulla violenza indiscriminata relativa ai fatti di (OMISSIS).

4.1 Il ricorrente lamenta, segnatamente, che il giudice di merito avrebbe errato nel qualificare la vicenda come privata, non valorizzando il fatto che il ricorrente era stato vittima di comportamenti violenti da parte di gruppi che attuavano condotte criminali, quali il rapimento a finì di riscatto dei debiti.

4.2 Il motivo è infondato, perchè questa Corte ha affermato che le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello “status” di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b)” (Cass., 1 aprile 2019, n. 9043).

Nè, peraltro, è dal ricorrente veicolata alcuna doglianza, in questa sede, avverso l’accertata insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2005, art. 32 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, poichè il Tribunale non aveva adeguatamente valutato la situazione di vulnerabilità del ricorrente, ritenendolo erroneamente non esposto a violazioni in caso di rientro in patria, cosa che invece emergeva dai fatti compiutamente riferiti in Commissione e descritti nel ricorso.

5.1 Ciò posto, il ricorrente allega genericamente la propria situazione di vulnerabilità, senza alcun riferimento individualizzante, limitandosi a richiamare la circostanza che aveva lasciato il paese in giovanissima età.

Il fattore di integrazione lavorativa e sociale in Italia, peraltro del tutto genericamente allegato, non può essere isolatamente considerato, diventando recessivo se difetta la vulnerabilità, come nella specie, ed inoltre la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria ((Cass., 3 aprile 2019, n. 9304; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).

6. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Nulla deve disporsi sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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