Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7099 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 12/03/2020), n.7099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19484-2018 proposto da:

AGENZIA DEILE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7821/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro P.M.C., impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la decisione resa dalla CTP di Roma, che aveva annullato l’avviso di accertamento catastale emesso nei confronti della predetta.

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente sul presupposto che non era stata operata da parte dell’Ufficio una corretta comparazione dell’immobile con quelli di riferimento per la rivalutazione catastale e, soprattutto, inoltre ritenendo che per l’attribuzione della classe superiore assegnata l’amministrazione non aveva tenuto conto della modifica di accatastamento dell’unità immobile per trasformazione da abitazione ad ufficio.

La CTR ha quindi ritenuto infondato l’appello dell’Agenzia rilevando che l’Ufficio aveva sostanzialmente giustificato la modifica catastale in ragione della progressiva trasformazione urbana e socio-economica della microzona, senza considerare che detta trasformazione rappresentava solo la spiegazione del perchè la microzona aveva registrato lo scostamento previsto dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

La parte intimata non si è costituita.

La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La ricorrente rileva che l’immobile – per il quale veniva emesso l’avviso di accertamento catastale – risulta essere di proprietà, nella quota pari a 1/3 ciascuno, di P.M.C., P.J.A. e Pa.Pa. e che solo la P. era stata parte del giudizio dalla medesima proposto.

La sentenza d’appello sarebbe nulla in quanto non sarebbe stato integrato il contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari dell’immobile, nonostante gli sia stato regolarmente notificato l’avviso di accertamento.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe errato nel ritenere illegittima e non sufficientemente motivata la variazione catastale operata dall’Ufficio.

Il primo motivo è fondato e assorbe l’esame del secondo motivo.

Giova evidenziare che P.M.C., ricorrente nel giudizio dalla stessa proposto, non ha integrato il contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari ai quali era stato regolarmente notificato l’avviso di accertamento.

Ora, va rammentato che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, stabilisce che se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Il comma 2 chiarisce che se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati in precedenza è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

Il giudice d’appello, pertanto, non ha fatto corretta applicazione di detta disposizione, atteso che avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio degli altri comproprietari dell’immobile, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo (Cass. n. 15486 del 2010, fattispecie in cui questa Corte ha annullato i giudizi di primo e secondo grado di impugnazione di atti di classamento di un immobile, promossi da uno dei comproprietari del bene, in comunione legale, non avendo il giudice di merito disposto l’integrazione del contraddittorio).

Sulla base di tali considerazioni, la sentenza resa dalla CTR è affetta dal vizio di radicale nullità per disintegrità del contraddittorio e va pertanto cassata senza rinvio, con restituzione degli atti alla CTP di Roma perchè provveda ad integrare il contraddittorio nei confronti delle altre parti necessarie.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito, dichiarando irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara la nullità dell’intero giudizio.

Trasmette gli atti alla CTP di Roma perchè provveda ad integrare il contraddittorio nei confronti delle altre parti necessarie.

Compensa le spese dell’intero giudizio di merito, dichiarando irripetibili quelle di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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