Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7098 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SISTINA 121 presso lo studio dell’Avvocato MAURIELLO GIACOMO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato MELLUSO SIMONA giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 272/2004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 15/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.G. il 21.3.03 propose ricorso avverso gli avvisi di accertamento ICI, relativi agli anni 1997, 1998, 1999, 2000, con i quali il Comune di Mugnano di Napoli rettificava i valori relativi agli immobili dichiarati, determinando l’imposta dovuta oltre accessori. Eccepiva difetto e contraddittoria motivazione e chiedeva l’annullamento degli atti impugnati. Il Comune resisteva e la C.T.P. rigettava il ricorso.

La relativa sentenza veniva impugnata dal contribuente che ribadiva la doglianza relativa all’errata e contraddittoria motivazione degli atti impugnati, nonchè la contraddittorietà dei giudicati per avere la medesima C.T.P. dichiarato la cessazione della materia del contendere nel giudizio intrapreso dalla sorella, proprietaria dell’altro 50% dei medesimi beni pervenuti per successione.

La Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello confermando la decisione di primo grado.

Contro tale sentenza ricorre con duplice motivo il contribuente;

l’intimato non resiste.

Diritto

MOTIVAZIONE

Il contribuente, con il primo motivo, ha dedotto la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e art. 110 c.p.p in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non essersi l’impugnata sentenza pronunciata sulla nullità degli accertamenti per carenza di motivazione, sollevata fin dal ricorso introduttivo,per non essere stato negli stessi specificato a quale immobile/i ci si riferisse, in quanto il Comune si era limitato ad allegare un elenco di un nutrito numero di cespiti privo di una qualche specificazione.

La censura è manifestamente infondata in virtù di consolidati principi già enucleati da questa Corte (n 15867/2004; 13007/2007;

12786/2006). In base al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso -, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo.

.Alla luce di tale principio, il motivo in esame deve considerarsi non autosufficiente (nel senso che solo dalla lettura dello stesso e non aliunde sia possibile rendersi conto delle ragioni che stanno alla base della censura). Lo stesso si limita infatti a censurare la motivazione dell’accertamento in questione per il solo fatto che il Comune si è limitato ad allegare un elenco di un nutrito numero di cespiti (di proprietà del ricorrente), ma non indica se e quali elementi abbiano di fatto resa impossibile la sua comprensione; si risolve quindi in una petizione di principio disancorata da qualsiasi e specifica indicazione.

In virtù dell’affermazione del medesimo principio va rigettato anche il secondo motivo di ricorso – con cui si denuncia la violazione degli artt. 2909 e 1306 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – mancando della necessaria autosufficienza. Anche in questo caso infatti il contribuente omette di fornire alla Corte gli elementi che possano consentire un giudizio di congruità della censurata motivazione, soprattutto tenuto conto del fatto che si fa riferimento a circostanze addirittura estranee alla vicenda giudiziaria in esame.

Non vi è motivo di provvedere sulle spese non essendosi l’intimato costituito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA