Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7098 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. I, 12/03/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 12/03/2021), n.7098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16714/2019 proposto da:

E.C., elettivamente domiciliato in Roma, in viale Regina

Margherita 239, presso lo studio dell’avvocato Valeri Valentina,

rappresentato e difeso all’avvocato Cainarca Giacomo, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappres. e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1105/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2020 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

E.C., cittadino (OMISSIS), impugnò il provvedimento della Commissione territoriale di diniego dell’istanza di protezione internazionale, innanzi al Tribunale di Milano, che lo rigettò con ordinanza del 25.7.17, ritenendo insussistenti l’presupposti delle protezioni richieste.

L’impugnazione del C. è stata respinta con sentenza emessa dalla Corte d’appello il 13.3.19, osservando che: le dichiarazioni rese dal ricorrente erano inattendibili poichè contraddittorie e non convincenti; il motivo che avrebbe indotto il ricorrente a lasciare la (OMISSIS) era da ritenere di matrice economico-privatistica (il ricorrente aveva narrato di essere partito dalla (OMISSIS) per sfuggire ai creditori i quali avrebbero concesso un prestito al padre – poi ucciso unitamente alla madre e al fratello nel corso di una rapina – per far fronte a spese di ricostruzione dell’appartamento detenuto in affitto, andato distrutto a causa di un incendio del quale erano stati incolpati dal proprietario della casa); non sussistevano i presupposti della protezione internazionale e sussidiaria sulla base delle informazioni acquisite; non era riconoscibile la protezione umanitaria per la mancata allegazione di condizioni individuali di vulnerabilità.

C. ricorre in cassazione con due motivi.

Resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la Corte d’appello, nel rigettare la domanda sulla protezione umanitaria, non avrebbe considerato: la situazione in cui versava la (OMISSIS), caratterizzata dalla limitazione di varie libertà fondamentali ed abusi di diritti umani, come desumibile dalle citate fonti internazionali; che la privazione dei diritti fondamentali, avrebbe dovuto legittimare la protezione umanitaria.

Il secondo motivo denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 avendo la Corte territoriale escluso la protezione internazionale e quella sussidiaria, sub suddetto art. 14, lett. C senza aver acquisito le necessarie informazioni sulla situazione della (OMISSIS) e, in particolare, della regione di provenienza del ricorrente.

Il primo motivo è inammissibile, sia per la genericità, sia per la mancata allegazione di condizioni individuali di vulnerabilità, in ordine al riconoscimento della protezione umanitaria. Al riguardo, va osservato che la Corte territoriale ha escluso ogni forma d’integrazione del ricorrente nel territorio italiano, negando che il segnalato lavoro saltuario o la recente titolarità dell’impresa artigiana possano, di per sè, legittimare il permesso umanitario. Al riguardo, va osservato che il ricorrente non ha censurato la parte dell’ordinanza afferente al mancato riconoscimento della sua integrazione lavorativa in Italia, limitandosi ad invocare la situazione socio-politica della (OMISSIS), in ordine all’asserita diffusa privazione dei diritti fondamentali.

Il secondo motivo, relativo alla protezione sussidiaria, è inammissibile non essendone stati allegati i fatti costitutivi, data la natura privata dei fatti narrati dal ricorrente che l’avrebbero indotta a lasciare la (OMISSIS), e non ricorrendone, comunque, i presupposti, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b) e c). Infatti, il ricorrente, da un lato, non ha allegato la specifica situazione di pericolo per la propria vita od incolumità in caso di rimpatrio, escluso dalla Corte territoriale per l’inattendibilità delle sue dichiarazioni afferenti ad una vicenda che, comunque, avrebbe presentato un rilievo privatistico per il quale, peraltro, non risulta presentata dal ricorrente alcuna denuncia in (OMISSIS). Dall’altro lato, circa la fattispecie di cui alla lett. c), il ricorrente non ha censurato specificamente l’ordinanza impugnata, nella parte in cui essa ha richiamato varie fonti aggiornate dalle quali era desumibile l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione d’origine dell’istante; pertanto, la doglianza è sostanzialmente diretta al riesame dei fatti, contrapponendo genericamente le fonti richiamate nel ricorso a quelle poste a sostegno dell’ordinanza della Corte d’appello e prospettandone, implicitamente, un’inammissibile diversa interpretazione.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 2100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

 

 

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