Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7098 del 12/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 12/03/2020), n.7098
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19381-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
Contro
S.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPONIO
LETO 2, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO STRONATI, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7844/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI
ROBERTO GIOVANNI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro S.H., impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la decisione resa dalla CTP di Roma che aveva annullato l’avviso di accertamento catastale emesso nei confronti del S.. Secondo la CTR l’appello andava rigettato, poichè l’avviso di accertamento impugnato era privo di congrua motivazione con riferimento alle ragioni della modifica della categoria dell’immobile, in quanto si limitava ad affermare che le sue caratteristiche erano risultate analoghe, o più prossime, agli immobili censiti nella categoria A2, senza indicare a parametro alcuna abitazione della medesima microzona ovvero senza fare alcuno specifico riferimento alle caratteristiche dell’immobile in questione.
La parte intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria.
La ricorrente lamenta, con il primo ed unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 3 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La sentenza d’appello ha ritenuto non motivato l’atto di accertamento ai fini della variazione del classamento.
Il motivo di ricorso, ritualmente proposto, è infondato.
Orbene, secondo la ricorrente dalle motivazione dell’atto impugnato risulterebbe che “una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e delle connessa redditività, riconducibile ad interventi di riqualificazione urbana ed edilizia che hanno riguardato sia il tessuto urbano compreso nella microzona che ambiti urbani limitrofi”. In definitiva, le caratteristiche possedute dall’unità immobiliare a destinazione abitativa sarebbero risultate analoghe, o più prossime, a quelle degli immobili censiti nella categoria A/2 – Abitazioni di tipo civile. Sulla scorta di tale considerazione, l’Ufficio sostiene che l’unità immobiliare oggetto di accertamento presenti caratteristiche tali da essere riconducibile alla qualificazione su menzionata rendendo, pertanto, coerente l’attribuzione della categoria A/2 e della classe 3.
Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte si è andata consolidando nel senso che, qualora si proceda alla revisione parziale del classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, l’amministrazione deve specificare in modo chiaro le ragioni della modifica nell’avviso di accertamento.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la motivazione deve possedere il requisito del rigore dovendo essere, nella specie, completa, specifica e razionale (Cass. n. 22671/2019, proprio con riferimento ad un atto di classamento relativo al Comune di Roma).
E’ stato, infatti, affermato che se l’amministrazione intende procedere alla revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, dovrà seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi. Nella prima l’amministrazione – su cui grava sempre l’onere di dedurre e provare la “causa petendi” giustificativa dell’accertamento – ha l’onere di accertare e, preliminarmente, di specificare in modo chiaro, preciso e analitico, i presupposti di fatto che legittimano nel caso di specie la c.d. riclassificazione di massa. Nella seconda fase l’amministrazione ha l’onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare (cfr. Cass. cit. n. 22671/2019).
Non può, pertanto, ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati (cfr. Cass. n. 11577 del 2019; n. 361 del 2019; n. 10403 del 2019; n. 16368 del 2018; n. 22900 del 2017; n. 3156 del 2015).
Ne consegue che l’atto di accertamento debba indicare le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non già facendo richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura. Soltanto in questo modo il contribuente può ritenersi posto nella condizione di conoscere gli elementi concreti idonei a specificare quei criteri di massima anche al fine, eventualmente, di contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335.
Sul punto si è precisato che “in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano – come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 – deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l’accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio, nonchè ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento (Cass. n. 31829 del 2018).
Orbene, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali espressi da questa Corte in tema di classificazione catastale.
Ed infatti, la CTR, non avendo ritenuto sufficiente il richiamo alla consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare ed alla connessa redditività, in relazione all’assenza di concreta specificazione degli elementi fattuali idonei a determinare la ritenuta rivalutazione, avuto anche riguardo alla genericità del richiamo agli interventi di riqualificazione urbana ed edilizia si è posta in linea con gli orientamenti sopra riportati. Genericità che, del resto, ha riguardato, altresì, il riferimento al nuovo contesto urbano e socio-economico, in assenza dell’indicazione di interventi di trasformazione incidenti sulla microzona che la stessa censura dell’agenzia non ha in alcun modo dissolto.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi, in relazione al recente consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte sul contenzioso che ha riguardato analoghe controversie proposte con riguardo al classamento del comune di Roma per compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020