Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7097 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, (ud. 10/03/2017, dep.20/03/2017),  n. 7097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

G.A., G.P. e GI.Ma.An., eredi

di G.G., rappresentati e difesi, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Daniele Granara e

Federico Tedeschini, con domicilio eletto nello studio di

quest’ultimo in Roma, largo Messico, n. 7;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avvocato Roberto Nasuti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 71/2014 in

data 22 gennaio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 marzo 2017 dal Consigliere Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con atto di citazione del 4 ottobre 1997 il condominio di (OMISSIS) convenne innanzi al Tribunale di Savona G.G., titolare di impresa edile, esponendo di aver commissionato allo stesso l’impermeabilizzazione dei lastrici solari di copertura dei fabbricato condominiale e che l’opera eseguita presentava gravi difetti che avevano provocato danni alle unità immobiliari sottostanti; chiese, pertanto, che lo stesso fosse condannato al rifacimento delle opere necessarie ad eliminare gli inconvenienti, ai sensi dell’art. 1669 c.c., ed in forza della garanzia decennale prestata;

che il convenuto resistette alla domanda;

che il Tribunale – qualificato il contratto come appalto e respinta l’eccezione di prescrizione siccome tardivamente proposta – condannò il G. al risarcimento del danno nella misura di Lire 69.400.000, somma, questa, rivalutata e corrispondente al costo dei lavori eseguiti dal condominio, oltre ai maggiori costi in misura dell’8%, con la svalutazione e il maggior danno, oltre al danno per lucro cessante per mancato godimento del danaro, e così, complessivamente, al pagamento di Lire 105.876.520, con gli interessi legali dalla sentenza al saldo;

che l’impugnazione proposta dal G. veniva parzialmente accolta dalla Corte d’appello di Genova con sentenza del 1 ottobre 2002;

che la Corte d’appello, premesso l’elenco delle opere che, secondo il contratto, dovevano essere eseguite dal G. e per le quali il prezzo era stato pattuito a corpo, osservava che non era rilevante accertare la tipologia contrattuale (appalto o contratto d’opera) e rilevava che gli errori di progettazione e di diagnosi erano da addebitarsi al committente, restando a carico del G. i soli vizi connessi alla opere oggetto del contratto, per ovviare ai quali bastava la somma di Lire 7.000.000 (Euro 3.615,20), che il G. doveva restituire al condominio, con la rivalutazione e gli interessi legali dalla data del contratto;

che avverso detta sentenza il condominio proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, cui il G. resisteva con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale con sei motivi;

che la Corte di cassazione, 2^ Sezione civile, con sentenza 14 febbraio 2008, n. 3629, ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale, assorbiti i restanti ed il ricorso incidentale, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Genova;

che la Corte di cassazione ha affermato che la Corte d’appello non poteva esimersi dal prendere posizione sulla qualificazione del contratto che, se di appalto, comportava l’assunzione della responsabilità da parte del G. anche per i difetti strutturali e di progettazione dei fabbricati su cui l’opera commissionatagli andava a compiersi, se questi difetti erano tali da non consentirne la riuscita conforme al risultato insito nel patto contrattuale e se di tali deficienza di base egli si era avveduto o doveva avvedersi con l’uso della normale diligenza ed in base a nozioni tecniche e di esperienza che, per comune consenso e consolidata sperimentazione, devono considerarsi acquisite al necessario corredo del soggetto che si dedichi ad un determinato settore di attività con sufficiente preparazione ed avvedutezza;

che, decidendo in sede di rinvio, la Corte d’appello di Genova, con sentenza pubblicata il 22 gennaio 2014, ha respinto il gravame proposto dal G. avverso la sentenza del Tribunale di Savona e lo ha condannato al rimborso delle spese di appello, di legittimità e di rinvio;

che la Corte d’appello – acclarato che tra le parti è intercorso un contratto di appalto – ha rilevato che la responsabilità dell’appaltatore è riscontrabile anche per i difetti strutturali e di progettazione del fabbricato su cui l’opera commissionatagli si inserisce;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello G.A. e le altre litisconsorti indicati in epigrafe, tutti eredi di G.G., hanno proposto ricorso, con atto notificato il 7 maggio 2014, sulla base di tre motivi;

che il condominio ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato a un mezzo;

che in prossimità dell’adunanza in Camera di consiglio il condominio ha depositato una memoria illustrativa;

che le G. e la Gi. hanno depositato una memoria illustrativa in data 3 marzo 2017;

che il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 c.c. e segg. e mancata applicazione dell’art. 2222 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevandosi che la Corte d’appello avrebbe erroneamente operato la qualificazione del contratto in ragione dell’autonomia asseritamente riconosciuta al G. nell’esecuzione dell’opera, omettendo qualsivoglia considerazione in ordine alla dimensione dell’impresa in questione, che invece rappresenta il vero criterio distintivo tra appalto e contratto d’opera (e nella specie – si fa osservare – il G. era un artigiano, titolare di impresa individuale artigiana, senza operai, che provvedeva alla realizzazione di lavori di impermeabilizzazione avvalendosi esclusivamente della sua opera individuale);

che con il secondo motivo le ricorrenti in via principale lamentano violazione degli artt. 1667 c.c. e segg. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità del G., senza compiere alcuna valutazione in ordine alla conoscibilità e rilevabilità dei difetti strutturali dell’edificio in capo al medesimo, nonchè in merito alla scelta operata dal committente, con riguardo all’adeguatezza dell’opera commissionata;

che con il terzo motivo (violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1667 e 2226 c.c.; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) le ricorrenti in via principale censurano che la sentenza impugnata abbia riconosciuto il risarcimento del danno, sebbene nessuna domanda in tal senso sia mai stata formulata da parte attrice: la sentenza avrebbe potuto eventualmente riconoscere il pagamento in favore del condominio del costo corrisposto per l’esecuzione dell’opera, ma non una somma a titolo di risarcimento del danno, come avvenuto nella specie;

che con l’unico motivo di ricorso incidentale il condominio denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, avendo la sentenza della Corte d’appello omesso di condannare il G. al risarcimento dei maggiori danni subiti dal condominio dal giorno dell’emanazione della sentenza di primo grado (21 agosto 2000), e quantificati nella svalutazione monetaria intercorsa da tale data al saldo sulla somma liquidata dal Tribunale in favore del condominio, detratto l’acconto percepito da quest’ultimo in data 11 dicembre 2000.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio – visti l’art. 375 c.p.c. e art. 380-bis c.p.c., comma 1 – ritiene opportuna la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza, perchè il ricorso principale pone questioni di diritto di particolare rilevanza sull’individuazione del criterio distintivo tra contratto d’appalto e contratto d’opera nonchè sulla tipologia di danni risarcibili per effetto del difettoso intervento in rapporto alla domanda proposta dal condominio.

PQM

rinvia la trattazione dei ricorsi alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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