Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7097 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 12/03/2020), n.7097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17102-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ELICE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6947/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenza delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe. Il giudice di appello ha rigettato l’impugnazione proposta avverso la sentenza, resa dal giudice di primo grado, che aveva annullato l’avviso di accertamento notificato alla Elice s.r.l. per la ripresa a tassazione di IVA e altri tributi per l’anno 2006.

Secondo il giudice di appello doveva ritenersi corretta in diritto la decisione di primo grado che aveva annullato l’accertamento, redatto sulla base di un processo verbale di constatazione, emesso dalla Direzione regionale delle entrate sul presupposto che tale organo fosse sfornito del relativo potere in forza dell’abrogazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 2. Ciò perchè proprio l’abrogazione – ad opera del D.P.R. n. 107 del 2001, art. 23 – dell’art. 62-sexies, che espressamente prevedeva il potere delle Direzioni regionali di eseguire verifiche fiscali, deponeva nel senso della illegittimità dell’accertamento.

Con l’unico motivo proposto, l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, art. 61, comma 2 e art. 71, comma 3, nonchè del regolamento di amministrazione, artt. da 1 a 4, evidenziando che una corretta esegesi della normativa succedutasi per effetto dell’istituzione delle Agenzie in esito al D.Lgs. n. 300 del 1999 non lasciava dubbi in ordine al fatto che le Direzioni regionali, diventate organi delle Agenzia delle entrate – la quale ultima aveva riorganizzato i poteri delle articolazioni regionali all’interno dei poteri di autoorganizzazione normativamente ad essa conferiti dal D.Lgs. n. 300 del 1999 con Provv. 23 gennaio 2001, n. 36122 – avevano pieno titolo al compimento di verifiche fiscali, essendosi il D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 13, conv. nella L. n. 2 del 2009, limitato a contenere tale potere nei limiti di una competenza per valore diversa da quella generale già esistente.

Questa Corte (ord. n. 11003 del 27.05.2015) ha disposto la rinnovazione della notifica alla parte intimata alla quale la ricorrente ha tempestivamente e ritualmente provveduto.

La censura è manifestamente fondata.

Questa Corte è infatti ferma nel ritenere che, in tema di accertamenti tributari, il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2, non ha attribuito alle Direzioni regionali delle entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma ha inteso fondare su norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all’attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione regionale, già titolare, per disposizione regolamentare, della competenza a svolgere attività istruttoria, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento emesso in base a processo verbale dalla Direzione regionale delle entrate – Cass. n. 24263/2015, Cass. n. 4649/2016, Cass. n. 33289/2018 -).

A tali principi non si è conformato il giudice di appello che ha, per converso, escluso il potere accertativo in capo alle Direzioni generali delle entrate.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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