Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7096 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. I, 12/03/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 12/03/2021), n.7096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15130/2019 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in Roma, in viale Regina

Margherita 239, presso lo studio dell’avvocato Valeri Valentina,

rappresentato e difeso all’avvocato Cainarca Giacomo, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappres. e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5505/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2020 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.F. impugnò innanzi al Tribunale di Milano il provvedimento della Commissione territoriale di diniego dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale; il ricorso fu rigettato con ordinanza che accertò che i motivi formulati non erano riconducibili a quelli di legge.

Il M. propose appello che la Corte d’appello, con sentenza emessa dalla il 10.12.18, respinse osservando che: le dichiarazioni rese dal ricorrente, assolutamente generiche, non erano credibili (l’istante aveva narrato di essere fuggito dal (OMISSIS) per il timore di essere ucciso – come il padre – e perseguitato dopo aver contestato la pratica dell’infibulazione alla quale erano sottoposte le giovani donne), sia perchè non provate, sia perchè la vicenda narrata riguardava fatti privati; l’appello, comunque, non conteneva censure all’ordinanza impugnata sulla mancata concessione della protezione sussidiaria ed umanitaria; circa la protezione sussidiaria, in particolare, non era emersa una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; i fatti allegati non erano comunque riconducibili ai presupposti di alcun tipo di protezione.

Il M. ricorre in cassazione con due motivi.

Resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la Corte territoriale, nel rigettare la domanda sulla protezione umanitaria, non avrebbe considerato: la situazione in cui versava il (OMISSIS), caratterizzata dalla limitazione di varie libertà fondamentali ed abusi di diritti umani, come desumibile dalle citate fonti internazionali; che la privazione dei diritti fondamentali, specie riguardo alla condizione di povertà del paese d’origine, avrebbe dovuto legittimare la protezione umanitaria.

Il secondo motivo denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 avendo la Corte d’appello escluso la protezione sussidiaria, sub suddetto art. 14, lett. C senza aver acquisito le necessarie informazioni sulla situazione del (OMISSIS).

Il primo motivo è inammissibile. Anzitutto, il ricorrente non ha attinto la principale ratio dell’ordinanza impugnata secondo la quale l’appello non aveva riguardato la mancata concessione della protezione umanitaria e sussidiaria. Invero, sarebbe stato onere del ricorrente contrastare la suddetta ratio decidendi, deducendo ed allegando gli specifici motivi d’appello, ma tale allegazione è del tutto mancata.

Il motivo è comunque inammissibile per la sua genericità, per la mancata allegazioni di specifiche, individuali, condizioni di vulnerabilità che avrebbero legittimato il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il secondo motivo, che riguarda la protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è parimenti inammissibile per non aver il ricorrente, come detto, censurato la parte dell’ordinanza impugnata che ha evidenziato l’omessa contestazione in appello del mancato riconoscimento di tale forma di protezione. Tale rilievo, per il suo carattere dirimente, preclude l’esame del contenuto del motivo.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 2100,00 di cui 100,00 per esborsi oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

 

 

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