Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7096 del 12/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 12/03/2020), n.7096
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16111-2018 proposto da:
F.G.P.G., quale erede del sig. F.G.C. e
quale procuratore degli altri eredi sig.ri L.F.,
F.G.M.E., F.G.G., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato
CARMELA MARGHERITA RODA’, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MICHELE D’ALESSANDRO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BERTINORO (FC);
– intimato –
avverso la sentenza n. 3257/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 30/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI
ROBERTO GIOVANNI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
La CTR Emilia-Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello proposto da F.G.G., F.G.P.G., L.F. e F.G.M.E. avverso la sentenza resa dalla CTP di Forlì relativa ad alcuni avvisi di accertamento emessi per la ripresa di ICI per gli anni 2006 e 2007.
La motivazione della sentenza impugnata è quella di seguito riportata testualmente: “Di conseguenza non è possibile riconoscere ai fabbricati indicati dall’ufficio il beneficio della ruralità che per legge viene riconosciuta esclusivamente a seguito di apposita istruttoria dell’ufficio e solo, si ripete ai fabbricati accatastati in cat. A/6 e D/10. Questa Commissione tributaria regionale rileva il comportamento legittimo dell’Ufficio, del comune e della commissione tributaria di primo grado e pertanto ritiene di respingere in toto l’appello del contribuente.”
I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
Il Comune di Bertinoro non si è costituito
La censura, con la quale i ricorrenti prospettano la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, è fondata.
Questa Corte è ferma nel ritenere che in forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (e, dunque, anche alle sue disposizioni di attuazione) contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, è applicabile al nuovo rito tributario, così come disciplinato dal citato decreto, il principio desumibile dalle norme di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e all’art. 118 disp. att. c.p.c. secondo il quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto, determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (cfr. Cass. n. 13990/2003, Cass. n. 9745/2017).
Non si è poi mancato di precisare che in tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass. n. 15884/2017).
Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata è afflitta dall’insanabile vizio di nullità, non comprendendosi dalla sua lettura i termini della controversia, il contenuto della sentenza di primo grado, le doglianze esposte in appello dal contribuente e, conseguentemente, la ratio decidendi espressa dalla CTR e la sua coerenza rispetto alle censure esposte dai soccombenti nel giudizio di impugnazione.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Emilia-Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Emilia-Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020