Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7095 del 12/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 12/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 12/03/2021), n.7095
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26804-2020 proposto da:
K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE n. 38, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA PARAVANI,
rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA NANULA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 21988/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 12/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/02/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con istanza notificata il 14.10.2020, pervenuta presso la cancelleria di questa Corte in data 26.10.2020, K.M. ha chiesto procedersi alla correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 21988/2020, nella parte in cui detto provvedimento, in accoglimento del ricorso, aveva cassato la decisione impugnata disponendo il rinvio della causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anzichè alla Corte di Appello di Brescia, ufficio – quest’ultimo – che aveva emesso la sentenza cassata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’istanza di correzione dev’essere rigettata.
L’art. 383 c.p.c. prevede che, in caso di cassazione con rinvio, la causa debba essere rinviata “ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata”, e quindi non necessariamente ad altra sezione, o ad altro collegio, o a diverso magistrato, appartenente allo stesso ufficio che ebbe ad emettere la decisione cassata.
Va, sul punto, ribadito il principio per cui “La sentenza che dispone il rinvio a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 1 (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio), contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5087 del 27/02/2008, Rv. 601949; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 02/02/2012, Rv. 621528; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 24042 del 12/11/2014, Rv. 633331; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 11120 del 05/05/2017, Rv. 643965).
Nulla per le spese, trattandosi di procedimento per la correzione di errore materiale.
P.Q.M.
la Corte rigetta l’istanza di correzione dell’errore materiale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021