Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7095 del 03/03/2022
Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 03/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7095
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12076-2021 proposto da:
A.S.T., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronologico 3225/2021 del TRIBUNALE di ANCONA,
depositato il 21/3/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 3/2/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI
ALBERTO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Ancona, con decreto del 21 marzo 2021, rigettava il ricorso proposto da A.S.T., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.
2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso A.S.T., prospettando tre motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura alle liti all’uopo conferita.
Del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente (Cass., Sez. U., 15177/2021).
Facendo applicazione di questo principio al caso di specie il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente risulta inammissibile.
La procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto indica, infatti, soltanto la data di rilascio (“18.04.2021”), risalente a epoca successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l’autenticazione della firma con la formula “vera la firma”.
4. Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame delle doglianz e presentate.
La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022