Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7094 del 12/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 12/03/2020), n.7094
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26289-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1413/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 30/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro M.E.A. e l’Associazione sportiva onlus Circolo ippico La riviera, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che, in accoglimento dell’appello proposto dal M., ha ritenuto l’illegittimità dell’accertamento spiccato nei suoi confronti per redditi di partecipazione relativi all’ente Associazione sportiva onlus circolo ippico La Riviera, per l’anno 2008. La CTR escludeva che l’Agenzia avesse fornito la prova che il M. fosse socio di fatto dell’ente anzidetto.
Le parti intimate, dopo la disposta rinnovazione della notifica del ricorso in esito a quanto disposto da questa Corte con ordinanza n. 33086/2018, non si sono costituite.
L’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di omesso esame di fatti rilevanti e decisivi per il giudizio, è infondato.
Ed invero, la CTR ha escluso che l’Agenzia avesse fornito la prova che il M. fosse socio, ritenendo le argomentazioni esposte dall’Agenzia nelle controdeduzioni – a pag.6, punti 1 e 2 – fondate “su un ragionamento assiologico”.
Orbene, con il presente ricorso la ricorrente assume l’omesso esame dei fatti riportati nelle anzidette controdeduzioni richiamate dalla CTR e di altri elementi riportati a pag.6 del ricorso per cassazione.
Ora, se con riferimento ai fatti riportati nelle controdeduzioni la censura è all’evidenza infondata, avendo la CTR esaminato i fatti ivi riportati, sicchè il vizio di omesso esame ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è più ipotizzabile (Cass., S.U., n. 8053/2014), per altro verso i fatti indicati alla pag.6 del ricorso per cassazione non sono forniti del carattere della decisività rispetto a quanto l’Agenzia vorrebbe dimostrare – la natura di socio di fatto del M. – attenendo a fatti non conducenti – concessione in uso gratuito all’ente del complesso ove viene esercitata l’attività dello stesso e ed entità dei redditi del M. – non concernendo l’esistenza di condotte idonee a conclamare che il M. agisse come socio della società.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020