Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7093 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11666/2005 proposto da:

POGGIO DI MOLA S.R.L. in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43 presso lo studio dell’Avvocato

D’AYALA VALVA Francesco, che la rappresenta e difende giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FORMIA (LT) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 20 presso lo

studio dell’Avvocato VARONE Pasquale, che lo rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 31/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato PASQUALE VARRONE, che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Latina la società Poggio di Mola srl proponeva opposizione avverso l’avviso di accertamento, ai fini dell’Ici per l’anno 1995, che l’amministrazione di quel Comune le aveva fatto notificare per rettifica del valore di un terreno fabbricabile di sua proprietà, originariamente determinato in base alla rendita catastale, e successivamente stabilito sulla scorta di una perizia svolta per incarico dell’ente impositore, sicchè veniva richiesta un’imposta maggiore di quella versata, oltre agli interessi e sanzione. Esponeva che l’atto impositivo non era adeguatamente motivato; il bene non era edificabile, per mancata approvazione del piano di lottizzazione; vi erano dei rustici da abbattere, e si doveva tenere conto anche dei costi relativi, inclusi quelli dell’asporto dei materiali; i prezzi di mercato per le aree similari limitrofe erano addirittura inferiori al valore dichiarato; pertanto l’ente non poteva avanzare alcuna pretesa, sicchè la ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto impugnato.

Instauratosi il contraddittorio, il Comune eccepiva l’infondatezza del ricorso, per il quale esso aveva operato addirittura una successiva rettifica a ribasso dopo avere acquisito una perizia di stima specifica; perciò chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.

Quella commissione annullava l’atto impositivo solo in parte con sentenza n. 285 del 2002.

Avverso la relativa decisione l’ente pubblico territoriale proponeva appello, cui l’appellata resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale del Lazio, sez. stacc. della stessa sede, la quale, in riforma di quella impugnata, lo accoglieva con sentenza n. 46 del 20.2.2004, osservando che le doglianze mosse da questa non potevano essere condivise ed accolte, perchè non trasfuse in una impugnazione incidentale, mentre invece il valore, come determinato dal perito nominato dall’appellante, non poteva essere più ulteriormente ridotto, atteso che questi lo aveva già considerato in diminuzione nella valutazione complessiva del cespite ai fini dell’imposta di che trattasi.

Contro questa pronuncia la società Poggio di Mola ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi, ed ha depositato memoria.

Il Comune di Formia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3, art. 75 c.p.c. e D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 6, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la commissione tributaria regionale non considerava che l’appello era inammissibile, in quanto esso non conteneva la chiara indicazione della qualità del soggetto che rappresentava l’ente in seconda istanza, nè questo lo era da parte dell’unico organo che ne era legittimato, e cioè il sindaco, senza che, ove lo statuto del Comune prevedesse che questo potesse essere difeso da propri funzionari, la relativa normativa avrebbe dovuto essere applicata.

Il motivo è infondato.

Anche se si tratta di questione nuova, tuttavia essa va ugualmente delibata, trattandosi di pretesa violazione di disposizioni processuali che attengono alla regolare costituzione del contraddittorio. Posto ciò, va rilevato che la funzionaria, la quale difendeva l’ente in secondo grado, aveva avuto la delega da parte del vice sindaco, oltre che l’autorizzazione della giunta comunale, e pertanto il contraddittorio era regolare e perfettamente integro sotto tale profilo.

Infatti, a parte che la dirigente dell’ufficio tributi regolarmente stava in giudizio perchè munita di delega del v. sindaco, ad ogni modo va rilevato che il D.L. n. 44 del 2005, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. del 2005 n. 88 ed applicabile ai processi in corso in forza del successivo comma 2, nel sostituire il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3, ha attribuito la rappresentanza processuale dell’ente locale nel giudizio di merito al dirigente dell’ufficio tributi come nella specie, ovvero, in mancanza di tale figura, al titolare della posizione organizzativa comprendente detto ufficio. Tale dirigente a sua volta, con apposita determinazione, può delegare un funzionario dell’unità organizzativa da lui diretta a sottoscrivere e presentare l’impugnazione quale assistente dell’ente locale, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 bis, sicchè la posizione processuale dell’appellante Comune di Formia era perfettamente regolare (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 14637 del 2007, n. 6727 del 2007).

2) Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54 e 56, art. 112 c.p.c. e art. 1362 c.c., oltre che omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, giacchè il giudice di appello non considerava che l’atto di controdeduzioni già conteneva tutte le questioni ed eccezioni sollevate in primo grado, e si concludeva con la richiesta di annullamento della rettifica, senza che occorresse alcuna formula sacramentale, e precisamente la locuzione di rito “appello incidentale”, posto che l’atto ne aveva tutti i requisiti. Si ribadiva che l’avviso era carente di motivazione, ed in particolare non vi si riscontrava il procedimento seguito per la determinazione del valore, come pure nemmeno i parametri applicati, a fronte invece della prova documentale fornita dall’interessata. Peraltro nemmeno la perizia di controparte era stata allegata all’atto impositivo.

La ricorrente non ha indicato specificamente le doglianze proposte e il punto in cui la sentenza impugnata sarebbe stata carente, se non modo piuttosto generico, cercando di sopperire solo con la memoria depositata, ancorchè però tardivamente.

Tale considerazione preliminare è assorbente rispetto al merito della doglianza, che comunque “ad abundantiam” non ha pregio.

Invero era necessario che la contribuente avesse proposto appello incidentale avverso le domande e questioni disattese dal giudice di prime cure, senza che fosse sufficiente che esse fossero state riproposte semplicemente come in primo grado, e in particolare senza la specificazione dei punti precisi della decisione, che, a dire della parte, avrebbero dovuto essere riformati, trattandosi altrimenti di mera riproposizione generica delle doglianze prospettate nel precedente giudizio.

Infatti soltanto la parte vittoriosa in esso non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., può limitarsi a riproporle. Invece quella rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda, di cui intende ottenere l’accoglimento, ha quindi l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della domanda, senza che al riguardo sia sufficiente riproporre le medesime come in primo grado, ma deve prendere espressamente posizione sui vari punti e passaggi logici seguiti dal giudice del precedente giudizio (V. pure Cass. Sentenza n. 9400 del 06/05/2005).

3) Col terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, poichè la CTR non considerava che la pretesa dell’ufficio non era fondata su alcun riscontro probatorio, a fronte invece della varia documentazione prodotta dalla contribuente, e costituita anche da atti notarili aventi ad oggetto immobili posti nella stessa zona, per la quale anzi l’area in questione era stata sopravvalutata, tenuto conto che l’edificabilità non era possibile per le varie vicende connesse ai piani attuativi. Peraltro essa era stata acquisita mediante aggiudicazione in una procedura fallimentare, tanto che il valore attribuito dal CTU del tribunale di Salerno per il 1981 era stato solo di L. 80.000.

La doglianza non va condivisa.

Si tratta di valutazione del materiale probatorio, che non può essere riproposta in sede di legittimità, posto che il giudice di appello si basava sulla stima del perito del Comune, le cui argomentazioni e conclusioni riteneva di condividere con argomentazione immune dai vizi denunciati.

4) Col quarto motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, oltre che contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto il giudice di appello non considerava come le varie traversie giudiziarie avevano reso l’area di che trattasi inedificabile, con necessari conseguenti riflessi anche sul valore.

Il motivo rimane assorbito da quanto sinora evidenziato riguardo a quelli già esaminati, anche se tuttavia va osservato che con esso la ricorrente ripropone questione di valutazione, e quindi di fatto, non prospettabile in sede di legittimità.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese di questo giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore del controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 1.700,00 (millesettecento/00), di cui Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 1.500,00 per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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