Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7093 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 12/03/2021), n.7093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25576-2020 proposto da:

G.V., G.M., F.A. e G.A.A.,

rappresentati e difesi dall’avv. CARLO EDOARDO ROCCA e domiciliati

presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

MULTIMEDICA S.P.A.

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 6011/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 04/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso per la correzione di errore materiale, gli odierni ricorrenti lamentavano la mancata considerazione, nell’ambito delle spese liquidate dall’ordinanza n. 6011/2020 di questa sezione, della fase processuale ex art. 373 c.p.c., in relazione alla quale i ricorrenti avevano esposto nota spese nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Multimedica S.p.a. è rimasta intimata.

I ricorrenti hanno anche depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’istanza di correzione dell’errore materiale è fondata.

Risulta infatti che, con la memoria depositata il 25.11.2019, gli odierni ricorrenti avevano invocato anche le spese della fase svoltasi innanzi la Corte di Appello, ai sensi dell’art. 373 c.p.c.. Il dispositivo dell’ordinanza n. 6011/2020 va dunque integrato, con aggiunta, alla fine della quinta riga del dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 6011/2020, dopo la parola “legge”, delle seguenti parole: “nonchè delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., che liquida in Euro 1.000 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge”.

Con la memoria depositata in prossimità della presente adunanza, i ricorrenti chiedono anche che sia indicato l’importo del contributo unificato e della marca da bollo necessari per la predetta fase incidentale. Detta richiesta, oltre ad essere tardiva, non è ammissibile in quanto il rimborso del contributo unificato consegue ope legis all’accoglimento del ricorso, senza esigenza di una espressa statuizione in tal senso.

Nulla per le spese, trattandosi di procedimento di correzione dell’errore materiale.

PQM

la Corte accoglie il ricorso ed ordina l’integrazione del dispositivo dell’ordinanza n. 6011/2020 di questa sezione con aggiunta, alla fine della quinta riga, dopo la parola “legge”, delle seguenti parole: “nonchè delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., che liquida in C 1.000 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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