Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7093 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 12/03/2020), n.7093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Marian Giovanna – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27503-2018 proposto da:

R.G. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI QUINZI,

5, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE TOMASSI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15,

presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza n. 2404/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che: con sentenza del 13/4/2018 la Corte di appello di Roma ha accolto l’appello proposto da Intesa SanPaolo s.p.a. e, in totale riforma della sentenza del 19/11/2012 del Tribunale di Frosinone, ha rigettato la domanda proposta da R.G. per ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di conto corrente e in subordine la risoluzione per inadempimento, con richiesta di pronunce restitutoria e risarcitoria a causa dell’esecuzione da parte della banca di operazioni di investimento eseguite in assenza di ordini del cliente e con ampio superamento del fido pattuito;

secondo la Corte di appello, anche se la Banca aveva omesso di registrare gli ordini telefonici asseritamente ricevuti dal cliente su nastro magnetico o supporto equipollente, come prescritto dall’art. 60 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, la mancata contestazione e l’implicita approvazione da parte del sig. R. delle operazioni in essi annotate, relative agli accrediti e agli addebiti relativi alle vendite e agli acquisiti dei titoli azionari, valeva ratifica con effetto retroattivo della condotta della Banca, secondo lo schema della formazione progressiva del contratto per approvazione successiva della condotta del falsus procurator, mentre il difetto di forma scritta del negozio di ratifica era superato dal fatto che stessa si era concretizzata nell’ambito di atti di esecuzione del rapporto di conto corrente rivestenti la forma scritta, ossia gli estratti conto inviati dalla Banca;

avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione R.G. svolgendo unico motivo, a cui ha resistito con controricorso Intesa SanPaolo s.p.a., chiedendone l’inammissibilità o il rigetto e proponendo a propria volta ricorso incidentale, sorretta da unico motivo;

in data 7/1/2020 il Consigliere relatore ha proposto ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in camera di consiglio non partecipata, previa delibazione dell’inammissibilità del ricorso principale e della manifesta fondatezza del ricorso incidentale, sia pur, con evidente errore materiale rilevando anche la manifesta fondatezza del ricorso principale;

le parti hanno illustrato con memoria ex art. 380 c.p.c., comma 2, le

rispettive difese;

ritenuto che: con il motivo il ricorrente principale lamenta violazione degli artt. 1827,1832, 1710, 1838,1399, 1423,1352,1324 c.c., criticando la decisione della Corte di appello per aver ravvisato la ratifica per mancata contestazione delle risultanze degli estratti di conto corrente, che non poteva operare nel caso in esame per difetto di forma scritta;

inoltre, secondo il ricorrente, la mancata contestazione del conto e pure la sua stessa approvazione non impediscono al cliente di contestare successivamente la mancanza o l’invalidità del rapporto che costituisce la causa dell’annotazione, così invocando il principio, invero consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. 6 – 1, n. 30000 del 20/11/2018, Rv. 651869 – 01), secondo cui l’approvazione anche tacita dell’estratto conto, ai sensi dell’art. 1832 c.c., comma 1, non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell’inclusione o dell’eliminazione di partite del conto corrente;

in memoria il ricorrente insiste sulla rilevanza della corretta interpretazione degli artt. 1832 e 1827 c.c., e in particolare ribadisce che solo il dato numerico risultante dagli estratti conto non contestati risulta approvato e ratificato, mentre la ragione dell’annotazione permane liberamente contestabile, nei limiti della prescrizione;

tuttavia tali considerazioni non appaiono pertinenti rispetto alla ratio della sentenza impugnata, che non ha applicato la presunzione di cui all’art. 1832 c.c., ma ha semplicemente ritenuto, con apprezzamento di merito, non censurabile in sede di legittimità, che l’assenza di contestazione mosse dal cliente delle operazioni annotate sugli estratti conto, nel complessivo contesto temporale dipanatosi per circa cinque anni, rappresentasse una manifestazione tacita e concludente di volontà consapevolmente diretta a ratificare, facendola propria, l’attività posta in essere dalla Banca, pur in assenza di valido mandato;

il ricorrente a pag.8 del ricorso argomenta, per vero non del tutto chiaramente, per sostenere l’invalidità della ratifica tacita per difetto della forma scritta ad substanliam, asseritamente prevista per i singoli ordini dal contratto quadro;

secondo la giurisprudenza di questa Corte, citata anche da parte del ricorrente, il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, laddove impone la forma scritta, a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti quadro, e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all’intermediario, la cui validità non è, invece, soggetta a requisiti formali, salvo che lo stesso contratto quadro li preveda anche per quelli;

in tal caso, infatti, il principio di cui all’art. 1352 c.c., secondo cui la forma convenuta dalle parti per la futura stipulazione di un contratto si presume pattuita ad substantiarn, è estensibile, giusta il richiamo operato dall’art. 1324 c.c., agli atti che seguono a quella stipulazione, come nell’ipotesi degli ordini suddetti (Sez. 1, n. 3950 del 29/02/2016, Rv. 638817 – 01; Sez. 1, n. 16053 del 02/08/2016, Rv. 641317 – 01; Sez. 1, n. 19759 del 09/08/2017, Rv. 645194 – 02; Sez. 1, n. 25335 del 25/10/2017, Rv. 645936 – 01);

il ricorso sul punto è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poichè richiama il contenuto del contratto quadro, senza trascriverne il testo, neppur sintetizzato, e senza dar atto del momento della produzione in giudizio e del lotus della reperibilità del documento in questione nelle carte processuali;

non a caso l’ordinanza della Sez.1, del 25/10/2017 n. 25335, sopra citata, è pervenuta a ritenere l’invalidità della ratifica, scaturente anche in quel caso dalla mancata contestazione degli estratti conto da cui risultavano le operazioni di investimento, proprio perchè in quel caso il contratto quadro imponeva la forma scritta anche per i singoli ordini;

secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 60 del Regolamento CONSOB n. 11522/98, che impone alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, costituisce uno strumento atto a garantire agli intermediari, mediante l’oggettivo ed immediato riscontro della volontà manifestata dal cliente, l’esonero da ogni responsabilità quanto all’operazione da compiere, ma non impone, in assenza di specifica previsione, un requisito di forma, sia pure ad probalionem, degli ordini suddetti, restando inapplicabile la preclusione di cui all’art. 2725 c.c. (Sez. 1, n. 612 del 15/01/2016, Rv. 638276 – 01);

analoga sorte è stata attribuita anche alla previsione contenuta nel contratto quadro che richiami ai sensi dell’art. 1352 c.c., la possibilità di dare all’intermediario ordini orali, secondo quanto prevede il regolamento Consob n. 11522/98, imponendo alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente;

anche in questo caso la documentazione attraverso la registrazione dell’ordine non costituisce un requisito di forma, sia pure ad probationem, degli ordini suddetti, ma uno strumento atto a facilitare la prova, altrimenti più difficile, dell’avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguente esonero da ogni responsabilità quanto all’operazione da compiere (Sez. 1, n. 3087 del 08/02/2018, Rv. 646881 – 01);

palesemente inconferenti rispetto alla fattispecie e al decisum appaiono i richiami del ricorrente all’art. 1838, u.c. (nullità del patto di esonero della banca dall’ordinaria diligenza nel deposito di titoli in amministrazione, dell’art. 1710, circa la diligenza del mandatario, e dell’art. 1423, circa l’inammissibilità della convalida del contratto nullo;

inammissibili appaiono poi le considerazioni esposte nella memoria illustrativa dal ricorrente, alle pagine 7 e 8, relative alla violazione degli obblighi informativi e protettivi incombenti all’intermediario finanziario, che esulano dall’ambito del motivo di ricorso;

gli eventuali vizi e carenze del ricorso per cassazione non possono essere sanat44 da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2, la cui funzione – al pari della memoria prevista dall’art. 378 c.p.c., sussistendo identità di ratio – è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Sez. 2, n. 30760 del 28/11/2018, Rv. 651598 – 01; Sez. 2, n. 24007 del 12/10/2017, Rv. 645587 – 01; Sez. 1, n. 26332 del 20/12/2016, Rv. 642766 – 01);

con il motivo di ricorso incidentale Intesa SanPaolo lamenta il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, a cui invano ha cercato di porre rimedio con l’esperimento della procedura per correzione di errore materiale, per aver la Corte di appello omesso di provvedere sulla sua richiesta articolata al punto f) delle conclusioni dell’atto di appello, relativamente alla pretesa restitutoria nei confronti del sig. R. delle somme da lui ricevute sulla base della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, con i relativi accessori, incassate in forza di procedura esecutiva mobiliare esperita presso il Tribunale di Cassino e poi fatte oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro conservativo presso il terzo sequestrato Unicredit s.p.a.;

l’omissione di pronuncia è evidente e agevolmente riscontrabile dagli atti e in particolare dal contenuto dell’atto di appello di Intesa Sanpaolo, nonchè è stata implicitamente confermata dalla stessa Corte romana con il provvedimento di rigetto della richiesta di correzione di errore materiale del 26/6/2018;

ritenuto pertanto che il ricorso principale debba essere dichiarato inammissibile e invece debba essere accolto il ricorso incidentale con la conseguente cassazione in parte qua della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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