Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7092 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Sig. B.G. di (OMISSIS), c.f. (OMISSIS),

rappresentato e difeso nel presente procedimento, in via anche

disgiunta, dagli avv.ti MIORI Luciano Andrea di Bolzano e Barbara

Piccini di Roma, nello studio della quale ultima, sito in Roma in

Circonvallazione Clodia n. 29, è anche elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

COMUNE di BOLZANO, in persona del Signor Sindaco pro tempore, Dott.

S.L., rappresentato e difeso, congiuntamente e

disgiuntamente, dagli avv.ti GUDRUN AGOSTINI e Marco Cappello

(patrocinante in Cassazione) del Foro di Bolzano e dall’avv.

Giampiero Placidi (patrocinante in Cassazione) del Foro di Roma, con

domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, Via

Barberini 86, in forza della deliberazione di autorizzazione della

Giunta comunale dd. 24.04.2007;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/1/06, pronunciata dalla Commissione

Tributaria di secondo grado di Bolzano, Sez. 01, il 28 marzo 2006,

depositata il 9 gennaio 2007 e notificata al sig. B.

G. in data 13 febbraio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/02/2010 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;

udito, per il ricorrente, l’Avv. Barbara Piccini che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il Comune resistente, l’Avv. Giampiero Placidi che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2003, il Comune di Bolzano notificava al sig. B. dieci avvisi e verbali di accertamento relativi all’imposta ICI e comprensivi di interessi e sanzioni per omesse dichiarazioni e omesso versamento per terreni di proprietà del contribuente costituenti le pp.ff. (OMISSIS).

Avverso tali avvisi e avverso la nota confermativa dei provvedimenti di accertamento emessi dal Comune, il sig. B. presentava ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado, eccependo la concreta inutilizzabilità di fatto, a scopo edificatorio, dei terreni in questione in considerazione delle loro ridotte dimensioni e forme e del rispetto delle prescrizioni del PUC in tema di distanze.

Circostanze, queste, che, a prescindere dalla formale qualificazione dei fondi come zona residenziale (OMISSIS), e quindi della loro astratta edificabilità urbanistica, avrebbero reso tali terreni, di fatto, assolutamente inedificabili con esclusione dell’assoggettamento delle relative particelle fondiarie al tributo.

In via subordinata, lamentava la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento in ordine al valore attribuito dal Comune ai terreni in questione e chiedeva una loro eventuale rideterminazione in sede giudiziale.

Il Comune di Bolzano si costituiva in giudizio, chiedendo che i ricorsi venissero dichiarati inammissibili o infondati.

La Commissione adita, con la sentenza n. 19/01/05, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale sollevata dal Comune, dichiarava la parziale inammissibilità del ricorso con riferimento agli avvisi di accertamento per gli anni 1998 – 2002 per essere stati impugnati oltre il termine stabilito del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, mentre riteneva fondato, nel merito, il ricorso con riferimento ai due avvisi (nn. 339/04 e 340/04) di accertamento per l’anno 2003, disponendone l’annullamento, sul presupposto che i fondi, in quanto privi di effettiva e concreta edificabilità, non dovessero scontare l’ICI. Avverso tale sentenza, il Comune proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria di secondo grado, chiedendo che, in riforma della stessa, venissero confermati anche gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), annullati in primo grado.

Si costituiva in giudizio il contribuente, proponendo appello incidentale per chiedere l’annullamento di tutti gli avvisi di accertamento impugnati, anche quelli in relazione ai quali il ricorso sarebbe stato ritenuto inammissibile, dacchè tardivo.

La Commissione Tributaria di secondo grado, con la sentenza n. 32/1/06, pronunciata il 28 marzo 2006 e depositata il 9 gennaio 2007, accoglieva l’appello del Comune e rigettava quello incidentale del contribuente, ritenendo i fondi in questione assoggettabili ad ICI, avendo mantenuto una residua capacità di cubatura edificabile, con conseguente validità anche dei provvedimenti nn. (OMISSIS), annullati in primo grado.

Avverso tale sentenza, il sig. B. proponeva ricorso per cassazione sorretto da tre motivi e corroborato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resisteva con controricorso l’intimato Comune di Bolzano.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, il contribuente ha lamentato “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21). Mancanza o insufficienza di motivazione su un fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

La notifica degli avvisi di accertamento per gli anni precedenti il 2003, e dei relativi verbali di accertamento, sarebbe avvenuta in data 29.10.2003.

Con provvedimento del 17 dicembre 2003, il Comune avrebbe però riesaminato ex novo tutta la questione, dichiarando sospesi i termini di impugnazione.

Con successivo provvedimento di data 2 luglio 2004, notificato il 9 luglio 2004, il Comune confermava i predetti avvisi e verbali di accertamento, facendo ridecorrere i termini interrotti.

L’eccezione del Comune sulla tardività dell’impugnazione dei provvedimenti notificati nel 2003 sarebbe stata accolta dalla Commissione di primo grado sul presupposto che i termini di impugnazione degli avvisi, riapertisi in data 09.07.2004, sarebbero poi scaduti in data 20.07.2004, dacchè il provvedimento notificato sarebbe stato meramente confermativo.

In realtà, a parere dell’odierno ricorrente, quella del 02.07.2004 non sarebbe stata una comunicazione o un provvedimento di tipo meramente confermativo (che, come tale, non avrebbe fatto decorrere ex novo i termini di impugnazione) ma un nuovo provvedimento del Comune di Bolzano, contenente una manifestazione di volontà dello stesso, con conseguente annullamento e sostituzione degli atti precedenti.

Nel caso di specie, a fronte di una nuova istruttoria svolta dall’Ufficio, si sarebbe stati in presenza di un’emanazione ex novo dei provvedimenti notificati nell’ottobre 2003, con conseguente autonoma impugnabilità e decorrenza di nuovi termini per la loro impugnazione.

Quelli dei provvedimenti notificati nel 2003 sarebbero divenuti, quindi, a tutti gli effetti, “vizi propri” del provvedimento di data 2 luglio 2004, in quanto attinenti al suo contenuto.

Sarebbe, quindi, evidente l’errore sulla natura giuridica del provvedimento di data 2 luglio 2004, sul suo contenuto e sulla sua impugnabilità, che avrebbe comportato la violazione e la falsa applicazione delle norme in materia di decorrenza dei termini di impugnazione dei provvedimenti tributari.

Sul punto, la sentenza risulterebbe anche viziata da omessa o comunque insufficiente motivazione perchè non chiarirebbe minimamente in base a quali elementi o considerazioni, nonostante una lunga e approfondita istruttoria condotta dall’amministrazione, il provvedimento del 2 luglio 2004 sarebbe stato ritenuto meramente confermativo.

Infatti, al riguardo, nessuna valenza assumerebbe l’affermazione della sentenza secondo cui, nel caso di specie, sarebbe stato il contribuente a sollecitare una ulteriore verifica nel merito degli accertamenti, dal momento che elemento dirimente sarebbe stata la nuova attività istruttoria del Comune, indipendentemente da chi sia stato a richiederla.

Pertanto, sussisterebbe anche il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 366 bis c.p.c. si precisa al riguardo che il fatto controverso e decisivo in ordine al quale la motivazione si assume omessa o insufficiente è la natura meramente confermativa o meno del provvedimento di data 02.07.2004 del Comune di Bolzano.

Con riferimento al dedotto vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, si formula, invece, sempre in ossequio al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto:

se un provvedimento tributario (nel caso di specie quello del Comune di Bolzano di data 02.07.2004) che confermi precedenti provvedimenti (nel caso di specie gli accertamenti e i verbali relativi agli anni anteriori al 2003) dopo l’apertura e lo svolgimento di una nuova istruttoria con acquisizione di nuovi elementi di fatto e valutazione, possa, ciononostante, definirsi meramente confermativo:

– se, qualora un provvedimento non meramente confermativo, costituente rinnovato esercizio del medesimo potere, richiami e faccia proprio il contenuto di atti emanati in precedenza, lo stesso possa venire autonomamente impugnato anche con riferimento al contenuto degli atti richiamati.

Il motivo è infondato.

La sentenza è correttamente motivata.

In tema di contenzioso tributario, dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, nonchè del vigente D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, emerge chiaramente che i termini per proporre ricorso alle Commissioni Tributarie da parte del contribuente decorrono esclusivamente dalla notifica dell’atto, in mancanza della quale l’interessato rimane sempre libero di contestare la pretesa dell’Amministrazione attraverso l’impugnazione degli atti successivi a quello non notificato. Non è quindi consentito attribuire alcun rilievo alle notizie comunque acquisite dal contribuente, perchè quello che conta è solo la conoscenza legale dell’atto, che, stante il tenore letterale delle norme, può derivare soltanto dalla sua notificazione (Cass. 9891/01).

C’è da rilevare, inoltre, che la censura è inconferente, alla luce di quanto si dirà infra riguardo al terzo motivo di censura.

Con il secondo motivo, il sig. B. ha denunciato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’art. 112 c.p.c.; D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 346 e art. 1, comma 2, e art. 61 – omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, applicabile anche al giudizio d’appello ex art. 61 del predetto D.Lgs., i giudici di seconde cure, una volta accolto l’appello principale del Comune, e rigettato quello incidentale del contribuente, avrebbero dovuto, in ogni caso, esaminare e decidere, sia pure solo con riferimento agli atti impugnati per i quali il ricorso non fosse stato giudicato tardivo, le domande e le eccezioni (ossia quei motivi già contenuti nel ricorso di primo grado) che la difesa del ricorrente aveva riproposto in appello.

Nella fattispecie, la sentenza di secondo grado avrebbe del tutto eluso l’esame e la valutazione delle censure reiterate in appello, ossia, se, una volta ritenuti i terreni assoggettabili ad ICI, gli avvisi di accertamento relativi al 2003 fossero stati sufficientemente motivati e se il valore, che gli stessi avevano attribuito ai fondi in questione, fosse congruo o meno.

L’impugnata sentenza, quindi, per l’aspetto in questione, sarebbe viziata per omessa pronuncia e per errore in procedendo, con violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento all’art. 112 c.p.c., vizio in relazione al quale si provvede, quindi, a formulare, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito:

– se la sentenza di appello di Commissione Tributaria che, accogliendo appello principale e rigettando quello incidentale, non si pronunci sui motivi del ricorso svolti dal ricorrente in primo grado e ivi non esaminati perchè assorbiti, ma da lui espressamente riproposti ex art. 346 c.p.c., con l’appello incidentale, sia nulla per violazione dell’art. 112 c.p.c. e, così, per omessa pronuncia.

La difesa del ricorrente censura e impugna l’omessa pronuncia anche sotto il profilo dell’omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, nella misura in cui si voglia ritenere che la Commissione di secondo grado abbia preso in considerazione anche i motivi di ricorso riproposti in appello ex art. 346 c.p.c., e li abbia disattesi, senza però giustificare la decisione in proposito: in tale ottica, ai fini di cui all’art. 366 bis c.p.c, si precisa che il fatto controverso e decisivo sarebbe la sussistenza o meno di valida e idonea motivazione negli avvisi di accertamento impugnati (e così in quelli nn. 339/04 e 340/04) e la congruità o meno del valore in essi attribuito ai fondi del ricorrente.

Il motivo è inammissibile.

La valutazione delle censure comporta la disamina dell’atto di appello, non prodotto, a pena di improcedibilità, in sede di deposito del ricorso, in spregio all’art. 369 c.p.c., sub. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006.

La mancata produzione documentale rende inammissibile il motivo di censura.

Con il terzo motivo del ricorso, l’odierno ricorrente ha dedotto “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) – omessa o comunque insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

Nel giudizio di appello, il Comune non avrebbe contestato che i terreni del sig. B. non fossero edificabili in loco ma si sarebbe limitato a sostenere l’irrilevanza di ciò, essendo sufficiente, ai fini della tassazione, un’edificabilità teorica dal punto di vista meramente urbanistico e che la volumetria virtuale, astrattamente ma non concretamente realizzabile sui fondi, avrebbe potuto essere dirottata altrove.

Al riguardo, la sentenza impugnata si sarebbe limitata ad affermare che i terreni avrebbero mantenuto una residua capacità di cubatura edificabile.

In realtà, non si sarebbe potuta assumere un’edificabilità di fatto di un fondo, e conseguentemente la sua assoggettabilità all’ICI, in virtù di considerazioni che atterrebbero non alla situazione oggettiva ma ad eventuali avvenimenti futuri e contingenti, del tutto ipotetici e incerti.

In ordine alle ragioni per cui si sarebbe sancita l’assoggettabilità all’ICI dei terreni del ricorrente, l’impugnata sentenza sarebbe carente di motivazione e la stessa insufficiente e contraddittoria, con conseguente sussistenza di vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, specialmente se con la criptica enunciazione in ordine alla residua capacità di cubatura edificabile si fosse inteso affermare la sussistenza di un’edificabilità in concreto dei fondi.

In tal caso, non si comprenderebbe in base a cosa la Commissione abbia potuto affermare ciò, alla luce della statuizione in senso contrario della sentenza di primo grado e delle risultanze della C.T. di parte, prodotta in primo grado e non contestata, laddove sarebbe evidente che sui fondi in questione, stante la loro assai ridotta dimensione e le distanze dai confini da rispettarsi in base al P.U.C., non si potrebbe mai costruire nulla.

Si precisa, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., che il fatto controverso e decisivo è l’assoggettabilità all’ICI dei terreni del ricorrente e la sussistenza, in capo ad essi, di un’edificabilità concreta, intesa come effettiva possibilità di realizzare cubatura sugli stessi.

Nel caso di specie, vi sarebbe l’edificabilità giuridica, urbanistica, ma sarebbe assente quella concreta e, a fronte di tale assenza, non vi sarebbero i presupposti per l’applicazione dell’ICI. Con l’aver ritenuto il contrario, si sarebbe incorsi nella violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2.

Con riferimento al dedotto vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la difesa del ricorrente, in ossequio al disposto dell’art. 360 bis c.p.c., formula, pertanto, il seguente quesito di diritto:

– se per nozione di “area fabbricabile” – che, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, costituisce il presupposto per assoggettare un immobile al pagamento dell’ICI – come definita dall’art. 2, comma 1, lett. b) del suddetto D.Lgs. rilevi comunque, anche nell’ipotesi di fondo sul quale lo strumento urbanistico generale (nella fattispecie il P.U.C.) consenta (in virtù dell’attribuita destinazione urbanistica) teoricamente l’edificazione, la concreta possibilità di edificare sullo stesso, ossia l’edificabilità di fatto;

– se quindi nel caso in cui quest’ultima, per qualsivoglia ragione oggettiva, venga di fatto a mancare, l’area non possa comunque qualificarsi come “fabbricabile” e venire considerata assoggettabile all’ICI;

– se un’area che il P.U.C. qualifica come “zona residenziale” e, come tale, teoricamente edificabile, sulla quale però, stante le sue ridotte dimensioni e la necessita di rispettare distanze obbligatorie dai confini, non sia di fatto possibile edificare alcunchè, costituisca ciononostante (o meno) “un’area fabbricabile” ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2.

Il motivo è infondato.

Per il rigetto dello stesso è sufficiente richiamare il l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui, in tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f). L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio (ex plurimis, Cass. S.U. 25506/06).

Consegue il rigetto del ricorso con soccombenza del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, determinate in Euro 1.700,00 (millesettecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per le spese, oltre agli accessori di legge.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio determinate in Euro 1.700,00 (millesettecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per le spese, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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