Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7092 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 12/03/2020), n.7092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13535-2018 proposto da:

FIDICONITUR SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANASTASIO II 80,

presso lo studio dell’avvocato ADRIANO BARBATO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA CALABRO’;

– ricorrenti –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 23,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO GRECO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANDREA BASSI;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 730/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Milano ha respinto l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado, la quale ha condannato l’odierna ricorrente al pagamento della somma di Euro 1.039.096,33, oltre accessori e dedotto quanto già versato, in favore di Banca di Credito cooperativo di Lezzeno, a titolo di escussione della fideiussione prestata dalla prima;

– che, secondo la corte territoriale, l’art. 8 dell’accordo concluso fra le parti prevede la revoca automatica del finanziamento, in presenza del mancato pagamento di tre rate consecutive da parte della mutuataria, con l’obbligo conseguente della banca di comunicare l’avveramento della condizione alla cooperativa garante, mentre non è prevista anche l’obbligatoria manifestazione della volontà di volersi avvalere di tale risoluzione;

– che avverso questa sentenza propone ricorso la Fidicomtur soc. coop., affidato a due motivi;

– che resiste la banca intimata con controricorso;

– che le parti hanno presentato le memorie; RITENUTO

– che i motivi censurano:

1) omesso o insufficiente esame di fatti decisivi per il giudizio, consistenti nella necessità di una comunicazione della revoca del finanziamento alla debitrice, non essendo contrattualmente sufficiente la mera comunicazione alla garante del mancato pagamento delle tre rate, mentre in fatto la banca non revocò mai il finanziamento;

2) violazione o la falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c., per avere la sentenza impugnata considerato in modo atomistico le clausole negoziali, laddove l’art. 8 del contratto inter partes prevedeva la necessità della comunicazione della revoca alla debitrice, trattandosi di una sorta di clausola risolutiva espressa;

– che i due motivi, vertenti sulla medesima questione interpretativa del contratto, possono essere congiuntamente trattati, e si palesano manifestamente infondati, ed in parte inammissibili;

– che, infatti, da un lato non sussiste nessun omesso esame, perchè il testo negoziale è stato ampiamente esaminato dalla corte del merito, la quale ne dà atto nell’ampia motivazione esposta; dall’altro lato, non è fondata la censura di avere la sentenza fatto mal governo dei canoni ermeneutici che presiedono all’interpretazione degli atti negoziali;

– che l’art. 1362 c.c., richiede di condurre l’accertamento del significato degli atti negoziali senza limitarsi al senso letterale delle parole e ricercando, invece, la volontà oggettivata nell’atto, mediante l’utilizzo di criteri sussidiari, quali l’interpretazione logica e il comportamento delle parti anche successivo al contratto, in particolare al fine di accertare il contenuto dell’atto in relazione alla sua funzione: essendo stato più volte affermato (fra le altre, Cass. 28 giugno 2017, n. 16181) che “Nell’interpretaione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violaione dei canoni ermeneutici o vizio di motiva.zione, il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c., alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti”; mentre le censure per violazione dell’art. 1362 c.c. e ss., non possono in nessun caso “risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (Cass. 1 marzo 2019, n. 6156);

– che, nella specie, la corte del merito ha ben esaminato il contratto ed ha concluso nel senso della non necessità di una manifestazione della volontà risolutoria per inadempimento, essendo sufficiente -secondo l’apprezzamento in fatto del contenuto del negozio – la mera comunicazione della circostanza relativa al mancato pagamento di tre rate consecutive, in sostanza comprendente il chiaro intento della banca medesima;

– che, a fronte di tale accertamento in fatto, non è possibile in questa sede di legittimità riproporre una diversa interpretazione del negozio, trattandosi di accertamento proprio ed esclusivo del giudice di merito;

– che le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento

delle spese di lite, liquidate in Euro 10.000,00, oltre ad 100,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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