Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7091 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

URBS Srl, cod. fisc. (OMISSIS), con sede in

(OMISSIS), in persona del proprio rappresentante legale, Dott.

V.E., nato a (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 43, presso lo studio dell’avv.

Winkler Pierluigi, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLZANO, in persona del Sindaco pro tempore presso la casa

comunale;

– controricorrente –

e sul ricorso incidentale subordinato n. 32127/05 proposto da:

COMUNE di BOLZANO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

Dott. S.L., rappresentato e difeso, congiuntamente e

disgiuntamente, nel presente procedimento, dagli avv.ti Giudiceandrea

Bianca M., Marco Cappello (patrocinante in Cassazione) nonche’

dall’avv. Giampiero Placidi, con domicilio eletto presso lo studio

legale di quest’ultimo sito in Roma, via Barberini 86, in forza di

Delib. Sindaco dd. 22 novembre 2005, n. 498;

– ricorrente –

contro

URBS Srl, (C.F. (OMISSIS)) di Roma, in persona del proprio

rappresentante legale, Dott. V.E., rappresentato e difeso

dall’avv. Pierluigi Winkler con domicilio eletto presso lo studio

legale di quest’ultimo sito in Roma, via Crescenzio n. 43;

– intimata –

avverso la sentenza n. 18/1/05, pronunciata dalla Commissione

Tributaria di secondo grado di Bolzano, Sez. 01, il 31 maggio 2005,

depositata il 29 giugno 2005 e notificata alla Urbs Srl in data

30.08.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

17/02/2010 dal Relatore Cons. Dott. MARINUCCI Giuseppe;

udito, per la Urbs Srl, l’Avv. Pierluigi Winkler che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per il Comune di Bolzano, l’Avv. Giampiero Placidi che ha

chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del

ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Bolzano notificava alla societa’ Urbs Srl distinti avvisi di accertamento con cui, per gli anni dal 1998 al 2002, procedeva al recupero della maggiore imposta ICI ritenuta dovuta dalla societa’ in ordine all’immobile di sua proprieta’, dato in comodato gratuito all’Associazione Grande Oriente d’Italia per lo svolgimento delle sue attivita’ culturali, assistenziali e ricreative.

Tali atti venivano tutti distintamente impugnati dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano che, riunitili, li accoglieva limitatamente all’applicazione delle sanzioni, in base al cumulo giuridico, mentre per il resto li respingeva, confermando parzialmente gli avvisi di accertamento.

Avverso tale decisione, la societa’ contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano che, con la sentenza n. 18/1/05, pronunciata il 31 maggio 2005 e depositata il 29 giugno 2005, lo rigettava, confermando la statuizione dei giudici di primo grado.

Avverso tale sentenza, la Urbs Srl proponeva ricorso per Cassazione sorretto da due motivi.

L’intimato Comune di Bolzano resisteva con controricorso e ricorso incidentale subordinato sorretto da un motivo e corroborato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale, la Urbs Srl ha lamentato “violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7”: tale articolo farebbe riferimento esclusivamente agli immobili utilizzati, senza alcuna indicazione in ordine all’appartenenza degli stessi o alla presenza di diritti reali di godimento.

In tale situazione dovrebbe valere il principio generale: ubi lex voluit, ubi noluit tacuit, come, tra l’altro, sarebbe ben evidenziato nello stesso art. 7 citato, laddove verrebbe previsto quando gli immobili debbano essere posseduti (lett. a), quando debbano appartenere (lett. f) o essere di proprieta’ (lett. e).

Pertanto, poiche’ l’espressione “immobili utilizzati” non parrebbe riferita a proprietari o a titolari di diritti reali di godimento, il possesso del cespite da parte dell’Associazione utilizzatrice dell’immobile, la presenza dei requisiti richiesti per poter godere dei benefici, escluderebbe la societa’ ricorrente dalla tassazione dell’ICI. Con il secondo motivo, la Urbs Srl ha eccepito “capacita’ impositiva dei Comuni e violazione di legge”. Il D.Lgs. n. 504 del 1992, nel sottolineare che l’esenzione ICI sarebbe dovuta per alcuni immobili solo in virtu’ della loro utilizzazione, accentrerebbe sull’oggetto la capacita’ impositiva dell’ente locale, proprio sottolineando come l’utilizzazione sia il requisito dell’esenzione.

Il regolamento, invece, sposterebbe sul soggetto il requisito impositivo, stabilendo che l’esenzione sia applicabile solo nel caso che l’immobile, oltre che utilizzato per le attivita’ predette, sia anche posseduto dall’ente che svolge tali attivita’ senza fini di lucro.

Con cio’, verrebbe meno il principio ispiratore del D.Lgs. del 1992 che sarebbe stato quello di esentare dall’imposta comunale quelle attivita’ aventi valore sociale e non commerciale.

I due motivi possono essere oggetto di trattazione congiunta.

Gli stessi non meritano accoglimento, alla luce dei principi giurisprudenziali fissati da questa Corte. In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta, che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i) prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c), (enti pubblici e privati, diversi dalle societa’, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali), purche’ destinati esclusivamente – fra l’altro – allo “svolgimento di attivita’ assistenziali”, esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attivita’ peculiari che non siano produttive di reddito (ex multis, Cass. 18549/03).

Inoltre, in merito al requisito del possesso, la Corte Costituzionale, con le ordinanze n. 429 dd. 19.12.2006 e n. 19 dd.

26.01.2007, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. c) per violazione degli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 Cost., ha affermato espressamente che detta norma non innova la disciplina dei requisiti soggettivi richiesti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 comma 1, lett. i) in quanto l’esenzione deve essere riconosciuta solo all’ente non commerciale che, oltre a possedere l’immobile, lo utilizza direttamente per lo svolgimento delle attivita’ ivi elencate.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale subordinato, il Comune di Bolzano ha lamentato “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c.”. Le due commissioni di merito non avrebbero mai preso in esame l’osservazione del Comune di Bolzano circa l’insussistenza della prova sulla destinazione, concreta ed esclusiva, dell’immobile, oggetto di causa, ad attivita’ non produttiva di reddito.

Prova, questa, che avrebbe dovuto addurre la societa’ contribuente, non essendo sufficiente, in tal senso, il solo Statuto dell’Associazione.

Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Consegue l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale, con soccombenza del ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio, determinate in Euro 1.200,00 (milleduecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per le spese, oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale, condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, determinate in Euro 1.200,00 (milleduecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per le spese, oltre agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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