Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7091 del 20/03/2017
Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.20/03/2017), n. 7091
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12093-2014 proposto da:
L.T.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 60,
presso lo studio dell’avvocato VINCENZO COLAROCCO, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANDREA LUCCI;
– ricorrente –
contro
B.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO DI PIETROPAOLO,
che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6911/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 19/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/01/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;
udito l’Avvocato PREVITI Carla con delega depositata in udienza
dell’Avvocato LUCCI Andrea, difensore della ricorrente che ha
chiesto l’estinzione del provvedimento;
udito l’Avvocato DI PIETROPAOLO LAURENTI Laura con delega depositata
in udienza dell’Avvocato DI PIETROPAOLO Claudio difensore della
resistente che ha chiesto l’estinzione del procedimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE Alessandro, che ha concluso per l’estinzione del procedimento
per intervenuta rinuncia.
Fatto
IN FATTO E DIRITTO
L.T.T., ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di B.V. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6911/2013 pubblicata il 19/12/2013 che confermava la pronuncia ex art. 2932 c.c. emessa dal giudice di primo grado avente ad oggetto il preliminare intercorso tra le parti, determinando il prezzo residuo in 100.709,10 Euro, al cui versamento era subordinata l’efficacia costituiva della sentenza.
La B. ha resistito con controricorso.
Successivamente le parti hanno depositato, rispettivamente, rinunzia al ricorso ed accettazione.
Va dunque dichiarata ai sensi dell’art. 391 c.p.c. l’estinzione del giudizio. Preso atto dell’accettazione della resistente non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017