Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7090 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.20/03/2017),  n. 7090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23571-2012 proposto da:

ALPHACOPY SRL, (OMISSIS), IN PERSONA DELL’AMM.RE UNICO, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TREMITI 8, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO PIOLI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO ROSSI;

– ricorrente –

contro

D.S.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PANARO 14, rappresentato e difeso da se stesso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17304/2011 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 02/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Pioli Alessandro con delega depositata in udienza

dell’avv. Rossi Marco difensore della ricorrente che chiede

l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. D.S.L. difensore del controricorrente che chiede

l’accoglimento delle difese in atti depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Alphacopy srl propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, nei confronti dell’avv. D.S.L., avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso su ricorso di Alphacopy nei confronti del resistente ed in accoglimento delle domande spiegate in via riconvenzionale dall’avv. D.S. ha condannato Alphacopy al pagamento di 300,00 Euro oltre interessi in relazione alla domanda di riduzione del prezzo e di 672,00 Euro oltre a rivalutazione monetaria ed interessi in relazione a quella di risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Roma, per quanto qui ancora interessa, evidenziava che sulla base dell’espletata Ctu risultava, in relazione a diversi mal funzionamenti del vassoio bypass, un minor valore della fotocopiatrice oggetto di causa in ragione del 30%.

Riteneva altresì fondata la domanda risarcitoria sulla base della documentazione prodotta dal D.S., da cui risultavano tre interventi sulla stampante in oggetto ed il relativo costo risultava dalle corrispondenti fatture.

Il D.S. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico, articolato, motivo di ricorso Alphacopy denunzia il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione e l’erronea valutazione delle istanze istruttorie ex art. 360 c.p.c., n. 5), lamentando in particolare che il Tribunale abbia omesso di rilevare l’intervenuta decadenza del D.S. dall’azione di garanzia per i vizi della fotocopiatrice acquistata ed abbia erroneamente ritenuto provata la tempestiva denuncia dei vizi, deducendo che dovrebbero ritenersi inefficaci le clausole, aggiunte a penna dall’avv. D.S. alla scrittura originaria, con le quali si subordinava il pagamento del prezzo al collaudo e messa in rete della fotocopiatrice, perchè mai accettate da Alphacopy.

La ricorrente contesta inoltre la rilevanza, ai fini della prova della tempestività della denuncia, degli interventi effettuati da Alphacopy, assumendo che detti interventi erano di mera assistenza post-vendita, non risultando da alcun elemento che essi fossero stati diretti a sistemare vizi della stampante.

La ricorrente rileva infine che il giudice dell’appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze della Ctu, omettendo di prendere in esame i rilievi posti dalla ricorrente a tale elaborato, le cui conclusioni risultavano contraddittorie con l’esito delle indagini svolte.

Il motivo è infondato, in quanto si risolve nella richiesta di una rivalutazione dei fatti già oggetto del sindacato del giudice di merito.

Avuto riguardo alla dedotta decadenza si osserva che il Tribunale, con motivazione completa e coerente, ha ritenuto che, sulla base dei rapporti del personale tecnico di Alphacopy acquisiti in atti, i ripetuti interventi effettuati pochi giorni dopo la consegna del bene (vale a dire il 29/3 e l’1/4 a fronte di una consegna effettuata il 24/3), indicassero l’esistenza di problemi tecnici alla stampante acquistata, segnalati dunque dall’acquirente anche prima del fax dell’8.4.2005, con conseguente tempestività delle denuntiatio, che, com’è noto, non è soggetta a particolari formalità, potendo essere espressa anche verbalmente e per telefono (Cass. 5142/2003) e ben può essere ritenuta dal giudice del merito anche alla stregua di elementi presuntivi, comunque acquisiti in causa, ivi compresi quelli evincibili dal comportamento processuale ed extraprocessuale del venditore (Cass. 4407/1978).

Avuto riguardo alla censura di errata valutazione della consulenza tecnica d’ufficio, la stessa deve ritenersi inammissibile per genericità.

Il Tribunale ha infatti recepito le conclusioni del Ctu, il quale ha rilevato l’esistenza di modesti malfunzionamenti della macchina, che ne uiustificavano una riduzione del prezzo, in ragione del 30%, per un valore commerciale di 1.900,00 Euro.

Non è al riguardo ravvisabile la dedotta contraddittorietà della consulenza, riverberantesi sulla statuizione della sentenza impugnata che l’ha recepita, in quanto le indagini del Ctu hanno rilevato taluni, seppur limitati, difetti di funzionamento, che giustificavano una decurtazione del prezzo, in relazione ai valori di mercato.

A fronte di tale conclusione, le deduzioni del ricorrente risultano apodittiche e non appaiono corredate da specifiche e puntuali contestazioni tecniche, atteso che le circostanze e gli elementi dedotti non inficiano la coerenza della valutazione.

Del pari esente da censura la valutazione del Tribunale in ordine alla prova del danno, che è stata ritenuta sussistente sulla base della documentazione prodotta, costituita da tre ordini di lavoro e da una Cattura in cui era chiaramente indicata la causale dell’intervento e della spesa.

Il ricorso va dunque respinto e la ricorrente va condannata alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 1.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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