Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 709 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. I, 13/01/2011, (ud. 30/09/2010, dep. 13/01/2011), n.709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13400-2008 proposto da:

C.L.R.M. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e

nella qualità di procuratrice speciale di C.M.P.

(C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso l’avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PACCIONE LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 13, presso l’avvocato MINTRONE MARCO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

sul ricorso 13784-2008 proposto da:

C.V.N. (c.f. (OMISSIS)), C.

F.P. (C.F. (OMISSIS)), C.R. (C.F.

(OMISSIS)), C.R.A. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA

2, presso l’avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentati e difesi

dall’avvocato PACCIONE LUIGI, giusta procura a margine del ricorso

per i primo, tre e procura speciale per Notaio dott. CESARE SURIANI

di MILANO – Rep. n. 127.502 del 12.5.08 per il quarto;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 13, presso l’avvocato MINTRONE MARCO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 331/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2010 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato MINTRONE che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

lette le conclusioni scritte del Pres. Deleg. VITTORIA: R.G. n.

13400/08, decorrono gli interessi a decorrere dalle date indicate

nella sentenza impugnata, a loro volta decurtati degli interessi

prodotti dalle somme già versate.

R.G. n. 13784/08, del nuovo ricorso sono stati proposti gli stessi

motivi che nel precedente e per esso debbono valere le stesse

considerazioni espresse nella richiamata relazione, che si torna a

depositare in unione alla presente.

Il P.G. dott. ABBRITTI PIETRO nulla aggiunge alle relazioni.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – Nel procedimento relativo al ricorso n. RG 13400/2008 è stata depositata la relazione prevista dall’art. 380-bis cod. proc. civ., con il contenuto che è di seguito riprodotto:

“1.- La corte d’appello di Bari, pronunciando in unico grado su opposizione alla stima, ha accolto la domanda che P.M. C. e C.L. – insieme ad altri – hanno proposto contro il Comune di Santeramo in Colle con la citazione 10.4.2003.

Ha determinato l’indennità di espropriazione in Euro 197,409,30 – con gli interessi dalla data dell’espropriazione all’esborso – e quella di occupazione, per il periodo 6.6.1989-28.9.1992, in Euro 9.870,47 per ognuna delle annualità comprese in tale periodo e in Euro 3.290,16 per la residua frazione di quattro mesi – con gli interessi decorrenti dalla scadenza di ogni annualità intera e per i residui quattro dodicesimi, dalla scadenza dell’ultimo mese.

Ha ordinato il deposito della differenza tra le somme così stabilite a titolo di capitale e quelle in precedenza versate, e tra gli interessi dovuti e quelli già prodotti da quelle ultime somme.

E’ pervenuta a tale decisione applicando il criterio indennitario già previsto dal D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359 e sulla base della semisomma del valore venale, individuato in Euro 394,086,00 mq 17.913 x 22,00 MQ e del decuplo del reddito dominicale, stabilito in Euro 73,26.

“La sentenza 23.7.2007 è stata impugnata con ricorso notificato il 7.5.2008 al Comune di Santeramo in Colle, che ha dal canto suo notificato controricorso.

“3. – Il ricorso contiene un motivo corredato da pertinente quesito.

Vi è denunciata la violazione della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 ed è chiesta l’applicazione di tale norma o, in subordine, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 89 e 90.

Si chiede che la Corte, accolto il ricorso, cassi la sentenza impugnata.

“4. – Se il collegio condividerà le considerazioni che seguono, il ricorso può essere accolto”.

5. – La Corte, a sezioni unite, con la sentenza 28 febbraio/2008 n. 5265, ha affermato che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del criterio di indennizzo di cui al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, convertito, con modifiche, nella L. 8 agosto 1992, n. 359, ed al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, commi 1 e 2, lo jus superveniens costituito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. a) si applica retroattivamente nei soli procedimenti in corso e non anche nei giudizi in corso, perchè ciò risulta dalla norma di diritto intertemporale di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90.

Ne risultano superate le difese svolte nel controricorso.

Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis (Corte cost. 24 ottobre 2007 n. 348), deriva dunque che, quando l’opposizione alla stima è stata proposta dal l’espropriato, l’indennità va commisurata al valore venale, in applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39.

All’accoglimento del ricorso potrà seguire, oltre alla cassazione della sentenza, la pronuncia nel merito.

Ciò comporterà che la misura dell’indennità di espropriazione risulti alla fine determinata nella somma di Euro 394,086,00.

La misura dell’annualità dell’indennità di occupazione – già calcolata in Euro 9.870,47 e quindi nel 5% del capitale di Euro 197.409,30 stabilito come indennità di espropriazione – risulterà perciò determinata in Euro 19.704,30 pari al 5% della somma capitale di Euro 394.086,00; i suoi 4/12 in Euro 6.658,10.

La somma complessiva dovuta per indennità di occupazione sarà dunque di Euro 65.681,00.

Sulla differenza tra lo due somme indicate per le due diverse indennità e quella già versata, decorreranno gli interessi a partire dalle date indicate nella sentenza impugnata, a loro volta decurtati degli interessi prodotti dalle somme già versate”.

2. – Nel procedimento relativo al ricorso n. RG. 13784/2008 è stata depositata altra relazione redatta in base all’art. 380-bis cod. proc. civ., il cui contenuto pure si riproduce:

“1. – La corte di appello di Bari, pronunciando in unico grado su opposizione alla stima, ha accolto la domanda che V.N., F.P., R. e C.R.A. – insieme a P.M. e C.L. hanno proposto contro il Comune di Sant’Eramo in Colle con la citazione 10.4.2003.

“2. – La sentenza 2.3.2007 è stata impugnata con ricorso notificato il 12.5.2008 al Comune di Sant’Eramo in Colle, che ha dal canto suo notificato controricorso.

“3. – Il ricorso – che ha dato luogo al procedimento iscritto al n. RG. 13784/2008 – dovrà essere riunito, in base all’art. 335 cod. proc. civ., a quello, proposto contro la stessa sentenza da C.L.M.R., in proprio e nella qualità di procuratrice speciale di C.M.P., recante il n. RG 13400/2008.

“4. – Nel procedimento iscritto al n. RG. 13400/2008 è stata depositata il 18.5.2010 la relazione prevista dall’art. 380-bis cod. proc. civ. per la trattazione del ricorso in camera di consiglio. Nel nuovo ricorso sono stati proposti gli stessi motivi che nel precedente e per esso debbono valere le stesse considerazioni, espresse nella richiamata relazione, che si torna a depositare in unione alla presente”.

3. – Le due relazioni sono state comunicato al pubblico ministero e notificate alle parti.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Ha depositato memorie il Comune di Sant’Eramo in Colle.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. – Proposti per l’impugnazione della stessa sentenza, i due ricorsi debbono essere riuniti (art. 335 cod. proc. civ.).

2. Il collegio, letti i ricorsi e le relazioni, tenuto conto delle difese svolte dal Comune di Sant’Eramo in Colle, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione, non intaccati dalle difese proposte dal resistente.

I ricorsi, riuniti, sono pertanto accolti e la sentenza della corte d’appello, in quanto ha liquidato In misura inferiore al dovuto le indennità di espropriazione e di occupazione, è cassata.

Non sono richiesti nuovi accertamenti di fatto e dunque la Corte ha il potere di pronunciare nel merito, accogliendo la domanda nei sensi esposti nella relazione riprodotta nelle premesse di fatto al punto 1.5.

Le spese del giudizio di cassazione e quelle di merito sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li accoglie, cassa in relazione la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito sulla domanda, determina in Euro 394.086,00 l’indennità di espropriazione ed in Euro 65,681,00 quella di occupazione, con gli interessi a decorrere dalle date indicate nella sentenza cassata, decurtati degli interessi prodotti dalle somme già versate; condanna il Comune di Sant’Eramo in Colle a rimborsare ai ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.200,00 dei quali 10.000 per onorari di difesa, e quelle del giudizio di merito, che liquida in Euro 8.000,00 di cui 1.800,00 per diritti di avvocato e 6.000,00 per onorari di difesa, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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