Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7089 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA

MARGHERITA 262/264, presso lo studio dell’avvocato LATTANZI SANDRO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D’ANDRIA

CATALDO, TAVERNA SALVATORE, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato ONOFRI LUIGI, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– controricorrente –

e contro

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 73/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 16/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. DI IASI Camilla;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. C.G. propone ricorso per Cassazione nei confronti del Comune di Roma (che resiste con controricorso) nonche’ dell’Amministrazione delle Finanze dello Stato (che e’ rimasta intimata) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di liquidazione ICI per gli anni 1993/1997, la C.T.R. Lazio, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, rigettava i ricorsi iritroduttivi proposti dal contribuente avverso i suddetti avvisi.

In particolare, i giudici d’appello rilevavano che, avendo il catasto proceduto al classamento dell’immobile in data 21/01/92, correttamente ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3 il Comune aveva provveduto alla liquidazione essendo intervenuta l’attribuzione di rendita definitiva entro il 31/12/99.

2. Deve preliminarmente rilevarsi d’ufficio l’inammissibilita’ del ricorso proposto nei confronti dell’Amministrazione delle Finanze dello Stato, sia per difetto di legittimazione passiva (vertendosi in tema di tributi locali), sia perche’ l’Amministrazione suddetta non risulta essere stata parte del giudizio di merito. In mancanza di attivita’ difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese.

Col primo motivo del ricorso proposto nei confronti del Comune di Roma, deducendo vizi di motivazione, il ricorrente afferma che la motivazione della sentenza impugnata e’ incomprensibile, non avendo i giudici d’appello esposto le ragioni poste a fondamento della decisione ed avendo inoltre omesso di considerare che la variazione della rendita era stata “messa in atti”, quindi aveva acquisito rilevanza esterna, solo nel 1999, e che uno dei punti decisivi della richiesta di annullamento degli atti impugnati era costituito dalla irretroattivita’ della variazione.

La censura. e’ in parte infondata e in parte inammissibile.

Ancorche’ espresso in maniera stringata, il percorso logico seguito dai giudici d’appello risulta comprensibile, specie se letto alla luce delle informazioni riportate nella parte iniziale della sentenza.

Le altre doglianze contenute nella censura in esame riguardano la motivazione in diritto della sentenza, e a tale proposito e’ sufficiente rammentare che il vizio di motivazione puo’ concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimita’, il difetto di motivazione denunciatale come motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 puo’ riguardare esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione delle norme giuridiche, in quanto, ove il giudice di merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, ancorche’ senza fornire alcuna motivazione, ovvero fornendo una motivazione insufficiente, illogica o contraddittoria, il giudice di legittimita’ puo’, nell’esercizio del potere correttivo attribuitogli all’art. 384 c.p.c., sostituire, integrare o emendare la sentenza impugnata, con la conseguenza che il vizio di motivazione su di una questione di diritto deve ritenersi irrilevante (ai fini della cassazione della sentenza), qualora il giudice di merito sia comunque pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame (v.

tra numerose altre Cass. n. 22348 del 2007; n. 22010 del 2007; n. 15764 del 2004; n. 14630 del 2000 e n. 12753 del 1999), mentre deve essere denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ove la decisione non sia conforme a diritto.

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, nonche’ L. n. 212 del 2000, artt. 3 e 6 il ricorrente afferma che la variazione della rendita catastale e’ intervenuta solo nel 1999 ed e’ stata notificata al contribuente il 28/12/2000 unitamente agli atti impositivi, laddove, a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 l’efficacia delle variazioni catastali decorre dall’anno di imposta successivo a quello della annotazione nei registri catastali e, a norma della L. n. 212 del 2000, art. 6 ai contribuenti deve essere assicurata l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati.

Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74 il ricorrente afferma l’erroneita’ di una interpretazione della L. n. 342 del 2000, ar. 74, comma 3 che attribuisca agli enti impositori la possibilita’ di emettere atti impositivi per annualita’ rispetto alle quali la rendita non solo non e’ stata notificata, ma neppure esiste, perche’ non annotata nei pubblici registri.

I due motivi, da esaminare congiuntamente perche’ logicamente connessi, sono infondati alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimita’, secondo la quale, in tema di ICI, per gli “atti comunque attributivi e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati” la necessita’ della notificazione, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 costituisce condizione di efficacia degli stessi solo a decorrere dal primo gennaio 2000, mentre per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 999 il Comune puo’ legittimamente richiedere l’imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione, con la conseguenza che l’ICI dovuta e’ correttamente commisurata alla rendita catastale attribuita “tempo per tempo” dal competente ufficio erariale quando l’imposta sia dovuta per anni precedenti il primo gennaio 2000, atteso che, stabilendo che dalla detta data gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale puo’ richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente puo’ tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale (coincidente con la notificazione dell’atto) con la sua applicabilita’, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica (v. Cass. n. 9203 del 2007, n. 23627 del 2008 e n. 16031 del 2009).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Atteso il consolidamento del principio sopra esposto in epoca successiva alla proposizione del ricorso, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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